Penale

Pena incostituzionale (droghe pesanti), la rideterminazione a un giudice diverso

La Consulta, sentenza n. 7/2022, ha giudicato parzialmente illegittimi gli articoli gli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale

di Francesco Machina Grifeo

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 7 del 18 gennaio 2022.

La vicenda - La questione era stata sollevata dal Gip del Tribunale di Verona, in funzione di giudice dell'esecuzione. Il rimettente afferma di aver emesso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (passata in giudicato l'11 gennaio 2019) nei confronti del ricorrente – detenuto in carcere – per il reato di cui agli articoli 73, comma 1, e 80 del Dpr n. 309 del 1990. Dopo la sentenza della Consulta n. 40 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di stupefacenti (nella parte in cui prevedeva la pena minima della reclusione nella misura di otto anni, anziché di sei), il condannato ha proposto incidente di esecuzione. Non avendo le parti raggiunto l'accordo, il giudice a quo ha rigettato la richiesta di nuova commisurazione della pena, in quanto il condannato si era reso colpevole di un fatto di allarmante gravità. A questo punto il difensore ha impugnato l'ordinanza di rigetto proponendo ricorso innanzi alla Corte di cassazione che ha annullato l'ordinanza impugnata. Il giudizio di rinvio è stato assegnato al medesimo giudice in applicazione della disposizione di cui all'articolo 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. A questo punto il rimettente ha ritenuto che non potesse essere il medesimo giudice-persona fisica, che si sia già espresso, nell'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, a decidere nel giudizio di rinvio su un aspetto fondamentale, qual è quello della quantificazione della pena, che implica «penetranti poteri di valutazione di merito».

La motivazione - L'apprezzamento demandato al giudice in sede di rinvio - afferma la Consulta - assume, con riferimento alla individuazione del "giusto" trattamento sanzionatorio, la natura di «giudizio» che, in quanto tale, integra il «secondo termine della relazione di incompatibilità [...], espressivo della sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento" scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda» (sentenza n. 183 del 2013).

Non solo, la Consulta ricorda che «la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (ordinanza n. 151 del 2004).

Pertanto, è un «"giudizio" contenutisticamente inteso, […] ogni sequenza procedimentale – anche diversa dal giudizio dibattimentale – la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001).

In questo senso, prosegue la decisione, la valutazione complessiva del fatto illecito, che compete al giudice dell'esecuzione nell'attività di commisurazione della pena, resa necessaria a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale, presenta, tutte le caratteristiche del "giudizio" per come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte.

Sicché, in sede di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice dell'esecuzione – per essere «terzo e imparziale» (art. 111, secondo comma, Cost.) – deve essere persona fisica diversa dal giudice che, in precedenza, si è già pronunciato con l'impugnata (e annullata) ordinanza sulla richiesta di nuova determinazione della pena.

In sostanza, conclude la Corte, ogni qual volta il giudice deve provvedere sulla richiesta di rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve trovare applicazione una regola analoga a quella posta dall'articolo 623, comma 1, lettera d), cod. proc. pen., secondo cui «se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©