Civile

Processo tributario: udienze da remoto fino al 30 aprile 2022. Dal 02 maggio si ritorna in presenza

La norma, introdotta nell'iter di conversione in legge presta il fianco a molteplici critiche: oltre a non essere coordinata con quelle concernenti le altre giurisdizioni (civile, amminstrativa, penale) sembra anche scollegata dalla sussistenza dello stato di emergenza (fino al 31 marzo)

di Giuseppe Durante*

Il decreto legge n°24 del 24 marzo 2022 (Decreto Covid) intitolato "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia" ha spostato al 30 aprile 2022 il termine finale di efficacia della disciplina emergenziale che ha regolato l'udienza da remoto e la trattazione scritta nel processo tributario durante la pandemia da Covid, fissando pertanto al 02 maggio 2022 la data di inizio delle udienze tributarie in presenza.

La norma, introdotta nell'iter di conversione in legge presta il fianco a molteplici critiche: oltre a non essere coordinata con quelle concernenti le altre giurisdizioni (civile, amminstrativa, penale) sembra anche scollegata dalla sussistenza dello stato di emergenza (fino al 31 marzo).

Quanto al concreto utilizzo dell'udienza da remoto, non può che ribadirsi la distonia tra la limitata applicazione consentita da alcune Commissioni Tributarie e la necessità di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina emergenziale elidendo ogni discrezionalità nella concessione della trattazione da remoto quando chiesta da una delle parti

Con una modifica all'art. 16, comma 3, è stato spostato al 30 aprile 2022 il termine di efficacia della disciplina emergenziale per il processo tributario contenuta nell'art. 27, D.L. n. 137/2020 – decreto Ristori.

Si tratta dell'ennesimo spostamento del termine de quo dopo quello al 31 dicembre 2021 (ex art. 6, D.L. n. 105/2021) e il precedente al 31 luglio 2021 (ex art. 6, comma 1, lettera g, D.L.n. 44/2021). Pertanto, dal 02 maggio prossimo, salvo disposizioni diverse delle Commissioni tributarie, si dovrebbe ritornare a trattare le udienze in presenza ex art.33 del D.lgs.n. 546/1992. Il condizionale è d'obbligo in considerazione del fatto che spesso come si suol dire "di necessità si fa virtu".

In altre parole, la modalità di trattazione delle udienze tributarie da remoto adotttata durante i mesi della Pandemia in vigenza dello stato di emergenza ha abituato sia i difensori delle parti sia i giudici tributari a non muoversi dai loro studi, ottimizzando tempo, costi e stress restando comodamente nei loro studi professionali o in ufficio. Per cui, non è certo un ripristino immediato e de plano delle udienze tributarie in presenza anche dopo l'ultimo diesa a quo fissato dal decreto al 02 maggio prossimo.

La previsione è tutt'altro che infondata tenendo presente che pur ripristiando la norma l'udienza in presenza quale modalità ordinaria, tuttavia, è fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti i nteressate di chiedere comunque la trazzaione della controversia in modalità da remoto.

E' suffciente, infatti, che anche una sola delle parti chieda alla Commissione tributaria adita la trattazione dell'udienza con modalità da remoto, per formalizzare l'udienza a distanza anche se non richiesta dalla controparte ai sensi dell'art. 16, comma 4 DL 119/2018 da inltrare al giudice tributario adito non oltre 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione già fissata.

Non è esclusa, pertanto, la possobilità che le parti interessate molto spesso soprattutto quando si tratta di questioni impositive non particolarmente complesse, già cristallizzate negli scritti difensivi, chiederanno la trattazione dell'udienza con modalità da remoto.

Processo tributario con disciplina emergenziale fino al 30 aprile 2022

Il decreto n°24 del 24 marzo 2022 ha fissato al 30 aprile 2022 il termine ultimo che consente, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali nonchè delle camere di consiglio con collegamento da remoto e nel caso in cui non sia possibile la trattazione scritta. Sempre entro il 30 aprile prossimo il Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria dovrà:

- censire le carenze di organico nelle Commissioni Tributarie;

- bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle Commissioni Tributarie nei posti vacanti

Da una lettura testuale del decreto milleproroghe è possibile evincere che tali procedure debbano essere bandite almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali. Tuttavia, il decreto Milleproroghe contiene due evidenti discrasie:

- a) da un lato, il nuovo termine del 30 aprile 2022 sembra non essere più correlato (né giustificato) allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che, in base alla disciplina oggi vigente termina il 31 marzo 2022. In altre parole, non sembra essere in linea con il calendario riferito al periodo emergenziale dovuto al Covid 19 che indica una data diversa per individuare la fine del periodo emergenziale. Per cui, non si capisce perché il decreto fissa una data posteriore (30 aprile 2022) quale dies a quo per indicare la fine del periodo emergenziale;

- b) dall'altro lato, sembra mancare un evidente quanto discutibile coordinamento tra il termine del 30 aprile 2022 previsto per il processo tributario davanti alle Commisoni tributarie e quello del 31 marzo 2022 riguardante l'esercizio dell'attività giurisdizionale amministrativa nonchè quello del 31 dicembre 2022 così come dispsoto dall'art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021.

Non si può non evidenziare che, almeno fino ad oggi, l'udienza da remoto è stata scarsamente utilizzata dalle Commissioni Tributarie Regionali considerando che nella prima metà del 2021 è stata utilizzata solo con riferimento a circa un quarto dei giudizi tributari.

Le ragioni di tale scarso uso sono legate sia alla scarsità delle risorse tecnico-informatiche a disposizione della Giustizia Tributaria sia alla ridotta familiarità con i software che talora dimostrano i protagonisti del processo tributario.Bisogna , quindi, ricordare che anche per la Giustizia Tributaria la disciplina emergenziale non vieta le udienze in presenza nei luoghi in cui la frequentazione di spazi chiusi sia compatibile con la diffusione pandemica.

Pertanto, è auspicabile che l'art. 27, D.L.n. 44/2020 sia applicato dalle singole Commissioni Tributarie in maniera tale da consentire lo svolgimento delle udienze in presenza, in tutti i casi in cui ciò sia reso possibile dalla diffusione pandemica; ovvero, in modalità da remoto circoscrivendo le modalità scritte a ipotesi limitate e del tutto eccezionali. Rileva altrtsì evidenziare che l'udienza mediante collegamento da remoto è ormai un elemento strutturale del processo tributario e pertanto è sottratta alla discrezionalità delle Commissioni Tributarie adte dalle parti.

In particolare, l 'art. 16, comma 4, D.L.n. 119/2018 prevede che per la concreta attuazione delle udienze mediante collegamento da remoto è necessaria e sufficiente la mera istanza di parte senza demandare alcuna ulteriore valutazione al Collegio tributario giudicante.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal decreto sopra richiamato (D.L. n°24 del 24/03/2022) a partire dal 2 maggio 2022 le udienze tributarie potranno essere celebrate in presenza, fatta salva la richiesta di almeno una delle parti di celebrare il rito tributario da remoto. Pertanto, le parti costituite nel giudizio tributario dovranno formulare apposita istanza di trattazione da remoto ai sensi dell'art. 16 comma 4 DL 119/2018 entro 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione già fissata. Le udienze in camera di consiglio, in cui nessuna delle parti ha chiesto di parteciparvi in pubblica udienza, potranno, su disposizione del Presidente del collegio, che ne informerà il Presidente della sezione, essere trattate da remoto seguendo quanto già prescritto al riguardo. Le questioni tributarie per le quali non sia richiesta la trattazione da remoto (e non siano da trattare in camera di consiglio) saranno chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 15 minuti ciascuna.

All'aula di udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio difensivo) per ogni parte processuale. In ogni caso, l'accesso all'aula d'udienza sarà subordinato all'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza.

Per contenere al massimo il numero di persone che si avvicendano in udienza i Presidenti di Sezione daranno indicazione ai rispettivi segretari di formare ruoli d'udienza in cui possibilmente sia presente il medesimo ufficio così come, per quanto possibile, i medesimi difensori. Al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento del distanziamento sociale all'interno dei locali, i difensori delle parti dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario comunicato per accedere all'aula d'udienza

Tanto rilevato, dal 02 maggio 2022, salvo diverse disposizioni o direttive interne delle Commissioni tributarie si ritornerà a trattare le udienze in presenza ex art.33 del D.lgs.n°546/1992 quale modalità ordinaria di discussione delle questioni impositive oggetto del contraddittorio tra le parti costitute, salvo che almeno una delle parti con apposita istanza nel proprio atto difensivo o con richiesta successiva, abbia formalizzato la trattazione con modalità da remoto.

Come già segnalato, la modalità di trattazione delle udienze tributarie da remoto adotttata durante i lunghi mesi della Pandemia per Covid 19, in vigenza dello stato di emergenza, ha abituato sia i difensori delle parti sia i giudici tributari a non muoversi dai loro studi, ottimizzando tempo, costi e stress restando comodamente nei loro studi professionali o in ufficio, facendo salva la possibilità di poter trattare in una giornata anche più udienze davanti a diversi collegi tributyari stando seduti dietro la propria scrivania.

Circostanza, quest'ultima, assolutament impossibile in caso di udienze trattate in presenza. Tantio dedotto, la previsione normativa di cui al già richiama art.16, comma 4 del D.L. n°119/2018 fa salva la possibilità per ciascuna delle parti di chiedere espressamente la modalità di trattazione dell'udienza da remoto.

E' questa una modalità idonea e auspicabile allorquando oggetto del contraddittorio tra le parti non è una questione impositiva particolarmente complessa; per cui, può essere già sufficiente quanto eccepito da ciascuna delel parti nei prorpri scritti difensivi, al fine di dimostrate al collegio tributario adito la fondatezza delel proprie ragionui che, comunque, potranno essere ribadite in concomitanza dell'udienza da remoto.

Diversamente, è conveniente adottare la modalità di trattazione dell'udienza in presenza nelle casistiche in cui siamo davanti ad una questione impositiva particolarmente complessa sia per importo della debenza tributaria sia per la mole di documenti depositati dalle parti nel giudizio tributario.

In queste casistiche è sicuramente indispensabile, direi imprescindibile, la trattazione della udienza in presenza, al fine di meglio tutelare gli interessi di ciascuna delle parti costituite in piena osservanza dei principi costituzionali a cui anche il processo tributario deve rifarsi: ossia:

- il principio del diritto di difesa(artt.24 – 113 Cost.);

- principio di indipendenza del giudice tributario (art.104 Cost.);

- principo del giusto processo (art.111Cost.).

Pertanto, la norma costituzionale prevede espressamente che anche il processo tributario, non meno dfegli altri procedimenti (civile,amminsitrativo, penale) venga svolto garantendo il contraddittorio tra le parti che dovranno essere in condizioni di assoluta parità, davanti ad un giudice tributario terzo, nel rispetto del principio della ragionevole durata del giudizio. Principi generali questi che purtroppo non sempre vengono osservati nella giurisdizione tributaria.

Per quanto il processo tributario sia stato definito in dottrrina un processo prevalentemente " cartolare " o meglio " documentale " per cui, potrebbe essere sufficiente l'espletamento della sola fase istruttoria/documentale ex se per dimostrare al giudice tributario la fondatezza delle proprie ragioni, tuttavia, quando si tratta di questioni impositive particolarmente complesse e faraginose è sempre conveniente non solo formalizzare la trattazione dell'udienza pubblica,ma, confermare la modalità in presenza; perché solo attrraverso la trattazione della pubblica udienza in presenza il difensore che rappresenta la parte ha la possibilità di focalizzare meglio l'attenzione del collegio tributario adito su quelli che sono i "punti salienti" si cui è stata imporontata la difesa della parte.

Lodevole è, tuttavia, la circostanza rinveniente dalal normativa di riferimento sopra richiamata della duplice opzione: trattazione in presenza quale modalità ordinaria di trattazione della controversia a partire dal 02 maggio prossimo; in alternativa, la possibilità di trattazione della controversia con modalità da remoto se espressamente richiesta da almeno una delle parti costituite.

*a cura del Prof.avv. Giuseppe DURANTE , Professore a contratto presso la Facoltà di Economia Università LUM "G. Degennaro" in Bari – Tributarista- Partner 24 Ore

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