Amministrativo

Se c'è un processo, annullamento in autotutela solo dopo la sentenza passata in giudicato

Lo ha deciso il Tar Emilia Romangna con la sentenza 11/2022

di Camilla Insardà

Con la sentenza del 10 gennaio 2022 n. 11, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna, ha accolto il ricorso presentato da un'emittente radiotelevisiva, finalizzato ad ottenere l'annullamento della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, rideterminante i contributi concessi, in ragione della pendenza di un procedimento penale per false dichiarazione ancora pendente nei suoi confronti.
La pronuncia oggetto del presente commento ha completamente disatteso quanto sostenuto dalla difesa erariale, secondo cui invece il provvedimento impugnato doveva ritenersi legittimo, mancando i presupposti iniziali indispensabile per ottenere i benefici in questione.
Trattandosi di una questione inerente l'esercizio di un potere autoritativo in autotutela con ì eventuale revoca o annullamento dell'atto impugnato e non l'adempimento di obblighi nascenti dallo stesso ed essendo, pertanto, la posizione della ricorrente qualificabile come interesse legittimo e non come diritto soggettivo, il Collegio emiliano non ha avuto dubbi nel confermare la propria giurisdizione.
Premesso questo, i giudici della Prima Sezione hanno dichiarato fondato il ricorso anche nel merito, concentrando la loro attenzione sull'articolo 21 nonies comma II bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo e sull'articolo 75 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, detto anche Testo Unico della documentazione amministrativa.
La sentenza n. 11/2022 ha per prima cosa messo a confronto le due disposizioni, evidenziandone l'apparente inconciliabilità. La prima norma afferma che la Pubblica Amministrazione può annullare in autotutela gli atti emanati in base a false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà false o mendaci per effetto di condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato, facendo poi espressamente salva l'applicazione delle sanzioni penali e delle altre sanzioni contemplate dal Capo VI del Dpr 445/2000.
L'articolo 75 del suddetto Testo Unico, invece, commina (come da rubrica) la decadenza da ogni beneficio ottenuto dal provvedimento emanato in base a dichiarazioni mendaci o non veritiere, senza lasciare margini di apprezzamento alla Pubblica Amministrazione e a prescindere dall'intenzionalità o dalla colpa grave del dichiarante, il quale, in base al principio di autoresponsabilità, dovrà sopportare le conseguenze di eventuali errori contenuti nella documentazione presentata.
Una volta riportato il dato letterale, il Collegio ha risolto il conflitto normativo attraverso un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni, suffragata dalla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Secondo questa lettura coordinata occorre distinguere due ipotesi. Qualora l'atto amministrativo poggi su una mera falsa rappresentazione dei fatti, l'oggettività delle circostanze rilevanti non richiede un necessario accertamento processuale. Nel caso in cui, invece, il provvedimento sia basato – anche - su dichiarazioni sostitutive false o mendaci, a loro volta derivanti da comportamenti che integrano un reato, l'annullamento in autotutela necessita di un requisito pregiudiziale dato da una sentenza di accertamento passata in giudicato.
Alla luce di questi principi ed in mancanza di una sentenza di condanna passata in giudicato, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna di Bologna, con sentenza del 10 gennaio 2022 n. 11, ha correttamente dichiarato illegittimo il provvedimento del MISE e lo ha annullato.

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