Comunitario e Internazionale

Finanza sostenibile, gli standard UE contro il greenwashing

La Commissione europea ha pubblicato le norme tecniche di regolamentazione che gli operatori dei mercati finanziari devono utilizzare quando divulgano informazioni relative alla sostenibilità

di Milena Prisco*

Il 6 aprile 2022, la Commissione Europea ha definito in una bozza di regolamento delegato le norme tecniche di regolamentazione ("RTS") che gli operatori dei mercati finanziari devono utilizzare quando divulgano informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento Disclosure o "SFDR" n. 2019/2088 e del Regolamento Tassonomia n. 2020/852.

Gli RTS sono di fondamentale importanza in quanto forniscono agli operatori dei mercati finanziari (dalle banche, ai fondi, alle società di investimento fino alle assicurazioni e ai consulenti finanziari) modelli e format, indicatori, metriche e metodologie per rendere l'informativa ESG nella documentazione precontrattuale (Chapter III) e periodica (Chapter V) dei prodotti finanziari, che promuovono (articolo 8 della SFDR) o che perseguono obiettivi di sostenibilità (articolo 9 della SFDR) nonché in relazione alle politiche degli operatori che valutano (o che non valutano) gli impatti negativi che le attività di investimento producono sui fattori ESG (Chapter II). Ne consegue che tali standard aiuteranno a valutare le performance di sostenibilità dei prodotti finanziari, contribuiranno a rafforzare la protezione degli investitori e a ridurre il greenwashing.

L'atto delegato della Commissione raggruppa t utti e 13 gli RTS emananti a partire dal febbraio 2021. La maggior parte delle revisioni apportate alle prime versioni degli RTS sono editoriali e, in sostanza, coerenti con le bozze precedenti. In particolare, le modifiche ai modelli relativi alla disclosure precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari che promuovono (articolo 8 della SFDR) o che perseguono obiettivi di sostenibilità (articolo 9 della SFDR) assumono principalmente la forma di testo esplicativo per guidare l'informativa degli operatori. In aggiunta, si evidenziano le modifiche al modello per la divulgazione dei principali impatti negativi che hanno gli investimenti sui fattori ESG e ai relativi indicatori; questa informativa deve basarsi su tutti gli indicatori stabiliti dall'articolo 4 della SFDR, dichiarare non solo quali azioni sono state pianificate per mitigare gli impatti negativi ma anche gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere in un preciso periodo di riferimento.

Gli standard tecnici, inoltre, migliorano la comparabilità dei prodotti finanziari di diversi settori di servizi finanziari, facilitano l'applicazione dei requisiti relativi alle "preferenze di sostenibilità" stabiliti nei Regolamenti Delegati (UE) 2021/12536 (preferenze di sostenibilità Mifid II) e (UE) 2021/12577 (preferenze di sostenibilità della direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi) e diventano indicatori di riferimento per la rendicontazione non finanziaria di quanti sono assoggettati alla normativa sulla DNF.

I prodotti articolo 8 e articolo 9 della SFDR - Gli RTS chiariscono che l'SFDR non è un regolamento destinato a creare un regime di etichettatura del prodotto finanziario ove classificato come articolo 8 o articolo 9.

Per i prodotti finanziari che effettuano investimenti sostenibili (i.e. articolo 9), il capo III stabilisce anche requisiti sul rispetto del principio "non nuocere in modo significativo" di cui all'articolo 2, punto (17), del Regolamento SFDR (noto come DNSH) in relazione ai principali indicatori di impatto negativo di cui all'allegato I. La relativa informativa deve anche comprendere informazioni sull'allineamento degli investimenti alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, compresi i principi e i diritti enunciati nelle otto convenzioni fondamentali dell'ILO sui principi e i diritti fondamentali della Carta internazionale dei diritti umani.

Il principio DNSH è legato alla divulgazione dei principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Per questo motivo, le informazioni sui prodotti finanziari relative al principio del "non nuocere in modo significativo" dovrebbero spiegare come gli indicatori di impatto negativo sono stati presi in considerazione dagli operatori che li hanno adoperati.

L'atto delegato in più parti rimarca la necessità della massima trasparenza per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche di sostenibilità (i.e. articolo 8) richiedendo che venga garantita agli investitori finali la chiarezza su dette caratteristiche attraverso una dichiarazione che tali prodotti non hanno come obiettivo l'investimento sostenibile.

La disclosure dell'impatto negativo sui fattori ESG - Il Regolamento Disclosure incoraggia gli operatori dei mercati finanziari a perseguire strategie di investimento più sostenibili, riducendo le esternalità negative sulla sostenibilità causate dai loro investimenti. Il rispetto dei requisiti di informativa di cui all'articolo 4 dovrebbe incentivare gli investimenti in attività che non danneggiano l'ambiente o la giustizia sociale, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra dei loro investimenti, e stimolando le società partecipate ad abbandonare le attività non sostenibili.

Questo è il motivo per cui il principio "comply or explain" di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dell'SFDR distingue tra "principali impatti negativi" e "impatti negativi". La lettera b) dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'SFDR stabilisce un "meccanismo di spiegazione" in base al quale gli operatori dei mercati finanziari devono, a titolo di esempio, fornire chiare ragioni per cui non considerano il degrado dell'ambiente o l'ingiustizia sociale causati dai loro investimenti, gli RTS includono anche indicazioni su come deve essere resa la dichiarazione di non considerare gli impatti negativi sui fattori di sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato finanziario e dei consulenti finanziari.

La determinazione dei principali impatti negativi dovrebbe essere intrapresa su almeno quattro date specifiche durante tale periodo di riferimento e il risultato medio dovrebbe essere reso noto su base annuale.

Gli indicatori - Gli RTS dividono gli indicatori relativi alla E, alla S e alla G in un nucleo di indicatori universali obbligatori che porteranno sempre agli impatti avversi principali (impatti negativi sul clima e altri impatti negativi legati all'ambiente) e in indicatori aggiuntivi opt-in per identificare per valutare e dare priorità alla considerazione di ulteriori impatti avversi principali. Negli allegati degli RTS sono espressamente dettagliati non solo gli indicatori ambientali ma anche i principali ed aggiuntivi indicatori inerenti ai diritti umani, alla parità di genere, alle politiche relative alla forza lavoro ma anche anti-corruzione con le relative metriche di misurazione.

Sono, inoltre, previsti indicatori separati per gli impatti derivanti da investimenti in società partecipate, investimenti sovrani (e sovranazionali) e attività immobiliari.

Con riferimento alle informative periodiche, gli standard prescrivono la necessità di un set minimo di indicatori quantitativi e qualitativi che con riferimento alla diversa tipologia di prodotto finanziario dovrebbero essere sempre coerenti a quelli illustrati nella documentazione pre-contrattuale.

Le policy di ingaggio - Le norme tecniche forniscono format per divulgare le informazioni non solo sulle politiche di identificazione dei principali impatti negativi degli investimenti, ma anche sulle modalità di rendicontazione delle azioni intraprese e pianificate per mitigare gli stessi (per esempio, la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso l'impegno), sull'aderenza agli standard internazionali nonché sulle due diligence che gli operatori devono compiere nella valutazione degli impatti negativi degli investimenti sui fattori ESG.

L'informativa sui siti web - La maggior parte delle prescrizioni relative alla pubblicità delle informative di sostenibilità sui siti web degli operatori è entrata in vigore il 10 marzo 2021. Ora, gli RTS in una apposita sezione (Chapter IV) stabiliscono i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni che gli operatori dei mercati finanziari devono divulgare pubblicamente sul loro sito web per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi da 1 a 2 bis, e all'articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis del Regolamento SFDR. Inoltre, sempre sul sito web i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero indicare anche i meccanismi di controllo interni o esterni messi in atto per monitorare i principali impatti negativi delle politiche di investimento ove presi in considerazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento SFDR.

Quando entreranno in vigore gli RTS? - La versione attuale degli RTS è stata formalmente adottata dalla Commissione europea e, mentre deve passare attraverso un periodo di esame di tre mesi (estendibile a sei) prima del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, è altamente improbabile che vengano apportate ulteriori modifiche: le bozze devono essere adottate nella loro forma attuale o respinte nella loro interezza (cosa che né il Consiglio né il Parlamento probabilmente faranno in questa fase avanzata). A valle della approvazione il regolamento delegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE. La loro applicazione è prevista, auspicabilmente, a partire dal 1° gennaio 2023.

* Of Counsel Pavia e Ansaldo

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