Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 21 ed il 25 novembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) notificazione, invalidità e categorie dell'inesistenza e della nullità; (ii) competenza per territorio e foro convenzionale esclusivo; (iii) patrocinio a spese dello Stato e giudizio d'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale; (iv) mediazione delegata e condizione di procedibilità della domanda; (v) equa riparazione e definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto; (vi) liquidazione compensi professionali per difesa in processo penale, e forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo; (vii) termine breve d'impugnazione e notifica sentenza all'Inps; (viii) giudizio di legittimità e deduzione di tardività del gravame; (ix) spese giudiziali e compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni".

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

NOTIFICAZIONICassazione n. 34161/2022
La decisione riafferma che l'inesistenza della notificazione è configurabile oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

COMPETENZACassazione n. 34215/2022
L'ordinanza rimarca che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali.

DIFENSORICassazione n. 34342/2022
Cassando con rinvio l'ordinanza impugnata, la pronuncia riafferma che nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIACassazione n. 34364/2022
La decisione dà continuità al principio secondo cui, in tema di mediazione delegata dal giudice ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone.

EQUA RIPARAZIONECassazione n. 34485/2022
L'ordinanza, resa in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, riafferma che il giudice investito dell'istanza di indennizzo non può dichiararne la tardività sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare siffatta tardività.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 34501/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario previsto dall'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articoli 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 34577/2022
La decisione riafferma che la notificazione della sentenza all'Inps, in persona del legale rappresentante "pro tempore", presso il difensore costituito per il giudizio è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione.

IMPUGNAZIONICassazione n. 34656/2022
L'ordinanza ribadisce che se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 34834/2022
La decisione riafferma che la compensazione delle spese di giudizio tra le parti non può essere disposta dal giudice ex articolo 92, comma 2, c.p.c. adducendo quale unica giustificazione "la natura meramente processuale della pronuncia".
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione inesistente – Notificazione nulla – Configurabilità – Ipotesi rispettive – Individuazione – Fattispecie in tema di opposizione agli atti esecutivi. (Cpc, articoli 137, 156, 157, 160, 615, 617, 645 e 650)
L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, e tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza del giudice del merito che, nel disattendere l'opposizione formale proposta dalla società ricorrente ex articolo 617, cod. proc. civ., avverso il precetto notificatogli in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato presso la residenza del legale rappresentante, aveva ritenuto che tale notificazione indicata come perfezionata per "compiuta giacenza", ad un indirizzo riconosciuto come utile, sia pure in tesi erroneamente, dall'ufficiale notificante, si dovesse qualificare nulla e non già inesistente, sicché parte ricorrente avrebbe dovuto nella circostanza proporre l'opposizione tardiva ex articolo 650 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26511; Cassazione, sezione civile V, sentenza 15 aprile 2022, n. 12411; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 maggio 2020, n. 9050; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25713).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34161 – Presidente Scoditti – Relatore Porreca

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Eccezione d'incompetenza territoriale per operatività di un foro convenzionale esclusivo – Onere della parte eccipiente di contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 28, 38 e 42)
La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal fideiussore del debitore principale, la Suprema Corte, disattendendo anche il motivo di doglianza specificamente mosso sul punto dalla società opposta, ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto da quest'ultima avverso l'ordinanza con la quale il tribunale adito, pronunciandosi esclusivamente in punto di competenza, aveva accolto l'eccezione preliminare formulata dall'opponente e dichiarato di conseguenza la propria incompetenza in favore del tribunale espressamente indicato come competente in via esclusiva da una clausola contenuta nel contratto fideiussorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 giugno 2018, n. 15958; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° agosto 2001, n. 10449).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34215 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

Procedimento civile – Difensori – Patrocinio a spese dello Stato – Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato del beneficiario – Opposizione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Principio dell'onere della prova – Attenuazione. (Cc, articolo 2697; Dpr, n. 115/2002, articoli 84 e 170; Dlgs, n. 150/2011, articolo 15)
In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata: nella circostanza, infatti, il giudice del merito, nel rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente avverso la liquidazione del compenso dovuto quale difensore di fiducia di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non conseguita la prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio, come denunziato nel ricorso, la documentazione del giudizio nel cui ambito erano state rese le suddette prestazioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 agosto 2021, n. 23133; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 gennaio 2020, n. 2206).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34342 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Mediazione delegata – Condizione di procedibilità – Avveramento – Presupposti – Avvio del procedimento entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alle parti – Irrilevanza – Esperimento della procedura entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice – Rilevanza. (Cpc, articolo 152; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In ipotesi di mediazione delegata ex articolo 5, commi 2 e 2-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo – e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte d'appello, nel rigettare l'impugnazione, aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarativa della improcedibilità della domanda attorea, per non essere stata rinnovata dagli odierni ricorrenti la procedura di mediazione nel termine di quindici giorni stabilito dal giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 novembre 2022, n. 34364 – Presidente Lombardo – Relatore Grasso

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria – Tardività della domanda – Rilevabilità d'ufficio – Condizioni – Onere di eccezione e prova – Spettanza in capo all'amministrazione convenuta – Sussistenza. (Cpc, articolo 115; Legge, n. 89/2001, articoli 3 e 4)
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con quale la corte d'appello aveva rigettato la domanda di equa riparazione per non aver il ricorrente depositato nel termine assegnato la documentazione integrativa richiesta con decreto interlocutorio onde accertare la data di passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio presupposto ai fini della verifica della tempestività della predetta domanda ex articolo 4 della legge n. 89 del 2001). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 15 dicembre 2021, n. 40136; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36125).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 novembre 2022, n. 34485 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale – Giudizio di opposizione – Forma – Processo ordinario – Procedimento sommario di cognizione – Carattere alternativo – Sussistenza – Fondamento. (Legge, n. 794/1942, articolo 28; Dlgs, n. 150/2014, articolo 14; Cpc, articoli 163, 641, 645 e 702-bis)
L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex articoli 163 e ss. cod. proc. civ. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex articolo702-bis cod. proc. civ. innanzi al tribunale in composizione monocratica (avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'articolo 641 cod. proc. civ., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso), in quanto la scelta delle forme del procedimento monitorio da parte dell'avvocato, creditore di compensi non soggetti al rito di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, non comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada proposta necessariamente nelle forme del rito ordinario di cognizione, rimanendo in facoltà dell'opponente optare per il procedimento sommario, previsto dagli articoli 702-bis e segg. cod. proc. civ. ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale il tribunale adito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta con ricorso ai sensi degli articoli 702-bis cod. proc. civ. e 14 del Dlgs n. 150/2011 avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'intimazione di pagamento di una somma reclamata a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva espletata in due giudizi penali; infatti, pur a fronte dell'errore in cui era incorso il ricorrente nell'indicare l'articolo 14 del Dlgs n. 150 del 2011, oltre che l'articolo 702-bis cod. proc. civ., a base del proprio atto di opposizione, osserva la decisione in esame, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, ovvero, nella circostanza, di quello, alternativamente esperibile, costituito dal procedimento sommario di cognizione ex articolo 702-bis cod. proc. civ. verificando alla stregua di tale rito altresì la tempestività dell'opposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6817; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 16 ottobre 2018, n. 25938; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 settembre 2016, n. 19025).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 novembre 2022, n. 34501 – Presidente Orilia – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Impugnazioni – Notificazioni – Sentenza impugnata – Notificazione effettuata all'INPS presso il procuratore costituito – Validità ai fini del decorso del termine breve di impugnazione – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 170, 285 e 325)
La notificazione della sentenza all'Inps, in persona del legale rappresentante "pro tempore", presso il difensore costituito per il giudizio è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell'articolo 170 cod. proc. civ., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere i corrispondenti atti di resistenza e di difesa (Nel caso di specie, accogliendo l'eccezione sollevata dal controricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente: lo stesso, infatti, era stato notificato alla controparte oltre il termine stabilito dall'articolo 325 cod. proc. civ. decorrente dalla regolare notifica della sentenza impugnata a mezzo Pec effettuata ai difensori dell'Istituto ricorrente nel giudizio di secondo grado presso il domicilio digitale eletto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 gennaio 2015, n. 9).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 novembre 2022, n. 34577 – Presidente e relatore Esposito

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Eccezione di tardività del gravame – Omessa pronuncia del giudice di appello – Conseguenze – Riproponibilità in sede di legittimità – Condizioni – Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di omessa pronuncia – Necessità. (Cpc, articoli 112, 325, 360 e 434)
Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello (Nel caso di specie, rilevato che il vizio di omessa pronuncia, oltre che ritualmente denunziato, era nella circostanza anche fondato, essendo stato il gravame proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dagli articolo 325 e 434 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di prime cure non tempestivamente impugnata, la Suprema Corte ha cassato la sentenza gravata e, decidendo nel merito, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'amministrazione ministeriale intimata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5257; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 gennaio 2014, n. 440).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 24 novembre 2022, n. 34656 – Presidente Esposito – Relatore Fedele

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Art. 92, comma 2, c.p.c. – "Gravi ed eccezionali ragioni" – Delimitazione – Riferimento alla "natura processuale della pronuncia" – Legittimità – Esclusione. (Cpc, articolo 92)
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del lavoratore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel ritenere tardivo l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza di primo grado – la quale lo aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento di una somma a titolo di residuo di Tfr, – in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'articolo 325 cod. proc. civ., aveva disposto la compensazione tra le parti delle spese del grado per "…la natura meramente processuale della pronuncia…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 marzo 2019, n. 7352; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 luglio 2014, n. 16037).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 novembre 2022, n. 34834 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

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