Amministrativo

I dehors non si possono stabilizzare «per anzianità»

Secondo il Consiglio di Stato per le strutture permanenti va tenuto conto dei vincoli

di Guglielmo Saporito

Più vincoli per i dehors, in particolare nei centri storici e in zone vincolate. Lo precisa il Consiglio di Stato con la pronuncia 13 febbraio 2023, n. 1489 su una gelateria sita su un lungomare della provincia di Taranto: la struttura era inizialmente prevista come temporanea, circa 50 metri quadrati e 3 metri di altezza, addossata alla facciata di un locale sul suolo pubblico, inglobando parte del marciapiede. Alla scadenza dei sei mesi consentiti, è iniziata una battaglia legale per mantenere il manufatto: l'ostilità proveniva dalla Soprintendenza, che richiamava il testo unico dei Beni culturali (Dlgs 42/2004) in quanto l’intervento ricadeva in zona vincolata.

Per decidere la controversia, i giudici hanno esaminato la qualità del manufatto (struttura leggera) e la possibilità di essere mantenuta nel tempo, oltre la stagione estiva.

La sentenza critica la tendenza ad ampliare gli interventi considerati di scarso impatto sul territorio, con deroghe che si cumulano alle esigenze commerciali di attrattività e di confort, ma finendo per incidere sulla pianificazione del territorio urbano. Da un lato occorre ampliare l’offerta commerciale delle zone turistiche, accentuando la tendenza non stagionale delle strutture; dall’altro vi è la tutela del paesaggio, che può tollerare alcuni interventi ma solo per un certo lasso di tempo, escludendone la stabilità, l’ancoraggio al suolo e altri elementi quali il riscaldamento.

Inizialmente, con Scia, tende, ombrelloni ad ampie falde e box con infissi chiusi sono stati liberamente installati richiamando una norma (articolo 6, comma 1, lettera e-bis, Dpr 380/2001, testo unico edilizia) sulle opere stagionali destinate a essere rimosse (anche perché si utilizzavano materiali agevolmente rimovibili). Questa tendenza si fondava anche sulla nozione di «elementi di arredo» (articolo 6, lettera e-quinquies), estensibile ai dehors anche se tra le norme di dettaglio (regolamento pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 268/2016) si parla solo di «pensiline, verande, tensostrutture e gazebo». Le norme in materia ambientale sulla tutela del paesaggio sono meno permissive: prevedono interventi «di lieve entità», con l’installazione di strutture ancorate al suolo per un periodo non superiore a 120 giorni (Dpr 31/2017, allegato A, voce 16). Ulteriori norme sono sopravvenute per l’emergenza Covid (articolo 381, Dl 34/2020), con deroghe che per il distanziamento sociale consentono strutture temporanee anche su spazi di interesse culturale e paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione, con facoltà poi prorogata al 30 giugno 2023 dall'articolo 1, comma 815 della legge 197/2022.

Coordinando tutti questi elementi, la vicenda relativa al lungomare tarantino è stata decisa dal Consiglio di Stato osservando che la tendenziale stabilità, cioè la sostanziale durevolezza del manufatto, aveva sostituito l’originaria precarietà e temporaneità. Con la conseguenza che un'autorizzazione paesaggistica sarebbe stata comunque necessaria. Quindi il manufatto, che aveva resistito dal 2016, è stato ritenuto carente di titolo ambientale e quindi abusivo.

In sintesi, il Consiglio di Stato pone un limite ai dehors, escludendone la stabilizzazione per mera anzianità; ciclicamente, se in zona vincolata, sarà necessaria l'autorizzazione ambientale, come del resto già accade (sentenza 2564/2013) per le strutture balneari sul demanio marittimo.

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