Rassegne di Giurisprudenza

L'avvocato che acquista uno smartphone per uso professionale non è considerato un consumatore

a cura della Redazione Diritto

Vendita - Contratto del consumatore - Avvocato - Acquisto di smartphone per uso professionale - Vizi della cosa venduta - Non si considera consumatore
Non è considerato consumatore colui che acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l'uso professionale sia da considerarsi del tutto marginale. Secondo la Corte di Giustizia non può invocare la normativa che ha l'obiettivo di proteggere "la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte" il soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale, a meno che il nesso tra il contratto e l'attività professionale sia "talmente modesto da divenire marginale".
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 17 febbraio 2023, n. 5097

Contratti in genere - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) contratti del consumatore - Consumatore - Nozione - Elementi rilevanti - Fattispecie
In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, desumendo la qualità di professionista del notaio contraente dalla mera apposizione del numero di partita IVA sul contratto, senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto dell'autovettura).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Ordinanza del 10 marzo 2021, n.6578

Contratti - Tutela del consumatore - Nozione di consumatore - Contratti del consumatore - Disciplina - "Consumatore" e "professionista - Nozione - Fattispecie
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto, nell'ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, la pattuizione relativa al cd. "anticipo conversazioni" non in contrasto con la disciplina dettata in tema di tutela del consumatore, in considerazione del fatto che il contratto era stato stipulato da soggetto non consumatore, quale deve considerarsi un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della su attività professionale).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 22 maggio 2006, n. 11933