Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra 1° ed il 5 agosto 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) agente della riscossione, difesa in giudizio e ricorso agli avvocati del libero foro; (ii) spese di lite, criteri e limiti al potere giudiziale di liquidazione; (iii) patrocinio a spese dello Stato, pagamento compensi, opposizione del difensore e regolamento spese di lite; (iv) spese di lite, abuso del processo e condanna per responsabilità aggravata; (v) consulenza tecnica d'ufficio, liquidazione del compenso e rimedio impugnatorio in caso di provvedimento abnorme; (vi) danni a cose di terzi, azione risarcitoria e legittimazione attiva del detentore; (vii) giudizio di appello, divieto di nuove eccezioni e mere difese; (viii) rimessione in termini e presupposti di operatività.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DIFENSORICassazione n. 23827/2022
Cassando con rinvio la sentenza emessa dal giudice tributario d'appello, la Suprema Corte ribadisce la possibilità dell'agente della riscossione di avvalersi di un avvocato del libero foro per il patrocinio innanzi alle commissioni tributarie.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 23836/2022
L'ordinanza riafferma che in sede di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, il giudice può sì scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCassazione n. 23845/2022
Cassando la pronuncia impugnata, l'ordinanza ribadisce che il difensore che abbia proposto opposizione al decreto di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, ha diritto, in caso di accoglimento della domanda, anche alla rifusione delle spese processuali, salvo non sussistano ragioni per la compensazione delle spese.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 23943/2022
La decisione rimarca, il tema di spese processuali, che la condanna al pagamento in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata può essere pronunciata dal giudice ex articolo 96, comma 3, c.p.c., ove la parte soccombente abbia esercitato le proprie prerogative processuali in modo abusivo, attuato cioè senza alcuna considerazione per l'interesse superiore ad un efficiente svolgimento del processo, leso da un aumento del volume del contenzioso, da ogni ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti nonché dallo spreco di risorse.

IMPUGNAZIONICassazione n. 24101/2022
L'ordinanza riafferma che avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio è esperibile, quale provvedimento abnorme, il ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex articolo 327 c.p.c.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 24206/2022
La pronuncia, cassando con rinvio la sentenza impugnata, riafferma che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante.

IMPUGNAZIONICassazione n. 24238/2022
L'ordinanza consolida il principio secondo cui le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti.

TERMINI PROCESSUALICassazione n. 24374/2021
La pronuncia riafferma che l'istituto della rimessione in termini esige da un lato la presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con "difficoltà"; e dall'altro, la cosiddetta "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante.
***

PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Difensori – Agenzia delle Entrate–Riscossione – Rappresentanza e difesa in giudizio – Commissioni tributarie – Ricorso ad avvocati del libero foro – Configurabilità – Condizioni. (Cost, articolo 24; Cpc, articolo 82; Dlgs, n. 546/1992, articoli 11 e 12; Dl, n. 193/2016, articolo 1; Dl, n. 34/2019, articolo 4-novies)
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, Rd n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'articolo 43, comma 4, Rd cit. – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del Dlgs n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata per avere la Ctr, in difformità rispetto agli enunciati principi, erroneamente ritenuto inammissibile l'appello del concessionario per la riscossione in quanto proposto da un avvocato del libero foro senza che fosse in atti documentazione giustificativa del ricorso alternativo al professionista in luogo dell'avvocatura dello Stato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 marzo 2021, n. 8677; Cassazione, sezione civile V, sentenza 29 novembre 2019, n. 31241; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 novembre 2019, n. 30008).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° agosto 2022, n. 23827 – Presidente Luciotti – Relatore Succio

Procedimento civile – Spese processuali – Liquidazione successiva al Dm n. 55/2014 – Vincolo ai parametri medi – Esclusione – Superamento dei valori minimi – Limiti. (Cc, articolo 2233; Dlgs., n. 546/1992, articoli 15 e 36; DM, n. 55/2014, articoli 4 e 5; Cpc, articoli 91 e 92)
In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Dm n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento ed individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'articolo 2233, comma 2, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia tributaria, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la Ctr liquidato, a fronte del valore della lite, un importo delle spese di lite simbolico ed irrispettoso degli enunciati principi, omettendo anche ogni motivazione in ordine alle circostanze che l'avevano indotta a provvedere a tale simbolica liquidazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° giugno 2020, n. 10343; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11601; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30286).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° agosto 2022, n. 23836 – Presidente Luciotti – Relatore Succio

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Difensori – Decreto di pagamento dei compensi – Opposizione del difensore – Applicabilità articoli 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. – Sussistenza – Fondamento. (Dpr n. 115/2002, articoli 84 e 170; Cpc, articoli 91 e 92)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli articoli 84 e 170 del Dpr n. 115 del 2002 (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo il giudice del merito, nell'accogliere il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente avvocato avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi professionali, rideterminandone l'importo per l'attività prestata in difesa dell'imputato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale, omesso di provvedere, nonostante l'accoglimento totale della domanda, in ordine alle spese del giudizio di opposizione, formulata nell'atto introduttivo e reiterata con il deposito della nota spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 marzo 2018, n. 7072; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 agosto 2011, n. 17247).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° agosto 2022, n. 23845 – Presidente Orilia – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata – Articolo 96, comma 3, c.p.c. – Abuso del processo – Antigiuridicità della condotta processuale – Accertamento giudiziale – Criteri. (Cost, articolo 24; Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, la condanna al pagamento in favore della controparte a titolo di responsabilità aggravata può essere pronunciata dal giudice ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., ove la parte soccombente abbia esercitato le proprie prerogative processuali in modo abusivo, sacrificando un interesse alieno di valore superiore rispetto a quello soddisfatto attraverso l'esercizio, da parte sua, del diritto di impugnazione e, quindi, attuato senza alcuna considerazione per l'interesse superiore ad un efficiente svolgimento del processo, leso da un aumento del volume del contenzioso, da ogni ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti nonché dallo spreco di risorse (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in cui i ricorrenti, laureati in medicina e chirurgia, avevano agito, per violazione della normativa comunitaria, in confronto delle amministrazioni pubbliche, al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, la Suprema Corte ha sanzionato gli stessi ai sensi della citata disposizione, avendo quest'ultimi esercitato in concreto il loro diritto di azione, nonostante il rispetto formale da parte loro del diritto processuale, in termini antigiuridici, prospettando assunti difensivi palesemente inammissibili, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, e confezionando, in tal modo, un ricorso, la cui inammissibilità non poteva che risultare manifesta sotto ogni profilo già prima della sua proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 marzo 2021, n. 26545).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 agosto 2022, n. 23943 – Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Impugnazioni – Consulenza tecnica d'ufficio – Liquidazione dei compensi in favore del Ctu – Decreto successivo alla definizione del giudizio – Abnormità – Conseguenze – Opposizione ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002 – Esclusione – Ricorribilità per cassazione ex articolo 111 Cost. – Sussistenza – Fondamento – Termine. (Cost., articolo 111; Dpr n. 115/2002, articolo 170; Cpc, articoli 91, 327 e 633)
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedervi. Tuttavia, ove vi provveda, quale provvedimento abnorme, in quanto atto reso da un giudice in carenza di potere ed idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso il relativo decreto, è ammissibile non già l'opposizione ex articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, ma il ricorso straordinario per cassazione, ex articolo 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex articolo 327 cod. proc. civ., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382, ultimo comma, cod. proc. civ., il decreto impugnato non potendo il giudice adito pronunciare sulla richiesta di liquidazione dopo l'emissione della sentenza conclusiva del giudizio in cui era stata espletata la consulenza tecnica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37480; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 dicembre 2009, n. 28299; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 31 dicembre 2009, n. 28299).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 agosto 2022, n. 24101 – Presidente Orilia – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Danni a cose di terzi – Azione risarcitoria – Legittimazione attiva del detentore – Sussistenza – Condizioni. (Cpc, articolo 99; Cc, articoli 1804 e 2043)
Il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo, incidente nella propria sfera patrimoniale, è legittimato a domandarne il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario, e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia già stata adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario non possa pretendere anch'egli di essere risarcito dal danneggiante (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel quadro di una controversia insorta tra proprietari di fondi confinanti, confermando la condanna dei ricorrenti alla potatura degli alberi e della siepe nonché al ripristino del fosso, pronunciata in prime cure unitamente al risarcimento del danno, aveva ritenuto che la legittimazione attiva, in capo al controricorrente, trovasse il proprio fondamento senza riserve negli obblighi di conservazione e custodia posti a carico del comodatario ex articolo 1804 cod. civ., omettendo qualsiasi verifica circa la sussistenza dei presupposti che consentivano a quest'ultimo di agire per il risarcimento del danno secondo gli enunciati principi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 giugno 2017, n. 14269; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 febbraio 2015, n. 3082; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 ottobre 2010, n. 21011; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 ottobre 2009, n. 22602).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24206 – Presidente Orilia – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Impugnazioni – Appello – Divieto di proposizione di nuove eccezioni – Portata – Mere difese – Nozione – Proponibilità nel giudizio di appello – Fondamento. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 345)
Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nel caso di specie, relativo ad una sentenza con la quale la corte del merito, accogliendo l'impugnazione e, in riforma della gravata decisione di prime cure, aveva affermato la proprietà del un "ortale" conteso con la ricorrente sorella, condannando quest'ultima al suo rilascio, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto infondato anche il motivo con cui la ricorrente medesima aveva censurato la decisione impugnata per non aver statuito sull'eccezione di inammissibilità di taluni argomenti sollevati dal controricorrente per la prima volta in sede d'appello: quest'ultimi, infatti, ben potevano essere spesi per la prima volta in sede di gravame, in quanto con gli stessi non risultava essere stata sollevata un'eccezione in senso stretto, come tale non proponibile per la prima volta in appello, ma posta in essere ben più limitatamente una contestazione dei fatti addotti da controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 maggio 2019, n. 14515; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° ottobre 2018, n. 23796; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 luglio 2005, n. 15211).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 4 agosto 2022, n. 24238 – Presidente Mocci – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Termini processuali – Istituto della rimessione in termini – Applicabilità – Presupposti – Principio espresso in sede di impugnazione mediante ricorso per cassazione. (Cpc, articoli 153, 327 e 360)
La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima, attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con "difficoltà"; la seconda, attiene invece alla cosiddetta "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso principale per tardività, in quanto proposto dopo il decorso dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata ex articolo 327, comma 1, cod. proc. civ., ha disatteso la richiesta di rimessione in termini formulata dal difensore del ricorrente che aveva addotto la riscontrata positività al Covid 19 quale fatto ostativo all'osservanza del suddetto termine decadenziale; nella circostanza, infatti, specifica la decisione in epigrafe, se da un lato la malattia del procuratore non poteva ritenersi di per sé quale legittimo impedimento, dall'altro, nella vicenda in esame, difettava anche l'altro requisito dell'immediatezza della reazione al fatto asseritamente ritenuto ostativo. (Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 agosto 2021, n. 22342; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2019, n. 21304; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 febbraio 2019, n. 4135; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2006, n. 11062).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 agosto 2022, n. 24374 – Presidente Esposito – Relatore Amendola

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©