Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e natura del termine assegnato dal giudice; (ii) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte tramite il difensore; (iii) mediazione obbligatoria e principio di "effettività" del procedimento; (iv) mediazione obbligatoria ed azione di restituzione di immobile occupato "sine titulo"; (v) proposta di conciliazione formulata dal giudice ex aricolo 185-bis c.p.c. e limite temporale; (vi) negoziazione assistita obbligatoria ed azione risarcitoria per inadeguata manutenzione stradale.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Palermo, Sezione I civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 4068
La decisione afferma che in tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ex articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs. n. 28 del 2010, non ha carattere perentorio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 9 novembre 2021, n. 17422
La sentenza, resa in tema di mediazione obbligatoria, riafferma che non soddisfa la condizione di procedibilità della domanda la partecipazione al procedimento del solo difensore dell'attore privo di procura speciale sostanziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 2728
La decisione afferma che l'effettività che pur deve improntare l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria non può risolversi nell'insorgenza di un vero e proprio obbligo di "negoziare" in capo alle parti o di proseguire nel procedimento oltre al primo incontro.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Trieste, Sezione civile, sentenza 29 novembre 2021, n. 665
La pronuncia rimarca che non è soggetta all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto l'azione di restituzione di un immobile occupato senza titolo.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza 6 dicembre 2021, n. 2358
La sentenza, nell'interpretare l'articolo 185-bis c.p.c., specifica che le parti non possono invocarne la violazione ove il giudice tenti di protrarre il tentativo di conciliazione con reiterazione di proposte conciliative anche dopo aver fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2021, n. 4709
La decisione afferma che non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria, l'azione di risarcimento danni eccedente la soglia dei cinquantamila euro avanzata dal danneggiato a titolo di responsabilità ex articolo 2051 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario/gestore della strada ove si è verificato l'incidente.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Presentazione domanda di mediazione – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Carattere perentorio – Configurabilità – Esclusione. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs. n. 28 del 2010, non ha carattere perentorio (Nel caso di specie, relativo ad una azione di risarcimento danni per condotte diffamatorie, il giudice adito ha disatteso per due ordini di motivi l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di legge sollevata dal convenuto: in primo luogo, per tardività della stessa, avendo il convenuto formulato la relativa eccezione per la prima volta con la memoria depositata ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.; e poi per avveramento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziale considerato che il tentativo di mediazione era stato comunque esperito con esito negativo sebbene in ritardo rispetto al termine, ritenuto appunto ordinatorio, inizialmente assegnato).
Tribunale di Palermo, Sezione I civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 4068 – Giudice Marchese

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Onere della parte gravata di esperire il procedimento di mediazione – Condizioni – Comparizione personale davanti al mediatore con partecipazione al primo incontro – Necessità – Delega al difensore – Ammissibilità – Procura speciale sostanziale – Necessità. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'onere della parte che intenda agire in giudizio, o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice, di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione ed alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare un suo parere negativo sulla possibilità di proseguire la procedura stessa. È, quindi, richiesta, l'attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte ed è altresì la comparizione personale davanti al mediatore e la partecipazione al primo incontro; peraltro, con procura speciale sostanziale, è possibile validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, e quindi anche il difensore in quanto però munito di apposita procura sostanziale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza dell'impugnazione di una delibera condominiale, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio: in sede di primo incontro di mediazione, infatti, per la parte attrice era presente il solo difensore privo tuttavia di apposita procura speciale sostanziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 9 novembre 2021, n. 17422 – Giudice Cavallo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Tentativo di mediazione – Esperimento "effettivo" – Nozione – Limiti – Obbligo di "negoziare" in capo alle parti o di proseguire nel procedimento oltre al primo incontro – Insussistenza – Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, pur dovendo il tentativo di mediazione essere "effettivo", nel senso che le parti devono partecipare personalmente o mediante soggetto munito di procura sostanziale speciale e devono essere loro fornite tutte le informazioni necessarie sulle funzioni e modalità di svolgimento della mediazione, non può ritenersi sussistente un vero e proprio obbligo di "negoziare" in capo alle parti o di proseguire nel procedimento oltre al primo incontro. In altri termini, salvo violare il suo diritto di autodeterminazione e di difesa, deve ritenersi che la parte possa liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius, proseguire) la procedura di mediazione, purché tale rifiuto sia fatto personalmente o tramite rappresentante e dopo che sia stata illustrata la finalità e funzioni della mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia bancaria, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità sollevata da parte opponente per mancato "effettivo" esperimento del procedimento di mediazione da parte della banca opposta: nella circostanza, infatti, quest'ultima, dopo aver partecipato al primo incontro tramite soggetto munito di procura sostanziale e ricevuto dal mediatore designato le informazioni preliminari circa la finalità dell'istituto conciliativo, aveva poi espresso, su specifica domanda di quest'ultimo, la volontà di non proseguire oltre il predetto primo incontro). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 2728 – Giudice Iovino

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Locazione – Azione di restituzione di immobile occupato senza titolo – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
Non è soggetta all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria la controversia avente ad oggetto l'azione con la quale l'Agenzia del Demanio chieda al convenuto, già inadempiente agli obblighi di pagamento dei canoni e degli oneri accessori per tutta la durata del rapporto, il rilascio dell'immobile abusivamente occupato dopo la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria: infatti, prospettandosi nella domanda l'occupazione di un immobile da parte del convenuto priva di titolo giustificativo, la relativa controversia non era suscettibile di essere ricondotta alla materia locatizia versandosi in ipotesi di azione di restituzione).
Tribunale di Trieste, Sezione civile, sentenza 29 novembre 2021, n. 665 – Giudice Venier

Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Limite temporale del mancato esaurimento della fase istruttoria – Fondamento – Protrazione del tentativo di conciliazione con reiterazione di proposte conciliative dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – Ammissibilità. (Cpc, articolo 185-bis)
L'articolo 185-bis cod. proc. civ. consente al giudice di formulare e rivolgere formalmente alle parti una propria proposta conciliativa della lite, a partire dalla prima udienza e fin quando non sia terminata la fase istruttoria, nell'ottica della deflazione immediata del processo. Il limite temporale indicato nella norma per la formulazione della proposta transattiva – non accompagnato da alcuna specifica sanzione processuale – deve essere interpretato alla luce di criteri di economia processuale, ovvero nell'interesse di una effettiva deflazione, in quanto stabilire il potere dovere del giudice di formulare una proposta conciliativa, in una fase processuale in cui è già esaurita tutta l'attività istruttoria e non resta che rimettere la causa in decisione, significherebbe imporre al giudice una mera anticipazione della sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile. Di contro, non esistono invece interessi di cui le parti possano lamentare la lesione qualora il giudice tenti di protrarre il tentativo di conciliazione con reiterazione di proposte conciliative anche dopo aver fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio d'appello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di condanna al pagamento di compensi professionali pronunciata in primo grado a favore di un avvocato per le attività svolte nell'interesse dell'appellante, la corte territoriale ha ritenuto nella circostanza inconferente oltre che infondato il motivo con cui quest'ultimo aveva lamentato l'irritualità delle proposte conciliative formulate dal giudice di prime cure ad istruttoria conclusa in violazione dell'articolo 185-bis cod. proc. civ.).
Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza 6 dicembre 2021, n. 2358 – Presidente Covini – Consigliere Relatore Caporali

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità – Controversie soggette – Risarcimento del danno da circolazione dei veicoli – Sinistro occorso per inadeguata manutenzione stradale – Azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'Ente proprietario/gestore – Assoggettabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2051; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
L'esperimento di negoziazione assistita è obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n.162/2014 soltanto per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per chi, fuori dai casi precedenti e da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila. In tali casi, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (Nel caso di specie, il giudice siciliano ha ritenuto non soggetta alla procedura conciliativa in esame la controversia avente ad oggetto, la domanda, tra le due introdotte, di risarcimento danni oltre la soglia dei cinquantamila euro avanzata dall'attore, in veste di proprietario e conducente di un autoveicolo, nei confronti dell'Ente proprietario/gestore della strada ritenuto responsabile dell'incidente stradale occorsogli a motivo della non corretta segnalazione del bivio, della segnaletica verticale, del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione nonché della mancanza della barriera di segnalazione/protezione del "guardrail" che separa l'imbocco del bivio: in tale ipotesi, infatti, osserva la decisione, parte attrice intende far valere una responsabilità fondata sul rapporto di custodia con la "res" ex articolo 2051 cod. civ. e non già da circolazione di veicoli).
Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 7 dicembre 2021, n. 4709 – Giudice Notaro

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