Penale

Tenuità del fatto: senza richiesta del Pm archiviazione del Gip nulla

di Patrizia Maciocchi

Il giudice per le indagini preliminari non può archiviare per particolare tenuità del fatto se il Pubblico ministero non lo richiede. Concedere una tale possibilità al giudice comporterebbe da una parte un potere di riconoscere la responsabilità, anche se nella dimensione lieve, senza un input della procura, e dall’altra una lesione del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa negando il contraddittorio sull’argomento.

La Corte di cassazione, con la sentenza 45630 del 4 ottobre scorso, accoglie il ricorso della parte lesa contro l’ordinanza con la quale il Gip aveva disposto l’archiviazione del procedimento a carico dell’indagato, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, applicando l’articolo 131-bis che fa scattare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Un’iniziativa presa nonostante la causa di non punibilità non fosse stata invocata dal Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione. Per la Suprema corte l’ordinanza è nulla.

I giudici precisano che una lettura corretta dell’articolo 411 del Codice di procedura penale (comma 1 bis)relativo agli «altri casi di archiviazione» richiede che la richiesta del Pm sia portata a conoscenza delle parti, indagato e persona offesa, per consentire, in camera di consiglio un contraddittorio sul punto. I giudici chiariscono che la necessità di una espressa devoluzione al giudice del possibile riconoscimento della causa di non punibilità costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dell’archiviazione. Deroga giustificata dal fatto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità presuppone una valutazione positiva della responsabilità. Il caso si distingue, infatti, dall’ordinaria archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità o infondatezza della notizia di reato «quando il provvedimento di archiviazione non si esprime, neppure implicitamente, sulla responsabilità che, invece è il presupposto del riconoscimento della causa di non punibilità». È chiaro dunque che non si può attribuire all’organo giudicante la facoltà di riconoscere “direttamente” la responsabilità penale senza alcuna richiesta, nè spontanea né indotta con ordine di imputazione coatta , da parte della procura. Il Pm è, infatti, l’unico organo al quale spetta il potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale, anche nella “versione” lieve prevista dall’articolo 131-bis. L’assenza della richiesta specifica incide inoltre sul diritto di difesa privando indagato e offeso della possibilità di esprimere il loro dissenso.

Corte di Cassazione – Sezione II – Sentenza 4 ottobre 2017 n.45630

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