Amministrativo

La detassazione delle mance: modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%

Le somme di denaro corrisposte a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore turistico-alberghiero sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%

di Daniela Ruggiero e Gianni Berton*

A porre parzialmente rimedio all'oneroso trattamento fiscale applicato alle somme corrisposte a titolo di liberalità (le cosiddette "mance") dai clienti ai lavoratori del settore turistico-alberghiero (quali ad esempio camerieri, receptionist, barman), è intervenuta la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022).

Nello specifico, per effetto di tale nuova disposizione, dal 1° gennaio 2023, le somme corrisposte a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (i.e. ristoranti, bar, alberghi, gelaterie, pizzerie, birrerie, stabilimenti balneari ed esercizi similari), costituiscono redditi di lavoro dipendente e, alle condizioni di seguito esplicitate, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%. Le stesse somme sono, inoltre, escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS, INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR.

L'applicazione di tale norma agevolativa è limitata al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente (come indicato nella Relazione Tecnica alla Legge di Bilancio 2023), a Euro 50.000. Oggetto dell'agevolazione, lo si ribadisce, sono le somme di denaro destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, soggette a un'imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Il che significa che, a fronte di un reddito percepito dal lavoratore di Euro 40.000 potranno godere dell'applicazione di tale regime di favore le mance corrisposte, allo stesso lavoratore, fino a un importo massimo di Euro 10.000 con un carico fiscale, quindi, di Euro 500 (i.e. 10.000 x 5%). Tale regime opera, quindi, in deroga al regime ordinario IRPEF di cui all'art. 51 del DPR 917/86 ed ha l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale.

Rimane il dubbio se il limite del 25 per cento del reddito percepito dal dipendente si riferisca, come peraltro sembrerebbe emergere dalla norma, all'anno in corso oppure se il riferimento debba essere all'anno precedente. Tale dubbio è alimentato anche dalla considerazione che se il percettore della mancia fosse nel suo primo anno di attività si vedrebbe automaticamente escluso (almeno nel primo anno) dalla possibilità di godere di tale regime di favore.

Ai fini della verifica del superamento o meno di entrambe i suddetti limiti quantitativi (i.e. reddito del dipendente non superiore a Euro 50.000 e applicazione della sostitutiva nei limiti del 25% del reddito del dipendente), si ritiene si debba far riferimento al solo reddito di lavoro dipendente e non anche a redditi di diversa natura eventualmente percepiti dal dipendente stesso (ad esempio rinvenienti dal possesso di terreni o fabbricati e/o da assets finanziari e/o partecipativi). Il comma 62 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023 recita infatti: "Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000". Diversamente, infatti, sarebbe stato complesso per il datore di lavoro ottenere indicazione del reddito complessivo da ciascun dipendente così come, per quest'ultimo, determinarlo in via presuntiva.

Si precisa che i redditi soggetti a imposta sostitutiva sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della sua spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva del 5% sulle mance. In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", con indicazione, quale "mese di riferimento" del mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Se da un punto di vista teorico tale norma agevolativa deve senz'altro essere accolta con favore, rimangono non pochi dubbi sulla sua concreta applicazione (soprattutto nel caso delle mance corrisposte in cash) nonché difficoltà nell'implementazione delle necessarie procedure aziendali. Tali procedure dovrebbero, ad esempio, individuare il criterio da adottare nella ripartizione delle mance tra i dipendenti, e, a tal riguardo, ad esempio, un equo criterio di ripartizione potrebbe basarsi sull'attribuzione di un punteggio da determinarsi in base alle ore lavorate nonché competenza e professionalità di ciascun dipendente. Inoltre, anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi di sostituto di imposta, le procedure dovrebbero garantire:

- un'adeguata rendicontazione delle mance ai dipendenti;

- le modalità e i tempi di riversamento ai dipendenti delle mance sia ove queste siano state corrisposte in cash (da qui l'onore per il dipendente di comunicare al datore di lavoro i relativi importi) che con carta di credito (da qui la necessità che la ricevuta/fattura riporti indicazione separata del corrispettivo e della mancia);

- la verifica del rispetto dei limiti quantitativi per ciascun dipendente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%.

In conclusione, si aggiunge, altresì, che l'applicazione di tale regime è facoltativo. In altre parole, il dipendente percettore delle mance ha facoltà di rinunciare espressamente per iscritto all'applicazione del regime di favore e, in tal caso, le mance concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e saranno assoggettate a tassazione secondo le modalità ordinarie.

*di Daniela Ruggiero - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Gianni Berton - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

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