Civile

Il punto della giurisprudenza di legittimità del 2022 in materia di successioni

L'operatore ha dinanzi a sé non solo un modello di testamento profondamente differente da quello del passato, ma anche numerose altre disposizioni con una grande incisività dei poteri di intervento del testatore attraverso il negozio contrattuale

di Valeria Cianciolo

Negli ultimi anni la dottrina ha più volte ribadito la centralità del testamento per superare le avversioni manifestate nei confronti del tipico negozio di ultima volontà (ai lettori si propone la lettura di Palazzo, Osservazioni sulla centralità del testamento, in Diritto privato, 1998, IV, Del rapporto successorio: aspetti, Padova, 1999, 5 ss., 59 ss. e già prima Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. Cicu e Messineo, XLIII, 1, 6ª ed., Milano, 1999, 7), e che hanno portato quale corollario ad un approfondimento degli istituti alternativi al testamento, come ad esempio, il trust.
Si assiste poi ad una progressiva erosione del divieto dei patti successori ex articolo 458 c.c. A questo riguardo, il "patto di famiglia", introdotto con legge 14 febbraio 2006, n. 55, al fine di armonizzare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore di passare il timone della propria azienda a favore di uno o più dei propri discendenti senza i rischi che comporterebbe una donazione, si pone come punto di rottura con il tradizionale divieto dei patti successori.
L'operatore pratico ha dunque, dinanzi a sé, non solo un modello di testamento profondamente differente da quello del passato, ma anche numerose altre disposizioni che testimoniano una grande incisività dei poteri di intervento del testatore attraverso il negozio contrattuale. Non a caso il patto di famiglia è un istituto la cui negozialità è indiscutibile.
Aggiornare il diritto successorio, settore nel quale il legislatore non pare manifestare afflati riformisti, significa rileggere ciascuna norma riscoprendo il valore dell'autonomia privata e le potenzialità dell'atto di ultima volontà.
Doveroso appare allora segnalare le sentenze di legittimità del 2022 per consigliare una ragionevole e adeguata pianificazione ereditaria.
La presente rassegna giurisprudenziale si apre con due innovative sentenze della Sezioni Unite della Suprema Corte del 2021 che in questa sede è doveroso segnalare, una per i profili afferenti al diritto internazionale privato e per l'applicazione del principio scissionista esistente nel sistema anglosassone che mette in crisi il principio dell'unità della successione e l'altra, perché per la prima volta viene affrontato il tema del Regolamento 650 del 2012.


Diritto internazionale privato – Rinvio all'indietro - Principio di universalità e unità della successione
In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla legge n. 218 del 1995, articolo 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari.
Questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867/2021, dal quale consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l'entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell'eredità, appresta l'eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio (compresa la revoca del testamento).
Nella vicenda in esame, viene in rilievo un caso di revoca del testamento previsto dal Wills Act 1837 in ipotesi di successivo matrimonio del testatore ("In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will").
La Cassazione afferma che: "…Ai fini della qualificazione della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da affrontare in base alla L. n. 218 del 1995, art. 46 non serve contrapporre che per il diritto inglese tale revoca non rientra nell'ambito delle successioni, ma del matrimonio. La qualificazione dirimente per dare soluzione alla questione preliminare della inerenza della fattispecie di revoca testamentaria alla legge delle successioni va operata in base alla legge materiale italiana."
Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per gli immobili in Italia, si ha una scissione della successione e si formano due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge.
Nel diritto inglese non esiste l'equivalente di un principio di unità della successione, né sembra esserci la necessità di individuarlo, con la conseguenza che, ove occorra – come, ad esempio, nel diritto internazionale privato –, è possibile predisporre anche modelli di successioni separate. Nei sistemi scissionisti vige il principio della pluralità delle successioni, in forza del quale, ove della massa ereditaria facciano parte immobili siti in Stati diversi da quello di apertura della successione, oppure – a prescindere dalla natura – beni che si trovino in Stati diversi, la successione sarà regolata da leggi diverse, senza che ciò contrasti con l'ordine pubblico internazionale.
Nei sistemi di common law, infatti, la successione non investe l'intero patrimonio del defunto. In particolare, il diritto internazionale privato inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867 – Pres. Spirito, Cons. Rel. Scarpa

Esonero dell'esecutore testamentario - Non ricorribile in Cassazione - Difetto di giurisdizione
Il Regolamento UE n. 650/2012, che fa riferimento alle sole successioni apertesi dopo il 17 agosto 2015 e che, all'articolo 21, rimette la disciplina dell'intera successione ad un'unica legge nella prospettiva di assicurare la coincidenza tra forum e ius, individuando quale criterio di collegamento oggettivo la legge di residenza abituale del de cuius al momento della morte
Ai sensi degli articoli 6 lett. a) e 7 del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012, ha carattere vincolante la designazione del giudice olandese quale giudice competente effettuata dal giudice italiano originariamente adito che dichiari la propria incompetenza a conoscere di un domanda di sospensione e revoca dell'incarico di esecutore testamentario della successione di un cittadino olandese, residente da anni in Italia (che aveva reso applicabile alla propria successione, tramite professio iuris testamentaria, il diritto dei Paesi Bassi, quale legge di cittadinanza), in considerazione del fatto che una delle parti del procedimento ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice olandese, e che il giudice italiano ritiene quest'ultimo più adatto alla decisione della causa, alla luce della scelta del diritto applicabile, della redazione del testamento in tale Paese nella lingua locale, della complessità oggettiva dell'eredità e del fatto che ivi, tra i beni relitti, si trovino quelli di maggior valore.
NOTA
Il foro generale è quello della "residenza abituale" del de cuius (che assume un ruolo centrale all'interno Regolamento UE n. 650/2012) al momento della morte (articolo 4).
Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012:
Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:
a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure
b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell'articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.
L'articolo 6 del Regolamento 650/2012 (rubricato "dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge") indica due eccezioni alla regola della "residenza abituale" del de cuius: la prima è indicata alla lettera a) e si ha quando il giudice originariamente adito riscontra che il de cuius ha effettuato la professio iuris, e ritiene – su istanza di parte ma con propria valutazione poi discrezionale – che i giudici dello Stato (solo se membro) della professio iuris siano i soli capaci di dirimere la controversia. E' il cosiddetto forum non conveniens: in questo caso il giudice declina la propria competenza per ragioni di opportunità e non per carenza di giurisdizione.
La seconda eccezione è quella prospettata dalla lettera b) dell'articolo 6 Regolamento 650 e che si verifica quando il giudice originariamente adito, dichiara la propria incompetenza perché vi è un accordo di proroga del foro che vincola tutte le parti del giudizio. In tale ipotesi, la dichiarazione d'incompetenza deve avvenire d'ufficio, senza che i giudici aditi abbiano alcuna discrezionalità al riguardo ed è obbligatoria.
Nel caso prospettato all'esame delle Sezioni Unite, i giudici hanno declinato la propria competenza in forza dell'articolo 6 lettera a): il rinvio al giudice olandese non è stato automatico, ma è stato valutato dal giudice italiano sulla base di diversi fattori quali, gli interessi delle parti, cittadini olandesi; la lingua adottata per la stesura del testamento; la cittadinanza del de cuius e degli eredi nonchè un più agevole svolgimento di determinati adempimenti.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 16 aprile 2021, n. 10107 – Pres. Tirelli, Cons. Rel. Criscuolo

Domanda di riduzione - Valore dei legati in conto o in sostituzione di legittima - Imputazione alla porzione indisponibile
Al fine di accogliere la domanda di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima è imprescindibile, sotto il profilo logico-giuridico, ai fini dell'accertamento dell'effettiva lesione della quota di riserva, formare - ai sensi dell'articolo 556 c.c. - una massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della morte, atteso che tale disposizione è preordinata alla determinazione della porzione spettante al legittimario sull'attivo netto del patrimonio del defunto, composto dai beni da lui lasciati e da quelli dei quali abbia disposto a titolo gratuito con atti inter vivos.
La dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Il valore dei beni oggetto di liberalità in conto o di legati in sostituzione di legittima deve essere imputato alla porzione indisponibile fino a concorrenza delle quote individuali spettanti ai gratificati. In aggiunta a quanto ricevuto, il legittimario ha diritto di conseguire a titolo di legittima, soltanto la differenza tra il valoro della quota in astratto riservatagli dalla legge e quello dei beni a lui donati o legati (purchè il valore di tale quota sia maggiore di quello di questi beni).
La Corte d'Appello nel caso in esame, è incorsa in un errore evidente poichè, una volta riconosciuta l'esigenza di determinare la disponibile, doveva procedere alla riunione fittizia secondo quanto prescrive l'articolo 556 c.c., in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario.
La dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.
Corte di Cassazione, Sezione II, 5 maggio 2022 n. 14193 – Pres. Manna, Cons. Rel. Tedesco

Patto di famiglia - Imposta sulle donazioni
Il patto di famiglia di cui agli articoli 768-bis e ss. c.c., è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari.
In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'articolo 768-quater c.c., è applicabile il disposto del Dlgs n. 346 del 1990, articolo 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione Tributaria, ordinanza 17 giugno 2022 n. 19561– Pres. De Masi, Cons. Rel. Lo Sardo

Successione testamentaria - Legato (nozione, distinzioni) - Di specie – Legato di genere – Imposta di successione
La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie; per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'articolo 653 c.c.. Ed infatti, solo nel primo caso è evidente l'intenzione del "de cuius" di attribuire non un generico ammontare numerario, ma piuttosto il diritto ad esigere il capitale e gli interessi presenti su un conto in un determinato momento.
Il legato di cosa genericamente determinata non è un peso che grava sull'asse ereditario, ma un debito degli eredi e di conseguenza, viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso.
Corte di Cassazione , Sezione Tributaria, ordinanza 21 giugno 2022 n. 19906 – Pres. De Masi, Cons. Rel. Lo Sardo

Disposizione testamentaria in favore di un legittimario - Legato in sostituzione o in conto di legittima - Apprezzamento dei fatti del giudice di merito
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicchè, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Nel caso specifico, gli ermellini sottolineano che per individuare se il legato sia stato attribuito in sostituzione o in conto di legittima, occorra conto che l'inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima.
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza, 6 luglio 2022, n. 21435 – Pres. Di Virgilio, Cons. Rel. Giannaccari

Successione - Beneficio d'inventario – Minore – Actio interrogatoria - Reclamo – Ricorso in cassazione- Inammissibilità
Nella volontaria giurisdizione il ricorso per cassazione per violazione di legge è esperibile contro i provvedimenti, anche non emessi in forma di sentenza, che abbiano contenuto decisorio, incidente su diritti ed idoneo al giudicato, tra i quali non si può annoverare il decreto del tribunale, che decide in secondo grado sul procedimento successorio di fissazione di un termine, regolato dall'articolo 749 c. p. c.
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza, 9 agosto 2022, n. 24484 – Pres. Manna, Cons. Rel. est. Massafra

Lesione della legittima - Disposizioni testamentarie nulle - Conferma delle disposizioni testamentarie
La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'articolo 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.
• Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza, 31 agosto 2022, n. 25680– Pres. D'Ascola, Cons. Rel. est. Criscuolo

Accettazione dell'eredità - Chiamato in ordine successivo - Actio interrogatoria - Concessione del termine - Revocabilità della rinunzia
L'eventuale concessione al chiamato in ordine successivo di un termine per l'accettazione dell'eredità è ininfluente ai fini della revocabilità della rinunzia poiché la concessione del termine, per la sua funzione tipica, determina l'abbreviazione del tempo per l'accettazione, ma non comporta ex se il sorgere del presupposto della revoca, che rimane pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, se la rinunzia proviene da chi sia chiamato all'eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l'inutile decorso del termine ex articolo 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticipa l'effetto automatico dell'accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest'ultimo non abbia a sua volta discendenti. L'accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Allo stesso modo, quell'effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l'eredità nel termine accordato.
Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza, 6 ottobre 2022, n. 29146 – Pres. D'Ascola, Cons. Rel. Bellini

Testamento - Disposizione testamentaria effetto di dolo
Il testamento, ai sensi dell'articolo 624 c.c., può essere annullato quando sia l'effetto di violenza, dolo o errore, ed anche di errore sul motivo se risulti che sia stato l'unico ad aver determinato il testatore. In particolare, in tema di dolo o violenza, occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Il dolo può consistere anche nella cosiddetta captazione, che non si concreta in una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ancorchè attraverso blandizie, richieste e suggerimenti, sia pure interessati, ma deve consistere in veri e propri artifizi o raggiri o in altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In tema di captazione, peraltro, l'idoneità dei mezzi usati deve essere valutata con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della "consapevolezza affettiva, sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorrono la maggior parte delle sue giornate. Dette valutazioni costituiscono comunque apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Corte di Cassazione, Sezione VI - 2, Ordinanza 17 ottobre 2022, n. 30424

Diritti dei legittimari – Legittima - Legato sostitutivo di legittima
In tema di diritti riservati ai legittimari, un comportamento del beneficiario del legato sostitutivo di legittima dal quale sia dato desumere la volontà, espressa o tacita, dello stesso di conservare il legato, assume, per un verso, valenza confermativa, seppure superflua, della già realizzata acquisizione patrimoniale, e, per altro verso, comporta ope legis la contemporanea caducazione del diritto di chiedere la legittima, conseguenza alla quale non può essere posto rimedio neppure con eventuali atti successivi di resipiscenza, attese la definitività e la irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito testamentario correlati a detta manifestazione di volontà e la consequenziale impossibilità di reviviscenza del diritto di scelta tra il legato sostitutivo e la richiesta della legittima, rimasto caducato al momento stesso in cui è stata manifestata la volontà di conservare il legato.
Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza, 11 novembre 2022, n. 33258 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Besso Marcheis

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