Penale

Sussiste il reato di disturbo anche se solo alcune persone percepiscono il rumore come intollerabile

Il gestore del locale deve verificare che i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza

di Giampaolo Piagnerelli

«Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il gestore di un pubblico servizio (ndr birreria) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta, davanti al locale anche nelle ore notturne: ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllo, con possibile ricorso a veri mezzi offerti dall'ordinamento dello ius excludendi e il ricorso all'Autorità pubblica». La Cassazione - con la sentenza n. 12555/23 - ha precisato che la frequenza del locale da parte degli utenti non deve sfociare (come invece nel caso concreto) in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica. A tal fine poiché l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell'agente. Nel caso di specie, il generale obbligo di impedire l'evento viene integrato dal regolamento di polizia urbana di Cuneo (articolo 22), secondo cui i titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione hanno l'obbligo di vigilare affinchè all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertire le forze dell'ordine confermando e precisando il contenuto della posizione di garanzia che grava in capo ai titolari dei locali pubblici. La Cassazione, conclude, precisando che la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, cosicchè i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. In altre parole non è necessario che tutti i residenti sulla via limitrofa al locale percepiscano il rumore come superante la soglia di normale tollerabilità, essendo sufficiente che solo alcuni di essi ne abbiano subito turbamento nelle occupazioni e nel riposo e che altre potrebbero subirne altrettanto (nel caso di specie i querelanti erano sette, di cui quattro successivamente costituiti parti civili).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©