Consiglio di Stato e Tar: le principali decisioni della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia amministrativa nel periodo compreso tra il 28 marzo e il primo aprile 2022
Nel corso di questa settimana i Giudici di Palazzo Spada intervengono in tema di pianificazione del territorio, di impugnazione immediata delle clausole di un bando di gara, di sanatoria edilizia, di obbligo di astensione nella redazione dei documenti caratteristici dei militari, di inquinamento ambientale e, infine, di riassegnazione delle quote latte.
Da parte loro i Tar trattano la materia dell'interdittiva prefettizia antimafia, del contenimento della spesa sanitaria, del contributo di costruzione e, infine, dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Pianificazione urbanistica- Destinazione urbanistica - Zona di verde pubblico.
(Legge 17 agosto 1942 n. 1150, articolo 17)
Rileva in sentenza l'adito Collegio di Palazzo Spada come le prescrizioni squisitamente urbanistiche contenute negli strumenti attuativi non perdono mai efficacia a differenza di quelle espropriative.
Si osserva così, in generale, che la scadenza del vincolo pre-espropriativo non fa venir meno la destinazione urbanistica delle aree e ciò che attiene all'ordinato assetto del territorio posto che i P.R.G. hanno durata indeterminata.
Inoltre, con riferimento al tema della convenzione urbanistica di lottizzazione, afferma il Consiglio di Stato che, alla scadenza del piano di lottizzazione, si applicano alla convenzione le disposizioni dell'art. 17 L. n. 1150/1942, le quali impongono, in mancanza di una diversa disciplina di dettaglio, di rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabilite dallo strumento urbanistico attuativo, ancorché scaduto.
Invero, la previsione di «ultrattività» delle disposizioni del piano scaduto è finalizzata ad evitare l'alterazione dello sviluppo urbanistico-edilizio così come armonicamente programmato e ad assicurare una edificazione omogenea).
A conferma di tale interpretazione si pone l'attenzione sul fatto che la destinazione a verde (pubblico o privato) costituisce espressione del potere pianificatorio conformativo e non espropriativo del Comune.
In questo senso, si sottolinea che:
a) i vincoli a verde pubblico (ma anche privato), giustificati da ragioni di tutela ambientale, sono iscritti nell'ambito dei vincoli conformativi, senza titolo ad indennizzo alcuno;
b) la destinazione urbanistica dell'area a zona di "verde pubblico" non assume la natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell'ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale. Infatti tale destinazione urbanistica è sussumibile tra le ipotesi di qualificazione delle zone territoriali omogenee di cui lo strumento urbanistico primario si compone e, anche se pone preclusione all'edificazione implicando l'esclusione della possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza.
Tar Lazio, Roma, sezione I- ter, 30 marzo 2022 n. 3596)