Amministrativo

Il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario nell'accertamento dei tributi locali, il punto fermo dalla Cassazione

Fissata, quindi, per certa la data del 31 dicembre ai fini della decadenza, occorre rilevare che dubbi ha spesso sollevato il caso dell'avviso inviato negli ultimi giorni di dicembre e ricevuto dal contribuente in gennaio.

di Tommaso Landi*

Durante il mese di gennaio di ogni anno, puntualmente, si ripropone la problematica connessa al corretto computo dei termini di accertamento delle imposte locali in riferimento agli atti avviati alla notifica a fine dicembre e ricevuti dai contribuenti ad inizio gennaio; dubbi che finalmente, nel dicembre 2021, sono stati chiariti dalla Cassazione a Sezioni Unite coon la sentenza , Sezione U, Civile del 17 dicembre 2021, n. 40543.

Ma andiamo con ordine.

La normativa che disciplina la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali indica i termini entro i quali gli atti devono essere notificati ai contribuenti.Stando all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006: «…gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati…», dunque prendendo ad esempio un accertamento IMU 2016 il termine di notifica individuabile dalla legge risultava essere il 31.12.2021.

Si precisa, in via incidentale sul punto che, ad avviso dello scrivente, in riferimento alle imposte locali, per l'anno di imposta 2016 non si ritiene applicabile la proroga di 85 giorni pervista dalla normativa Covid, valida solo per l'anno di imposta 2015.

Fissata, quindi, per certa la data del 31 dicembre ai fini della decadenza, occorre rilevare che dubbi ha spesso sollevato il caso dell'avviso inviato negli ultimi giorni di dicembre e ricevuto dal contribuente in gennaio.

La Giurisprudenza ha, infatti, assunto posizioni contrastanti sul principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario.

Tale principio ha lo scopo di separare gli effetti della notifica per il soggetto che la pone in essere e il soggetto che riceve l'atto notificato.

Un primo importante intervento sul punto si è avuto ormai venti anni fa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002. La quale ha statuito come fosse illegittimo costituzionalmente il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, legge 20 novembre 1982 n. 890, nella parte in cui prevedeva che la notificazione, a mezzo posta, si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

In forza di questo importante arresto giurisprudenziale si è andato consolidando, nel nostro ordinamento, l'importante principio in base al quale la notifica dell'atto a mezzo posta o ufficiale giudiziario si perfeziona in due momenti, per il mittente/notificante nel momento in cui egli consegna il plico all'ufficiale giudiziario o all'ufficiale postale, per il destinatario quando questi riceve l'atto.

Occorre in proposito precisare che il principio della scissione soggettiva nel perfezionamento delle notificazioni, secondo parte della giurisprudenza, trova applicazione solo se l'ente locale notifichi l'accertamento tramite posta o ufficiali giudiziari (soggetti terzi), in quanto l'attività degli stessi esce dal perimetro di gestibilità del notificante, come stabilito dalla Cassazione, con ordinanza n. 29077/2020 (vedi anche Cassazione n. 26053/2011, n. 22320/2014 , n. 14580/2018, n. 3560/2019), e non anche nell'ipotesi in cui esegua direttamente la notifica nei confronti del contribuente, convinzione, anche quest'ultima su cui le Sezioni Unite della cassazione, con la sentenza in commento, hanno fatto chiarezza.

Tornando al caso poco fa posto ad esempio, quindi, per parte della giurisprudenza deve ritenersi tempestivo un avviso Imu, consegnato per la notifica ad un soggetto terzo, ad esempio il servizio postale, prima dell'esaurirsi del termine fissato dalla legge (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati) , non importando che la consegna al destinatario avvenga nel successivo mese di gennaio, ciò poiché «il principio secondo cui gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna del piego al personale del servizio postale e per il destinatario al momento della ricezione dell'atto, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto con riferimento agli atti processuali, ma anche in relazione agli atti di imposizione tributaria» (Cass. n. 33277/2019).

Un tale orientamento, però, ha trovato, negli anni, non pochi oppositori, essendo numerose le sentenze di cassazione che hanno affermato, con riferimento ai tributi locali, come assumesse rilevanza, ai fini del perfezionamento della notifica, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario e non quella di spedizione.

Spesso i Giudici, infatti, hanno affermato che in materia di prescrizione dei tributi locali non trovasse applicazione il così detto principio della "postalizzazione" degli atti, ovvero della diversa decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valido solo per la decadenza e per gli atti processuali e non per la prescrizione.

Le richiamate sentenze, sul punto, hanno più volte affermato che «la data di consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all'interessato di proporre l'azione giudiziaria entro un termine perentorio…poiché però si tratta di estinzione del diritto non già per decadenza ma per prescrizione, l'effetto interruttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non certamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore» con la precisazione che «In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario o postale dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale affermato dalla sentenza n.477 del 2002 della Corte Cost.- secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione» (Cass. 17644/08; 13588/09; 4587/09; 9841/2010; 26804/2013; n. 8374/2015; n. 21071/2018).

A decretare l'insostenibilità dell'incertezza nascente dai due contrastanti filoni giurisprudenziali è, infine, intervenuta l'ordinanza interlocutoria n. 15545/20, con cui la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valutasse l'opportunità di assegnare alle Sezioni Unite la risoluzione del dubbio interpretativo, circa la valenza o meno del principio della scissione degli effetti della notificazione in tema di atti di imposizione tributaria

A seguito di tale ordinanza, in data 17 dicembre 2021, la Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 40543/2021 ha fugato i dubbi sull'estensibilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica anche ai fini della tempestività degli atti di imposizione tributaria, affermando il seguente principio di diritto: «In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del Dpr. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente».

Statuizione, quest'ultima, che dovrebbe porre un punto fermo all'annosa questione che per anni ha angustiato i primi giorni dell'anno di molti contribuenti.

* a cura dell'avv. Tommaso Landi, Studio Legale Tributario Landi e Partner24 Ore

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©