Amministrativo

Aiuti-ter, le misure di semplificazione amministrativa per politica energetica, produttività e Pnrr

Alcuni interventi si pongono nel solco dell'opera di snellimento e accelerazione delle procedure autorizzative avviata l'anno scorso con il D.L. 77/2021

di Nicolò Filippo Boscarini*

Con il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 , cd. "Aiuti-ter", il Governo ha introdotto ulteriori misure in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali, nonché per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra queste, preme qui segnalare taluni interventi normativi che si pongono nel solco di quell'opera di snellimento e accelerazione delle procedure autorizzative avviata l'anno scorso con il D.L. 77/2021 (cd. "PNRR 1").

Innanzitutto, l'art. 9 del Decreto mira ad agevolare la realizzazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (i cd. "rigassificatori") attraverso l'estensione dello speciale regime autorizzatorio introdotto dall 'art. 5 del D.L. "Aiuti" (50/2022), che prevede la nomina di commissari straordinari, l'esenzione dalle valutazioni ambientali e l'acquisizione di ogni atto di assenso entro il termine di 120 giorni, con effetto – tra l'altro – di variante degli strumenti urbanistici e portuali. In particolare, la norma precisa che il suddetto regime si applica anche nell'ipotesi in cui in sede di autorizzazione siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongono modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.

Allo scopo di favorire la resilienza energetica nazionale, l' art. 10 consente al Ministero dell'interno di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sui propri beni demaniali, direttamente o tramite terzi concessionari, anche attingendo ai fondi PNRR. A tal fine, il Ministero e i terzi concessionari possono costituire comunità energetiche rinnovabili anche con altre pubbliche amministrazioni centrali o locali, in deroga ad alcune disposizioni del D.Lgs. 199/2021(cd. "RED II"), con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Inoltre, i beni demaniali utilizzati per le finalità di cui sopra sono classificati ex lege come aree idonee all'installazione di impianti FER; per le finalità paesaggistiche è competente la Soprintendenza speciale per il PNRR.

Sempre al fine di agevolare l'installazione di impianti FER , l'art. 16 dispone in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, il dimezzamento (da 60 a 30 giorni) del termine per la valutazione antincendio di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 151/2011, in relazione ai progetti di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Per quanto riguarda l'attuazione del PNRR in materia ambientale, l' art. 22 riconosce la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli impianti e delle infrastrutture necessari ai fabbisogni individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, assegnando alla Presidenza del Consiglio dei ministri speciali poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti territoriali, da esercitarsi mediante la nomina di commissari ad acta.

Infine, l'art. 23 interviene nuovamente sul tema delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nell'ottica di favorire l'apertura del mercato. Si prevede infatti che l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù pubblica non possa essere rilasciata prima del decorso di quindici giorni dal momento in cui il comune abbia dato avviso della presentazione della relativa istanza sul proprio sito istituzionale e sulla piattaforma unica nazionale. Inoltre, nel caso in cui pervengano più istanze e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione comunale, il rilascio del titolo abilitativo deve essere preceduto da una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.

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*A cura dell'Avv. Nicolò Filippo Boscarini

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