Civile

Fil rouge tra giudici per tutele immediate

Coordinamento tra giudice civile, penale e procura nei casi sospetti

di Patrizia Maciocchi

La violenza domestica sulle donne e sui minori è spesso anche il risultato di un difetto di comunicazione tra il giudice civile e il giudice penale. Un cortocircuito al quale cerca di porre rimedio il decreto che attua la delega di riforma del processo civile.

Nello giudizio di separazione il giudice è tenuto ad adottare dei provvedimenti di protezione in favore della donna che dimostra una storia di violenza, tagliando anche i tempi della decisione.

In linea con i principi dettati dalle norme sulla violenza assistita, il giudice non deve proporre la conciliazione, vietata anche dalla Convenzione di Istanbul, ma garantire la tutela della vittima insieme ai figli minori, anche loro vittime dirette del maltrattamento subìto in prima persona. In un caso, infatti, la violenza comporta un danno fisico, mentre nell’altro il trauma è mentale.

La richiesta di allontanamento del convivente violento deve essere dunque immediata. Una misura urgente che era consentita al Tribunale dei minorenni, solo in caso di un rischio per i minori. Il cambio di rotta sul pregiudizio diretto da parte dei figli, affermato dalle norme sulla violenza assistita - interpretate in maniera ancora più rigorosa dalla Suprema corte - ha aperto la strada all’uso dello strumento anche da parte del Tribunale minorile.

Sui tempi lunghi dei provvedimenti e sui rischi amplificati per le vittime, troppo spesso costrette a “vivere” con il carnefice, pesava l’assenza di strumenti di valutazione del giudice civile per i casi emersi nel rito di sua competenza.

Ora si crea un fil rouge tra le autorità giudiziarie tenute ad un immediato coordinamento. Il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se ha sospetti di violenza, mentre la Procura deve mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento.

Uno scambio di informazioni tra autorità giudiziarie e forze dell’ordine importante, per evitare casi in cui eventuali denunce di violenza non siano note al giudice della separazione, con un inevitabile rallentamento di interventi la cui efficacia è direttamente proporzionale alla tempestività e all’effettività.

In questo contesto si inquadra la possibilità per il giudice civile di procedere con i primi accertamenti anche sommari, per verificare la violenza, e la possibilità di provvedimenti di protezione.

Dettata anche la disciplina per regolare l’allontanamento dei minori dalle famiglie. L’esecuzione deve avvenire attraverso l’ascolto anche del minore, il contradditorio.

Mentre il ricorso alla forza pubblica va considerato il rimedio estremo da adottare solo quando è a rischio la salute del bambino.

Benessere psico-fisico del minore prioritario anche per i casi- tanto numerosi da costare all’Italia, diverse condanne da Strasburgo - in cui un genitore separato che non fa vedere il figlio all’altro.

Il giudice, deve trovare, nel contraddittorio, forme di esecuzione con servizi sociali ed Asl.

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