Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 18 ed il 22 luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) spese giudiziali, "gravi ed eccezionali ragioni" e rispetto del principio della soccombenza; (ii) giudizio di legittimità e vizio di omesso esame di un fatto decisivo; (iii) giudizio di legittimità ed ipotesi di "cosiddetta doppia conforme"; (iv) spese di lite, cumulo domande di valore determinato ed indeterminabile e individuazione del valore della causa; (v) divergenza tra giudizio e sua espressione letterale e rimedio esperibile; (vi) prova presuntiva e ricorso alla stessa da parte del giudice; (vii) errore per inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione e rimedio esperibile; (viii) rinunzia al ricorso per cassazione, estinzione del processo e riflessi sulle spese di lite.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 22478/2022
L'ordinanza, resa in tema di spese giudiziali, ribadisce che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 22524/2022
La decisione, allineandosi all'insegnamento recato dalle Sezioni Unite, ribadisce che, in sede di legittimità, l'omesso esame di elementi istruttori non è suscettibile di integrare, di per sé, lo specifico vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360, comma 1, n. 5), c.p.c. qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 22601/2022
La pronuncia, in sede di ricorso per cassazione, riafferma che l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 22719/2022
Cassando la decisione gravata, l'ordinanza, resa in tema di liquidazione delle spese processuali, riafferma che il valore della causa, ove siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile, deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile.

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE Cassazione n. 22730/2022
Accogliendo il ricorso, la pronuncia ribadisce che deve qualificarsi quale errore materiale suscettibile di correzione, quello che riguarda la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi".

PROVA CIVILE Cassazione n. 22823/2022
La pronuncia, con articolata motivazione, riafferma, con riferimento agli articoli 2727 e 2729 c.c., che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 22957/2022
L'ordinanza rimarca che l'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, il quale è invece suscettibile di correzione con la procedura regolata dagli articoli 287 ss. c.p.c.

IMPUGNAZIONICassazione n. 22965/2022
La decisione riafferma che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
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P ROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione totale o parziale – Limiti –Gravi ed eccezionali ragioni" – Specificazione motivazionale – Necessità – Mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" – Deroga al principio della soccombenza – Idoneità – Esclusione. (Cpc, articoli 91, 92 e 132)
In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" (Nel caso di specie, accogliendo l'unico motivo di ricorso proposto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice d'appello, nell'accogliere l'impugnazione proposta dal ricorrente, rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con conferma del provvedimento monitorio opposto, disponendo tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della mera "peculiarità della vicenda"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 31 maggio 2016, n. 11217).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 luglio 2022, n. 22478 – Presidente Scrima – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Denunzia del vizio di omesso esame – Oneri del ricorrente – Assolvimento – Condizioni. (Cpc, articoli 360, 366 e 369)
L'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'articolo 54 del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" ed il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare estinto il giudizio in relazione al ricorso principale, ha respinto anche il ricorso proposto dai ricorrenti incidentali vertente sull'individuazione del soggetto che aveva conferito all'impresa intimata l'incarico di costruire il muro di confine oggetto di contesa; infatti, nella circostanza, specifica il giudice di legittimità, il predetto fatto storico era stato preso in esame e valutato dalla corte del merito, seppure in modo difforme rispetto alle aspettative degli stessi ricorrenti incidentali, le cui doglianze si appuntavano pertanto proprio sull'esame di elementi istruttori e sulla delibazione di tutte le risultanze probatorie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 luglio 2022, n. 22524 – Presidente e relatore Orilia

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ipotesi di c.d. "doppia conforme" – Motivo di impugnazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. – Ammissibilità – Esclusione – Presupposti – Integrale corrispondenza delle due decisioni di merito – Necessità – Esclusione – Medesimo iter logico-argomentativo – Sufficienza. (Cpc, articoli 348-ter e 360)
In tema di ricorso per cassazione, ricorre l'ipotesi di "doppia conforme", ai sensi dell'articolo 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Nel caso di specie, rilevato che nessuna differenza era dato cogliere nella "ratio decidendi" tra i due giudizi di merito e che gli stessi ricorrenti avevano comunque omesso di porla in risalto, la Suprema Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 marzo 2022, n. 7724; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 dicembre 2016, n. 26774).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 19 luglio 2022, n. 22601 – Presidente Orilia – Relatore Mocci

Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione – Parametri tariffari – Deroga all'applicazione dei limiti da parte del giudice – Specifica motivazione – Necessità – Cumulo domande di valore determinato e di valore indeterminabile – Valore della causa – Individuazione – Criterio. (Legge n. 247/2012, articolo 13; DM, n. 55/2014, articolo 4; Cc, articolo 2233; Cpc, articoli 10, 14 e 91)
In tema di liquidazione delle spese processuali, pur non essendo vincolato all'applicazione dei valori medi dei parametri tariffari, il giudice deve tuttavia quantificare il compenso fra il minimo ed il massimo, potendo derogare a tali limiti soltanto con apposita e specifica motivazione; il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile (Nel caso di specie, rilevato che le appellanti principali e la curatela fallimentare di una s.r.l. avevano proposto una domanda risarcitoria di oltre 33 milioni di euro, comportante la liquidazione di compensi di gran lunga superiori rispetto a quelli riferiti al valore indeterminabile, e che la corte territoriale non aveva in alcun modo motivato circa le ragioni del riconoscimento di importi inferiori a quelli minimi dello scaglione di riferimento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto da un istituto di credito, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ad esso e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, liquidato le spese nell'importo minimo risultante dall'applicazione dello scaglione relativo ai predetti 33 milioni, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4187; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 gennaio 2017, n. 2386; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 luglio 2011, n. 16318).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 luglio 2022, n. 22719 – Presidente Frasca – Relatore Sestini

Procedimento civile – Sentenza – Procedimento per la correzione degli errori materiali – Ambito applicativo – Errore materiale – Nozione. (Cpc, articoli 287, 288 e 391-bis)
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso con cui la società ricorrente aveva chiesto disporsi, ex articolo 391-bis cod. proc. civ., la correzione di un errore materiale contenuto in una propria sentenza resa dalle Sezioni Unite, sia nella motivazione che nel dispositivo, nella parte in cui era stata ivi indicata, quale controricorrente, una parte, che non era costituita in atti, anziché la predetta società ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 11 agosto 2020, n. 16877; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 572; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19601).
Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 20 luglio 2022, n. 22730 – Presidente Travaglino – Relatore Iofrida

Procedimento civile – Prova civile – Prova presuntiva – Operatività – Condizioni – Criterio di normalità basato sull'"id quod plerumque accidit" – Applicabilità – Ricorso del giudice alla prova presuntiva – Apprezzamento discrezionale d'ordine fattuale – Sussistenza – Sindacato in sede di legittimità – Esclusione – Limiti. (Cc, articoli 2727, 2729 e 2901; Cpc, articolo 360)
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità basato sull'"id quod plerumque accidit", visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. Compete poi al giudice di merito valutare la possibilità di far ricorso alla prova presuntiva, scegliere i fatti noti da porre a base del ragionamento inferenziale e le regole d'esperienza tramite le quali dedurre il fatto ignoto, valutare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge: apprezzamenti di fatto, ontologicamente discrezionali, sottratti, ove adeguatamente motivati, al sindacato di legittimità (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, per effetto dell'accoglimento di una azione revocatoria, la declaratoria di inefficacia ex articolo 2901 cod. civ. di un contratto di compravendita immobiliare; la corte del merito, specifica la decisione in epigrafe, ha fatto buon governo degli enunciati principi, in quanto la prova della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte dei ricorrenti in veste di acquirenti era stata raggiunta attraverso un apprezzamento combinato, sintetico e sincronico, di plurimi fatti indizianti, ciascuno valutato dapprima nella sua singolarità e poi tutti indagati nelle loro reciproche interazioni, e, per l'effetto, muniti della idoneità a rappresentare, per inferenza normalmente possibile, il "factum probandum"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9054; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22366; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 giugno 2021, n. 18611; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 maggio 2019, n. 14762).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 21 luglio 2022, n. 22823 – Presidente Travaglino – Relatore Rossi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Vizi oggetto di censura – Errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione – Rimedi – Deduzione in sede di legittimità – Ammissibilità – Fondamento – Principio ribadito in fattispecie relativa ad accertamento della misura reale di un bene immobile oggetto di acquisto in sede di asta pubblica. (Cc, articolo 1538; Cpc, articoli 287, 288 e 360)
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di una operazione è deducibile in sede di legittimità, poiché, a differenza dell'errore materiale di calcolo risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo, suscettibile di correzione con la procedura di cui agli articolo 287 ss. cod. proc. civ., si risolve in un vizio logico della motivazione ai sensi dell'articolo 360, n. 5, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto di accertare, in relazione ad un immobile dalla stessa acquistato in occasione di un'asta pubblica indetta dalla controricorrente amministrazione comunale, la sussistenza del vizio previsto dall'articolo 1538 cod. civ. – a norma del quale nella vendita "a corpo" si fa luogo a diminuzione del prezzo quando la misura reale dell'immobile è inferiore di un ventesimo rispetto a quella indicata in contratto – sul rilievo che la superficie effettiva dell'appartamento era inferiore rispetto alla metratura indicata nell'avviso d'asta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2399; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 795).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 luglio 2022, n. 22957 – Presidente Bellini – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Rinuncia al ricorso – Effetto estintivo – Sussistenza – Mancanza di accettazione – Rilevanza – Esclusione – Conseguenze. (Cpc, articoli 306, 360, 390 e 391)
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. Infatti, tale rinuncia non ha carattere "accettizio" e, per la produzione di effetti processuali, richiede, ai sensi dell'articolo390, ultimo comma, cod. proc. civ., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad essa o comunicazione ai suoi avvocati. La predetta rinuncia, inoltre, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall'articolo 391, comma 2, cod. proc. civ., alla discrezionalità del Collegio, che "…può condannare la parte che vi ha dato causa…" (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione di una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, la Suprema Corte, nel dichiarare estinto il processo, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della lavoratrice controricorrente: infatti, nella circostanza, quest'ultima, da un lato si era limitata a dare atto di aver ricevuto la rinuncia senza tuttavia accettarla, anzi insistendo per la liquidazione delle spese e per la distrazione in favore del difensore che se ne era dichiarato antistatario, e dall'altro, le censure formulate nei motivi di ricorso non erano comunque suscettibili di determinare un ripensamento del consolidato orientamento giurisprudenziale così come espresso in numerose decisioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 28 maggio 2020, n. 10140; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 febbraio 2015, n. 3971).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 luglio 2022, n. 22965 – Presidente Doronzo – Relatore Piccone

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