Amministrativo

Renault vince su intesa anticoncorrenziale al Consiglio Stato

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 748 del 3 febbraio, ha definitivamente respinto il ricorso dell'Agcm

di Francesco Machina Grifeo

La fase preistruttoria che ha portato l'Agcm, nel dicembre 2018, a emanare un provvedimento sanzionatorio nei confronti di RCI Banque, gruppo Renault, per una intesa distorsiva della concorrenza (tra il 2003 e il 2017) funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks, ha avuto una durata eccessivamente lunga.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 748 del 3 febbraio, ha così definitivamente respinto il ricorso dell'Autorità garante contro la decisione del Tar Lazio (n. 12543/2020) che aveva accolto il ricorso della banca della casa automobilistica. L'istruttoria era stata avviata dall'Agcm a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. nel 2014, e si era conclusa accertando l'attuazione di un'intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi, anche attuali e futuri. L'Autorità aveva comminato sanzioni per complessivi 678 milioni di euro. RCI Banque (gruppo Renault), assistita da DLA Piper (con il partner Alessandro Boso Caretta coadiuvato dall'avvocato Bice Di Sano) e dallo studio Marini (con il prof. avv. Francesco Saverio Marini) ha vinto davanti al supremo collegio amministrativo che ha dunque confermato l'annullamento del provvedimento AGCM.

La difesa di AGCM ha giustificato il tempo trascorso tra il marzo del 2014 e l'aprile/maggio del 2017, passato senza avviare alcuna istruttoria formale, in ragione del fatto che era "pendente", dinanzi alla Commissione europea, un'altra domanda di clemenza, presentata per gli stessi fatti sempre dalla Damler nel corso del 2014. Tuttavia, secondo il Collegio dal quadro normativo, ratione temporis esistente, non si ricava una regola secondo la quale AGCM non avrebbe potuto condurre un'indagine propria sino a quando la Commissione non avesse sciolto la riserva se farlo Lei. Ed anche la Corte Ue ha affermato in modo chiaro che "in mancanza di un sistema centralizzato, a livello dell'Unione, di ricezione e di valutazione delle domande di clemenza relative a infrazioni all'articolo 101 TFUE, il trattamento di domande del genere inviate a un'autorità nazionale garante della concorrenza è determinato da quest'ultima in applicazione del diritto dello Stato membro cui essa appartiene". L'inesistenza all'epoca dei fatti di una preclusione a livello legale, conclude il Collegio, "a fronte di un'iniziale segnalazione comunque rilevante, nel trascorrere dei mesi e poi degli anni senza che nessuna istruttoria fosse avviata, e senza neppure che si realizzasse mai un coordinamento formale con la Commissione, rende inevitabilmente tardivo l'atto del 28.4.2017, già senza considerare il tempo ulteriore impiegato poi per la sua notifica".

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