Civile

Il punto della giurisprudenza di legittimità del 2022 in materia di successioni

L'operatore ha dinanzi a sé non solo un modello di testamento profondamente differente da quello del passato, ma anche numerose altre disposizioni con una grande incisività dei poteri di intervento del testatore attraverso il negozio contrattuale

di Valeria Cianciolo

Negli ultimi anni la dottrina ha più volte ribadito la centralità del testamento per superare le avversioni manifestate nei confronti del tipico negozio di ultima volontà (ai lettori si propone la lettura di Palazzo, Osservazioni sulla centralità del testamento, in Diritto privato, 1998, IV, Del rapporto successorio: aspetti, Padova, 1999, 5 ss., 59 ss. e già prima Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, in Tratt. Cicu e Messineo, XLIII, 1, 6ª ed., Milano, 1999, 7), e che hanno portato quale corollario ad un approfondimento degli istituti alternativi al testamento, come ad esempio, il trust.
Si assiste poi ad una progressiva erosione del divieto dei patti successori ex articolo 458 c.c. A questo riguardo, il "patto di famiglia", introdotto con legge 14 febbraio 2006, n. 55, al fine di armonizzare il diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore di passare il timone della propria azienda a favore di uno o più dei propri discendenti senza i rischi che comporterebbe una donazione, si pone come punto di rottura con il tradizionale divieto dei patti successori.
L'operatore pratico ha dunque, dinanzi a sé, non solo un modello di testamento profondamente differente da quello del passato, ma anche numerose altre disposizioni che testimoniano una grande incisività dei poteri di intervento del testatore attraverso il negozio contrattuale. Non a caso il patto di famiglia è un istituto la cui negozialità è indiscutibile.
Aggiornare il diritto successorio, settore nel quale il legislatore non pare manifestare afflati riformisti, significa rileggere ciascuna norma riscoprendo il valore dell'autonomia privata e le potenzialità dell'atto di ultima volontà.
Doveroso appare allora segnalare le sentenze di legittimità del 2022 per consigliare una ragionevole e adeguata pianificazione ereditaria.
La presente rassegna giurisprudenziale si apre con due innovative sentenze della Sezioni Unite della Suprema Corte del 2021 che in questa sede è doveroso segnalare, una per i profili afferenti al diritto internazionale privato e per l'applicazione del principio scissionista esistente nel sistema anglosassone che mette in crisi il principio dell'unità della successione e l'altra, perché per la prima volta viene affrontato il tema del Regolamento 650 del 2012.


Diritto internazionale privato – Rinvio all'indietro - Principio di universalità e unità della successione
In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla legge n. 218 del 1995, articolo 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari.
Questo il principio enunciato dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nella sentenza 2867/2021, dal quale consegue che la legge applicabile a ogni massa individua gli eredi, determina l'entità delle quote di eredità, regola le modalità di accettazione dell'eredità, appresta l'eventuale tutela dei legittimari, disciplina validità ed efficacia del titolo successorio (compresa la revoca del testamento).
Nella vicenda in esame, viene in rilievo un caso di revoca del testamento previsto dal Wills Act 1837 in ipotesi di successivo matrimonio del testatore ("In England, Wales and Northern Ireland, it is still a general rule that marriage automatically revokes a will").
La Cassazione afferma che: "…Ai fini della qualificazione della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da affrontare in base alla L. n. 218 del 1995, art. 46 non serve contrapporre che per il diritto inglese tale revoca non rientra nell'ambito delle successioni, ma del matrimonio. La qualificazione dirimente per dare soluzione alla questione preliminare della inerenza della fattispecie di revoca testamentaria alla legge delle successioni va operata in base alla legge materiale italiana."
Se la successione ereditaria è regolata da una legge straniera che però disciplina solo la devoluzione dei beni mobili, ma rinvia al diritto italiano per gli immobili in Italia, si ha una scissione della successione e si formano due masse ereditarie, ognuna soggetta alla propria legge.
Nel diritto inglese non esiste l'equivalente di un principio di unità della successione, né sembra esserci la necessità di individuarlo, con la conseguenza che, ove occorra – come, ad esempio, nel diritto internazionale privato –, è possibile predisporre anche modelli di successioni separate. Nei sistemi scissionisti vige il principio della pluralità delle successioni, in forza del quale, ove della massa ereditaria facciano parte immobili siti in Stati diversi da quello di apertura della successione, oppure – a prescindere dalla natura – beni che si trovino in Stati diversi, la successione sarà regolata da leggi diverse, senza che ciò contrasti con l'ordine pubblico internazionale.
Nei sistemi di common law, infatti, la successione non investe l'intero patrimonio del defunto. In particolare, il diritto internazionale privato inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.
Corte di Cassazione, Sezione II, Ordinanza, 11 novembre 2022, n. 33258 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Besso Marcheis

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