Famiglia

Rassegna di legittimità del 2022 in tema di assegnazione della casa coniugale

La principali sentenze di legittimità sul'attribuzione del godimento a uno dei due coniugi in presenza di figli

di Valeria Cianciolo

Come è noto, l'articolo 337 sexies codice civile prevede l'attribuzione del godimento dell'ex casa coniugale a uno dei genitori, in presenza di figli e nel loro esclusivo interesse stabilendo altresì, che il provvedimento di assegnazione sia trascritto e in tal modo divenendo così opponibile ai terzi ai sensi degli articoli 2643 e 2644 cod. civ. Pertanto, nel conflitto tra assegnatario e terzo acquirente del bene, prevale chi per primo abbia trascritto il proprio titolo, restando irrilevanti gli atti di disposizione successivi alla trascrizione.
Fino alla legge 8 febbraio 2006 n. 54, il provvedimento di assegnazione era opponibile, anche in assenza di trascrizione, nel limite del novennio, dovendosi applicare l'articolo 1599 cod. civ., dettato per le locazioni, ma espressamente richiamato dall' articolo 6, sesto comma, della legge 74/1987.
La legge 54 del 2006 non fa più alcun cenno all' articolo 1599 cod. civ., venendo così meno ogni rapporto dell'assegnazione della casa coniugale (in sede di separazione o divorzio), con le locazioni, con conseguentemente applicazione della disciplina in tema di trascrizioni.


1. Assegnazione della casa familiare - Legittimazione ad agire in caso di simulazione della vendita della casa - Atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione - Irrilevanza
L'articolo 337-sexies cod. civ., nel prevedere l'attribuzione del godimento della casa già coniugale a uno dei genitori, nell'interesse dei figli (e solo in presenza di essi) stabilisce che il provvedimento di assegnazione sia trascrivibile e in tal modo divenga opponibile ai terzi ai sensi degli articoli 2643 e 2644 cod. civ. Ciò significa che, nel conflitto tra assegnatario e terzo acquirente del bene, prevale chi per primo abbia trascritto il proprio titolo, restando irrilevanti gli atti di disposizione successivi alla trascrizione.
Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l'assegnatario/a ad agire in giudizio ex articolo 1415 cod. civ., comma 2, per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che all'assegnatario/a non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione
Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza 26 settembre 2022 n. 27996 – Pres. Bellini, Cons. Rel. Caponi

2. Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - Assegnazione della casa familiare - Opponibilità nei confronti dei terzi - Trascrizione
L'assegnazione della casa familiare, ordinata in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato articolo 155-quater cod. civ., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente articolo 337- sexies cod. civ.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'articolo 1599, comma 3, cod. civ. Infatti, a seguito dell'introduzione dell'articolo 155-quater cod. civ. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'articolo 1599 cod. civ., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'articolo 6, comma 6 legge n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'articolo 2 della legge n. 219 del 2012.
Corte di Cassazione , Sezione III, sentenza 15 aprile 2022 n. 12387 - Pres. Vivaldi, Cons. Rel. Porreca


In caso di divisione della casa familiare in sede di separazione personale tra coniugi, con riferimento alla determinazione del valore dell'immobile da liquidare al coniuge non affidatario si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ossia se dal valore di mercato deve essere o meno detratto il deprezzamento conseguente al vincolo di destinazione derivante dall'assegnazione in via esclusiva, quale abitazione per la prole.
La II sezione della Cassazione civile, con l'ordinanza interlocutoria n. 28871 depositata il 19 ottobre 2021, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite che si è pronunciata con la sentenza del 9 giugno 2022 n. 18641.


3. Assegnazione del godimento della casa familiare - Divisione di un immobile in comproprietà di due coniugi - Diritto di godimento del coniuge affidatario
Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 giugno 2022, n. 18641 – Pres. D'Ascola, Cons. Rel. Carrato

4. Separazione - Assegnazione della casa familiare - Quantificazione dell'assegno di mantenimento
In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'articolo 337 sexies cod. civ., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.
Corte di Cassazione , Sezione I, ordinanza, 21 settembre 2022, n. 27599 - Pres. Valitutti, Cons. Rel. Reggiani


Nel caso di immobile di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario o di comunione indivisa, il bilanciamento degli interessi deve realizzarsi per il principio del dovere di solidarietà, espresso dall' articolo 2 della Costituzione, dal quale discendono i reciproci obblighi di assistenza ed i doveri verso i figli, e che riguarda sia il rapporto di coniugio che la convivenza more uxorio. La solidarietà non viene meno, ma resiste anche nella fase patologica del rapporto, consentendo una momentanea compressione della facoltà di godimento del proprietario non assegnatario. Conseguentemente, se l'immobile è un bene di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario o è comune, il coniuge assegnatario non è tenuto a pagare alcun corrispettivo per il suo godimento.
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale prevista dalla legge (articolo 6, comma 6, legge n. 898 del 1970, come modificato dall'articolo 11 della legge n. 74 del 1987), è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., n. 3015; Cass. civ., Sez. I, Ord., 12 ottobre 2018, n. 25604): come precisato anche dalla Suprema Corte, tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione. (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 7 febbraio 2018, n. 3015).


5. Assegnazione della casa coniugale - Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente
Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
Corte di Cassazione, Sezione VI - 1, ordinanza, 26 maggio 2022 n. 17075 – Pres. Scotti, Cons. Rel. Meloni

6. Assegnazione della casa coniugale - Provvedimenti riguardo ai figli - Tempi di permanenza dei figli
L'assegnazione della casa coniugale è legata ai tempi di permanenza dei figli.
Nel caso in esame, si era in presenza di un affido condiviso, con uguale divisione dei tempi di frequentazione. La casa coniugale continuava a rimanere l'unica residenza anagrafica dei minori, proprio nell'interesse esclusivo degli stessi, in quanto era stato necessario individuare il genitore con il quale i minori potessero continuare ogni riferimento con il loro ambiente domestico, anche se trascorrevano lunghi periodi con l'altro genitore, che aveva costituito un nuovo nucleo familiare.
Corte di Cassazione, Sezione I, ordinanza 25 maggio 2022 n. 16934 – Pres. Genovese, Cons. Rel. D'Orazio

7. Assegnazione dell'ex casa coniugale al genitore affidatario - Mantenimento
L'assegnazione dell'ex casa coniugale in preferenza al genitore affidatario o collocatario del figlio minore o maggiorenne, non ancora autosufficiente, è prevista dalla legge e risponde alla finalità di tutelare il diritto dei figli a permanere nel loro habitat domestico. Detta assegnazione non può valere, pertanto, a soddisfare in via diretta l'obbligo di contribuzione al mantenimento che grava sull'altro genitore, comproprietario dell'immobile, non essendo, l'assegnazione, effetto di una concessione di quest'ultimo, che pur comproprietario del bene, nulla richieda quale corrispettivo del godimento dell'immobile, ma della legge, all'esito di una ponderazione dei primari interessi in gioco.
Corte di Cassazione, Sezione VI - 1, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1642 – Pres. Bisogni, Cons. Rel. Scalia

8. Assegnazione della casa familiare - Trasferimento dell'assegnatario e del minore in altra città per un considerevole periodo di tempo - Revoca dell'assegnazione - Rientro nel comune di provenienza – Irrilevanza
In tema di statuizioni conseguenti al divorzio, è legittima la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario del figlio minore, nel caso in cui risulti che lo stesso, insieme al figlio, abbia vissuto per un considerevole lasso di tempo in un'altra città, senza che assuma rilievo il successivo ritorno nella città di provenienza, poiché la disciplina dall'articolo 6, comma 6, legge n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme.
Corte di Cassazione , Sezione I, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo

La Corte di cassazione dai primi anni '70 ha riconosciuto la validità degli accordi raggiunti dai coniugi per regolare l'assetto degli interessi insorti in fase di crisi coniugale.
L'importanza della privatizzazione nella fase della crisi della famiglia, è massima e tale rilievo è stato significativamente sottolineato da una storica sentenza della Suprema Corte che affermò che la separazione consensuale è uno dei momenti di più significativa emersione del potere dispositivo, in capo ai coniugi, degli interessi scaturenti durante la fase patologica del legame. Nei primi anni '90 la Suprema Corte (Cass. Civ. 15 marzo 1991, n. 2788) ha statuito che "ciascun coniuge ha il diritto di subordinare il proprio consenso alla separazione alla realizzazione di un soddisfacente assetto dei propri interessi di contenuto patrimoniale".
La modifica dello status coniugale ha delle ricadute di natura privatistica e patrimoniale: netta è la distinzione tra contenuto "necessario" e contenuto "eventuale" della separazione consensuale: in particolare, la Cass. Civ. 19 agosto 2015, n. 16909 afferma che il contenuto essenziale della separazione consensuale consiste nel consenso a vivere separati, nelle pattuizioni relative all'affidamento dei figli, alla casa familiare, all'assegno di mantenimento. Il contenuto eventuale è composto invece, dagli altri accordi patrimoniali, ivi compresa, per esempio, la vendita a terzi della casa familiare gravata da oneroso mutuo, o la divisione dei beni in comunione tra coniugi: secondo i giudici di legittimità, "condizioni della separazione" non sono soltanto quelle "regole di condotta" tese a perimetrare le reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche quegli accordi alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la definizione consensuale della crisi coniugale.


9. Separazione consensuale - Vendita della casa familiare
E' legittima la clausola della separazione consensuale che subordina la vendita dell'immobile adibito a casa coniugale, al reperimento di attività lavorativa da parte del coniuge affidatario; tale clausola si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione, riguardando un profilo compatibile con essa in quanto sostanzialmente non lesivo della rispondenza di detta assegnazione all'interesse del figlio minorenne tutelato attraverso tale istituto.
La clausola della separazione consensuale istitutiva dell'impegno futuro di vendita della casa coniugale, assegnata in quella sede al coniuge affidatario del figlio minorenne, non è inscindibile rispetto alla pattuizione relativa all'assegnazione di detta abitazione, ma si configura come del tutto autonoma rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla stessa assegnazione.
Corte di Cassazione , Sezione II, ordinanza 25 novembre 2022, n. 34861 - Pres. Manna, Cons. Rel. Criscuolo

10. Assegnazione di una porzione della casa familiare
L'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile.
• Corte di Cassazione , Sezione VI - 1, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13658 - Pres. Scotti, Cons. Rel. Parise

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