Amministrativo

Stop del Tar Lombardia all’accesso ai dati fiscali dell’ex

di Giorgio Vaccaro

Il Tar Lombardia è tornato a trattare la questione relativa all'ampiezza del diritto all'accesso ai documenti conservati presso l'anagrafe tributaria, dall'agenzia delle Entrate, da parte di un coniuge nei confronti dell'altro nei casi in cui tra i due, esista una controversia in tema di separazione e di divorzio. Il giudizio definito con la sentenza dell'11 luglio scorso, ha preso le mosse dalla richiesta di accesso alla «documentazione fiscale reddituale e patrimoniale» di un marito, in pendenza del giudizio di separazione per la rilevanza dei documenti richiesti, ai fini della determinazione dell'assegno per l'ex moglie e per i figli minori.

La prima semplice “richiesta di accesso” agli atti ed ai documenti fiscali, era stata negata dall'agenzia delle Entrate, secondo la quale in assenza di un provvedimento giudiziale che avesse, previamente, accertato la prevalenza del diritto all'accesso rispetto a quello della riservatezza dei dati sensibili era il diritto alla riservatezza a prevalere. Il presupposto all'accesso è quindi il via libera giudiziale che consiste nell'autorizzazione del giudice della separazione prevista dagli articoli 492-bis e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di rito.

I due indirizzi
Il Tribunale amministrativo innanzitutto ha preso atto che sul diritto all'accesso ai documenti tra coniugi esistono due diverse scuole di pensiero: una più restrittiva che fa prevalere la tutela del diritto alla riservatezza e un’altra che invece punta a garantire soprattutto il diritto della parte debole all'interno del contenzioso familiare. Dopodiché ha dichiarato, in via programmatica, di aderire alla tesi più restrittiva, quella che vede nell'esistenza di altri rimedi processuali la possibilità d'integrare la necessaria documentazione non messa a disposizioni della controparte, con la conseguente preminenza, sul piano dell'accesso agli atti, del diritto alla riservatezza. E su questa base ha definito il contenzioso.

La sentenza
Nel caso di specie, il giudice amministrativo - proprio alla luce del contenuto della «novella introdotta nel 2014 con il decreto legge 132/14 e con la legge di conversione 162/14 che ha riconosciuto specifici e più penetranti poteri istruttori» - rilevando la possibilità «di acquisire al giudizio tali dati sensibili, nei casi in cui ciò sia necessario, solo ed esclusivamente dietro la autorizzazione del giudice della separazione» quale garante del principio del contraddittorio, ha rigettato nel merito l'istanza tesa all'accesso, osservando come «l'indispensabilità del documento, ai fini della tutela giurisdizionale, deve essere intesa anche come impossibilità di acquisire il documento, anche attraverso forme processuali tipiche già previste dall'ordinamento» richiamando così le prerogative istruttorie introdotte nei procedimenti di famiglia con le nuove norme del 2014.

Ed anzi, proprio riferendosi a queste specifiche norme, il Tar ha osservato come, nel caso in questione sia stato proprio il giudice della separazione a negare «l'accoglimento all'istanza di accesso agli atti ex articolo 155 sexies» delle disposizioni di attuazione del Codice di rito, ritenendo di poter decidere della questione, già «allo stato degli atti».

Il rigetto del ricorso, per «inesistenza nel caso concreto del diritto all'accesso» è stato mitigato dalla compensazione delle spese legali «tenuto conto della peculiarità della controversia e dell'orientamento giurisprudenziale non univoco».

Ma se l'adesione alla tesi restrittiva - che dà cioè priorità al diritto alla riservatezza - dovesse divenire maggioritaria, non solo le nuove norme introdotte nel 2014 perderebbero la loro più rilevante utilità, ma porrebbe sulle spalle del giudice del procedimento civile, tutto l'onere di valutare «in via preliminare» la prevalenza del diritto delle parti deboli del rapporto di coniugio, ad essere messe in condizione di poter «far valere i propri diritti nel processo con la pienezza necessaria» non potendosi, certamente, considerare adeguati e sufficienti, i soli scarni elementi, contenuti nelle dichiarazioni reddituali, poste le diverse finalità, per le quali sono richiesti.

Tar Lombardia Sentenza del 27-8-18

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