Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 2 ed il 6 agosto 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di legittimità, rinnovo della notificazione del ricorso e sanzione d'improcedibilità; (ii) contratto di trasporto e opponibilità della clausola derogatoria della competenza per territorio; (iii) mutamento d'indirizzo giurisprudenziale e limiti dell'affidamento meritevole della tutela da "prospective overruling"; (iv) principio di non contestazione e sua applicabilità nel giudizio di appello; (v) spese processuali e presupposti della relativa compensazione; (vi) notifica a mani proprie ed accertamento identità personale tra consegnatario e destinatario dell'atto; (vii) prova per testi e verifica di specificità e rilevanza dei relativi capitoli; (viii) rimessione in termini e presupposti di invocabilità; (ix) principio di non contestazione e condizioni di operatività; (x) declaratoria di cessazione della materia del contendere e condizioni di operatività.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 22091/2021
L'ordinanza ribadisce che il principio secondo il quale, nel giudizio di legittimità, l'articolo 371-bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso.

COMPETENZA Cassazione n. 22149/2021
La pronuncia, valorizzando un risalente arresto in materia di assicurazione fideiussoria, afferma che nel caso in cui un contratto di trasporto contenga una clausola derogatoria della competenza per territorio pattuita tra mittente e vettore, il destinatario della merce che chieda o comunque riceva la consegna della stessa, acquista tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, ivi compresi quelli che discendono dalla previsione del foro convenzionale esclusivo.

TERMINI PROCESSUALI Cassazione n. 22155/2021
La decisione riafferma che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente".

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 22162/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la decisione ribadisce che il principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 22223/2021
L'ordinanza riafferma che, secondo il vigente regime di cui all'articolo 92, comma 2, c.p.c., la compensazione totale o parziale delle spese processuali può essere disposta dal giudice, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 22225/2021
L'ordinanza ribadisce che la notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al pubblico ufficiale, penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'articolo 495 c.p.

PROVA CIVILE Cassazione n. 22254/2021
La decisione ribadisce che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria.

TERMINI PROCESSUALICassazione n. 22342/2021
La pronuncia riafferma che l'istituto della rimessione in termini esige da un lato la presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con "difficoltà"; e dall'altro, la cosidddetta "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante.

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 22382/2021
Chiamata a pronunciarsi in merito ad una controversia insorta in materia bancaria, l'ordinanza ribadisce che l'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione.

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE Cassazione n. 22446/2021
La pronuncia, resa in materia fallimentare, riafferma che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suppone una sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ed è quindi ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Nullità della notifica del ricorso – Ordine di rinnovazione – Applicabilità del termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità – Sussistenza
. (Cpc, articoli 291 e 371-bis)
Nel giudizio di legittimità, l'articolo 371-bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in quanto l'atto notificato alla società intimata personalmente, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria che disponeva la rinnovazione della notifica ex articolo 291 cod. proc. civ. non era stato depositato presso la Cancelleria della Corte entro il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 371-bis cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 2 aprile 2019, n. 9097; Cassazione, sezione civile I, sentenza 25 gennaio 2017, n. 1930; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 novembre 2013, n. 26141).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 2 agosto 2021, n. 22091 – Presidente De Stefano – Relatore Sestini

Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Contratto di trasporto – Clausola derogatoria della competenza territoriale – Accettazione della merce da parte del destinatario – Opponibilità della clausola. (Cc, articoli 1411 e 1689; Cpc, articoli 28 e 29)
Nel caso in cui un contratto di trasporto contenga una clausola derogatoria della competenza per territorio pattuita tra mittente e vettore, il destinatario della merce che chieda o comunque riceva la consegna della merce, acquista tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto, ivi compresi quelli che discendono dalla previsione del foro convenzionale esclusivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la pronuncia con la quale la corte territoriale aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del tribunale adito in via monitoria dalla società ricorrente in favore del tribunale determinato convenzionalmente, ritenendo valida ed efficace la clausola derogatoria della competenza territoriale, in quanto, la stessa, benché inserita nel contratto originariamente stipulato tra mittente e vettore, era da considerare applicabile anche in favore della destinataria società resistente la quale, accettando la merce, era subentrata nell'intera posizione contrattuale del mittente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 27 maggio 2005, n. 11261).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22149 – Presidente Amendola – Relatore Cirillo

Procedimento civile – Termini processuali – "Prospective overruling" – Applicabilità – Consolidata giurisprudenza di legittimità – Necessità – Indirizzi della giurisprudenza di merito – Invocabilità – Esclusione – Ragioni – Principio espresso in relazione ad appello di ordinanza di rigetto pronunciata in sede di procedimento sommario di cognizione. (Cpc, articoli 153 e 702-quater)
L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il "prospective overruling", è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Suprema Corte, eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di "communis opinio" tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente" (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione proposta ex articolo 702-quater cod. proc. civ. avverso l'ordinanza resa dal tribunale che aveva respinto la domanda del ricorrente; in particolare, il giudice distrettuale, respingendo l'istanza di rimessione in termini formulata ex articolo 153 cod. proc. civ., aveva ritenuto inapplicabile al caso in esame il principio del "prospective overruling" in quanto invocato rispetto ad un orientamento espresso da una parte minoritaria della sola giurisprudenza di merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 marzo 2017, n. 5840; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 novembre 2015, n. 2 2387).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22155 – Presidente Frasca – Relatore Di Florio

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Ambito di operatività – Assolvimento dell'onere processuale – Condizioni – Deduzione in sede di impugnazione – Modalità. (Cc, articoli 2054 e 2697; Cpc, articoli 115 e 167)
A seguito dell'introduzione del principio di non contestazione da parte del novellato articolo 115 cod. proc. civ., il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta, non li abbia tempestivamente e specificamente contestati ai sensi dell'articolo 167 cod. proc. civ., sì da far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. In particolare, il principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" del deducente dall'onere probatorio, postula che la parte che lo invoca abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione: il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. Pertanto, la parte che lo invochi in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito di un incidente stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale rigettato la domanda di restituzione spiegata da quest'ultima con l'appello incidentale ritenendo non provato il pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado parzialmente riformata per l'accertamento di una concorrente responsabilità ex articolo 2054, comma 2, cod. civ., nella causazione del sinistro; in particolare, il giudice d'appello, osserva la Corte, a fronte della mancata contestazione di controparte in ordine al pagamento del "quantum" liquidato nella sentenza di primo grado, avrebbe dovuto, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 115, comma 1, cod. proc. civ., dare per ammesso quel fatto, senza necessità di prova). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2018, n. 31619).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22162 – Presidente De Stefano – Relatore Moscarini

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Assenza di reciproca soccombenza – Configurabilità – Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 91 e 92)
Ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dall'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, "ratione temporis" applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, avendo il tribunale adito, nel rigettare la domanda avente ad oggetto la liquidazione di compensi professionali formulata dall'odierno intimato, disposto la compensazione delle spese di lite ancorché il ricorrente fosse risultato vittorioso in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3977; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 febbraio 2019, n. 4696).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22223 – Presidente Lombardo – Relatore Giannaccar i

Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione in mani proprie – Identità personale tra consegnatario e destinatario dell'atto– Accertamento – Dichiarazioni rese all'atto della consegna al pubblico ufficiale – Rilevanza. (Cpc, articoli 137 e 138; Cp, articolo 495)
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al pubblico ufficiale, penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'articolo 495 cod. pen. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, il giudice di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza con la quale parte ricorrente aveva lamentato il mancato accertamento dell'identità del consegnatario dell'atto di citazione di prime cure, essendo emerso, viceversa, con risultanza di accertamento coperta da fede privilegiata fino a querela di falso, che l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire la consegna "a mani proprie", aveva accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli erano state rese sotto pena di responsabilità ex articolo 495 cod. pen., l'identità del consegnatario – ovvero della persona dell'odierna ricorrente – ed aveva pertanto riscontrato l'identità personale tra consegnatario e del destinatario dell'atto notificando). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 23 maggio 2005, n. 10868; Cassazione, sezione civile II, sentenza 2 marzo 2000, n. 2323).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22225 – Presidente Orilia – Relatore Abete

Procedimento civile – Prova civile – Prova per testimoni – Modo di deduzione – Indicazione specifica dei fatti oggetto della richiesta di prova – Accertamento – Criteri – Fattispecie in materia di contribuzione previdenziale giornalistica. (Cpc, articoli 244 e 253)
La specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengano esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado l'altra parte di proporre istanza di prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex articolo 253, comma 1, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contribuzione previdenziale giornalistica, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata, avendo la corte distrettuale, nel dichiarare non dovuti i contributi INPGI oggetto di verbale ispettivo, pronunciato un giudizio di inammissibilità delle prove testimoniali in contrasto con l'enunciato principio, avendo la stessa affermato che "…ove pure tali prove fossero state ammesse, ad ogni modo non avrebbero offerto univoci elementi probatori a sostegno della dedotta natura giornalistica del lavoro dei dipendenti in questione, perché i capitoli sarebbero stati riferiti ad attività genericamente indicate (servizi, inchieste, interviste), senza esposizione degli elementi qualificanti l'attività giornalistica anche perché le mansioni de quibus sarebbero state correlate a programmi di confine fra l'intrattenimento e l'informazione, ossia si sarebbe trattato di prestazioni lavorative "di frontiera"…" (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 gennaio 2021, n. 2149; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 maggio 2019, n. 11765; Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 agosto 2003, n. 12642; Cassazione, sezione civile L, sentenza 3 ottobre 1995, n. 10371; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 maggio 1983, n. 3716).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22254 – Presidente Manna – Relatore D'Antonio

Procedimento civile – Termini processuali – Istituto della rimessione in termini – Applicabilità – Presupposti – Principio espresso in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentar e. (Rd, n. 267/1942, articolo 98; Cpc, articolo 153)
La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima, attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con "difficoltà"; la seconda, attiene invece alla cosiddetta "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con il quale il tribunale, nel rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice delegato aveva ridotto l'entità del credito ammesso allo stato passivo fallimentare, aveva ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente medesimo di tardività della costituzione in giudizio del Fallimento – ascritta al caso fortuito quale "…disguido tecnico nel sistema informatico…" senza, in concreto, verificare l'esistenza di entrambe le condizioni indicate). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27726; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2019, n. 21304; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2006, n. 11062).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22342 – Presidente Bisogni – Relatore D'Antonio

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Operatività – Condizioni e limiti. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 115 e 167)
L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d'appello aveva riformato la decisione di prime cure, nella parte in cui questa aveva condannato la banca a ripetere in favore del "de cuius" degli odierni ricorrenti, già correntista della stessa, le somme indebitamente percette a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, sull'assunto dell'insussistente dimostrazione della pretesa, non avendo il correntista medesimo proceduto al deposito di tutti gli estratti conto, ma solo di una parte di essi e non avendo provato l'avvenuto pagamento del saldo passivo risultato a chiusura del conto; sotto tale ultimo profilo, la violazione del principio di non contestazione deve ritenersi provata, specifica il giudice di legittimità, in forza delle difese declinate dalla banca nell'atto di costituirsi, opponendo, quest'ultima, al correntista, che aveva allegato il fatto dell'avvenuto pagamento, non già l'insussistenza di esso, bensì che il relativo credito, in ragione di ciò scaturito a favore del cliente per il carattere indebito di quanto percepito dalla banca, si era estinto per intervenuta prescrizione, in tal modo non contestando pertanto che il pagamento fosse effettivamente avvenuto, ma solo la sua ripetibilità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 settembre 2020, n. 20525).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22382 – Presidente Valitutti – Relatore Marulli

Procedimento civile – Cessazione della materia del contendere – Declaratoria relativa – Configurabilità – Condizioni e limiti – Principio espresso in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare. (Rd, n. 267/1942, articoli 98 e 111; Cpc, articoli 91 e 100)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere suppone una sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ed è quindi ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l'interesse alla prosecuzione della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione alla stato passivo fallimentare, accogliendo il ricorso con cui una avvocatessa aveva lamentato la disposta integrale compensazione delle spese giudiziali, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il tribunale, rilevato che il delegato del curatore, non essendosi costituito il Fallimento, aveva dichiarato di "… non opporsi all'ammissione del credito allo stato passivo, anche in considerazione del fatto che è già stato eseguito riparto finale dell'attivo, che ha visto il pagamento parziale del primo privilegio, con conseguente irrilevanza dell'ammissione, per l'incapienza della massa…", aveva, di conseguenza, concluso per una statuizione di "… cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, compensato interamente le spese di lite…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 settembre 1999, n. 10269).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 6 agosto 2021, n. 22446 – Presidente Cristiano – Relatore Dolmetta

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