Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Amministratore di sostegno, trust e domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie
2.Trust familiare auto-dichiarato e azione revocatoria se in frode ai creditori
3. Liceità dell'ostensione della dichiarazione di successione
4. Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie per effetto di dolo
5. Amministrazione di sostegno e capacità processuale del beneficiario
6. Rettifica di sesso
7. Iniquità dell'assegno una tantum per cause sopravvenute
8. Modifiche al collocamento dei figli minori


1. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Amministratore di sostegno, trust e domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie (Legge112/2016; legge 364/1989, articoli 6, 8 e 15 )
L'amministratore di sostegno può essere autorizzato a non domandare la riduzione delle disposizioni testamentarie tramite le quali la madre del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ha istituito un trust ai sensi della legge sul "Dopo di Noi" sugli strumenti finanziari e la liquidità detenuti presso una banca, nominando beneficiario vitalizio il proprio figlio, trustee l'amministratore di sostegno e beneficiari finali i propri nipoti, considerato che far valere la parziale inefficacia di tali disposizioni, consentendo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di conseguire la qualifica di erede per la quota di un mezzo ai sensi dell'articolo 537 cod. civ., determinerebbe soltanto il non auspicabile risultato di frammentare la gestione dei beni e che, qualora il beneficiario dell'amministrazione di sostegno avesse bisogno di liquidità, il trustee ben potrebbe ricavarla dal fondo in trust.
Si ricorda che l'istituzione di trust è prevista come strumento di protezione delle persone con disabilità grave, insieme ad altri istituti, come la segregazione patrimoniale ex articolo 2645-ter c.c. e il contratto di affidamento fiduciario, dall'articolo 6, comma 1, L. n. 112/2016 e che a favore dell'utilizzo di tali istituti sono previsti benefici fiscali importanti.
Tribunale Sulmona, decreto 22 marzo 2023 - Giudice tutelare Mazzagreco

2.TRUST – Revocabile il trust familiare autodichiarato contenuto in verbale di separazione se in frode ai creditori (Cc articolo 2901)
La domanda revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. diretta avverso l'atto istitutivo di trust autodichiarato è utilmente formulato in quanto tale atto ha anche contenuto dispositivo. E' revocabile ex articolo 2901, co. 4, cod. civ. il trust familiare autodichiarato istituito dalla moglie su un compendio immobiliare (villino con terreno) assegnatogli dal marito a mezzo di accordo contenuto in verbale di separazione consensuale e revocato ex articolo 2901 cod. civ.
La natura gratuita di siffatto trust rende superfluo l'accertamento della mala fede in capo alla disponente-trustee; a ogni modo, la vicinanza cronologica tra l'acquisto del compendio immobiliare da parte della disponente-trustee e l'istituzione del trust, nonchè la forma autodichiarata del trust con riserva in capo alla disponente-trustee del diritto di abitazione sul compendio immobiliare lasciano presumere un intento frodatorio comune ai coniugi.
Tribunale Terni, sentenza 18 maggio 2022, n. 413 - Giudice Tordo Caprioli

3. SUCCESSIONE - Liceità dell'ostensione di una dichiarazione di successione ai fini della petizione ereditaria (Legge 24/1990; Cpc articoli 210, 211,213 e 492-bis)
E' fondato il ricorso per l'accesso agli atti proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'ostensione di una dichiarazione di successione motivata sulla base dell'intenzione di procedere giudizialmente con un'azione di petizione ereditaria nei confronti dell'erede del de cuius (nel caso di specie formulata dalla compagna del defunto che ha affermato di aver reperito un testamento olografo dello stesso, poi regolarmente pubblicato, che l'ha nominata erede universale dei propri beni).
Come già precedentemente affermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e Cons. Stato ad. plen. 25 settembre 2020, n. 21) non è preclusiva all'azione per l'accesso agli atti cosiddetto difensivo, la possibilità del giudice civile di ordinare l'esibizione in giudizio del documento nel contenzioso tra le parti.
Infatti, chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli "per curare o per difendere i loro interessi".
Tar Toscana Firenze, Sez. I, sentenza 16 febbraio 2023, n. 165 – Pres. Pupilella, Est. Viola

4. SUCCESSIONE - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie per effetto di dolo (Cc Articoli 591, 620)
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per poter configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico, esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
Grava su chi agisce l'onere di provare i fatti principali, essenziali e decisivi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore e sulle decisioni di quest'ultimo nel manifestare le proprie volontà.
• Tribunale Palermo, Sez. II, sentenza, 23 febbraio 2023, n. 878 – Pres. Di Marco, Giud. rel. est. Monteleone

5. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Amministrazione di sostegno e capacità processuale del beneficiario (Cc, articoli 404 e 411; Cpc, articoli 182, comma 2, e 300)
Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non ne consegue come automatismo, l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Ne deriva che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il dies a quo per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex articolo 305 c.p.c. decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex articolo 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.
Nel caso in esame, invece, il Giudice ha ritenuto che non sussistesse alcun difetto originario di rappresentanza processuale né, in assenza di dichiarazione del difensore ex articolo 300 cod. proc. civ. alcuna necessità di interrompere il giudizio per consentire la riassunzione nei confronti di colei che è già legittimata a costituirsi per proseguirlo.
Tribunale di Catanzaro, ordinanza 28 marzo 2023 –Giudice Faccenda

6. RETTIFICA DI SESSO – Accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici (Legge 164/1982 ; Cedu, articolo 8 ; Cost., articoli 2, 3, 32 e 117, comma 1)
In materia di rettificazione di attribuzione di sesso, l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica rappresenta il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali, e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato normativo letterale dell'articolo 1, comma 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono alla irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane, così, ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso, il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio, al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere fisico-psichico della persona. Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, allora, da autorizzare quando lo stesso sia volto a garantire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico e, sulla base di tale considerazione, l'intervento chirurgico non può essere considerato requisito indispensabile per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un benessere psico-fisico.
Nel caso in esame, il Tribunale vicentino nel richiamare la giurisprudenza di legittimità e le sentenze della Corte Costituzionale, ha accolto la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata da parte attrice, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici che, peraltro, la stessa aveva dichiarato di voler affrontare.
Tribunale di Vicenza, Sez. II, sentenza 22 marzo 2023 - Pres. Rel. Sollazzo

7. DIVORZIO - Iniquità dell'assegno una tantum per cause sopravvenute
(Legge 898/1970, articolo 5)
Iniquo un accordo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile in ragione del verificarsi di una circostanza sopravvenuta consistente nella diagnosi di una malattia neurologica che aveva determinato la certificazione di un'invalidità del 100%, l'interruzione dell'attività lavorativa, e la nomina di un amministratore di sostegno.
Nel caso in esame, il Tribunale scaligero ha considerato iniquo l'assegno una tantum ex articolo 5, comma 8, L. Div. concordato fra le parti con scrittura privata sottoscritta dai coniugi in favore dell'ex moglie la quale, successivamente a tale accordo, dichiarava di non potervi a più aderire, essendole stata diagnosticata una malattia neurologica che aveva determinato la certificazione di un'invalidità del 100%, l'interruzione dell'attività lavorativa, e la nomina di un amministratore di sostegno.
Il Tribunale ha ritenuto l'accordo iniquo alla luce delle circostanze sopravvenute e del fatto che lo stesso fosse stato stipulato quando la resistente era ancora in possesso di una capacità reddituale.
La sentenza ha disposto un assegno divorzile periodico in favore della resistente.
Tribunale di Verona, Sez. I, sentenza 6 aprile 2023 n. 661 – Pres. Guerra, Giud. Rel. Nappi Quintiliano

8. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI – La modifica del collocamento deve essere motivata (Cc articoli 315 bis, 337 bis)
Non è sufficiente per una modifica del collocamento del figlio minore un generico riferimento all'opportunità di una maggiore frequentazione del figlio con il genitore non collocatario.
Nel caso in esame, il padre, ricorrente aveva chiesto la collocazione paritaria, considerato dal Tribunale felsineo come un cambiamento radicale per un bambino di 10 anni che potrebbe essere giustificato solo da un interesse dello stesso minore ad una simile novità nella sua quotidianità di vita.
Tribunale di Bologna, decreto 16 marzo 2023 – Presidente Rel. Perla

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