Responsabilità

Responsabilità del Notaio rogante per il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali

Ruolo e limiti nell'ambito del rapporto tributario

di Marzia Baldassarre*

Due recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e precisamente la sentenza n.3456 del 11/02/2021 e l' ordinanza n.10329 del 20/04/2021 , hanno affrontato la problematica in questione individuando quali siano le responsabilità del Notaio rogante nel pagamento delle imposte inerenti l'atto stipulato e quale ruolo lo stesso ricopra nel rapporto tributario.

In realtà la problematica in parola trova la sua disciplina in quanto previsto dall'art.57 del DPR 131/1986 commi 1 e 2.

In effetti il primo comma dell'articolo ora richiamato prevede la responsabilità solidale del Notaio rogante con le parti stipulanti per il pagamento all'Erario dell'imposta di registro nonché di quelle catastali ed ipotecarie .
Tuttavia il secondo comma dell'articolo menzionato precisa che la responsabilità solidale del Notaio è prevista solo per quanto attiene all'imposta principale ma non si estende a quelle complementari o suppletive.

Attesa questa norma di base, le pronunce del Supremo Collegio si sono preoccupate di risolvere alcuni aspetti specifici.

In particolare la sentenza n.3456 del 11/02/2021 ha individuato con esattezza quali siano i presupposti per distinguere le imposte principali da quelle complementari.

Invero l'ora detta decisione ha affermato il principio, per altro già espresso da altre precedenti pronunce quali la n.881 del 16/01/2019 o la n.15459 del 07/06/2019, secondo cui ogni qualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare o non sia direttamente desumibile dall'atto ma richieda l'accesso ad elementi extra-testuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fatturali o valutazioni giuridico-interpretative, l'imposta deve essere considerata complementare.

Se ne ricava che l' imposta principale è solo quella calcolata in base alle risultanze testuali dell'atto in sede di autoliquidazione esperita in occasione della registrazione telematica oppure quella integrativa accertata dall'Ufficio sempre sulla base degli elementi risultanti dall'atto e, quindi, in pratica per un mero errore di calcolo.
Di contro qualora l'Ufficio accerti come dovuta una maggiore imposta sulla base di elementi extra-testuali o in forza di valutazioni giuridiche interpretative lo stesso è obbligato ad emettere un avviso di accertamento che andrà notificato nei confronti delle parti contraenti.

Invero, precisa l'ordinanza del Supremo Collegio n.10329 del 20/04/2021, che se è vero che il Notaio rogante è un pubblico ufficiale obbligato a chiedere la registrazione rimane tuttavia estraneo al presupposto impositivo che concerne solo le parti sostanziali che hanno stipulato l'atto.

Del resto, precisa sempre la Corte, il Notaio è delegato a versare le imposte non perché lo stesso rivesta il ruolo di delegato alla riscossione o di esattore dello Stato ma in base ad un rapporto negoziale concluso con i soggetti che hanno stipulato l'atto.

Ne consegue che i soggetti obbligati al pagamento del tributo complementare sono le parti sostanziali che hanno contratto e che a questi ultimi va notificato l'avviso di accertamento della maggiore imposta e non al Notaio rogante che non può essere ritenuto l'unico soggetto obbligato per questa imposta complementare.

____

*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre , Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©