Amministrativo

Appalti pubblici, Brexit taglia fuori i soggetti accreditati Ukas per le certificazioni

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4089 depositata il 21 aprile scorso, accogliendo il ricorso di una Srl

di Francesco Machina Grifeo

Dopo la Brexit, i certificati emessi da enti accreditati da UKAS (l'unico organismo nazionale riconosciuto dal governo britannico) non hanno più valore nelle procedure di gara per appalti pubblici. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4089 depositata il 21 aprile scorso, accogliendo il ricorso di una Srl che, dopo aver vinto un appalto, si vedeva scavalcata da una Spa concorrente che aveva lamentato con successo il mancato computo del punteggio relativo alla certificazione ISO27001 (sicurezza informazioni), rilasciata da un soggetto accreditato presso l'ente inglese (UKAS).

Secondo il Tar che le aveva dato ragione, UKAS continuava comunque a far parte della European Accreditation, l'organismo di regolazione europea in materia di accreditamenti e certificazioni di qualità. Ragion per cui aveva dato il via libera al riconoscimento delle certificazioni con la conseguente assegnazione di due ulteriori decisivi punti.

Proposto ricorso, la V Sezione di Palazzo Spada ha chiesto (ordinanza n. 474 del 13 gennaio 2023) direttamente a European Accreditation (EA) se UKAS sia ancora equiparato agli organismi di accreditamento nazionale e, in particolare, se i certificati di qualità rilasciati da soggetti dallo stesso accreditati siano o meno ancora "spendibili nelle pubbliche gare". E la risposta è stata negativa su entrambi i fronti.

Ai fini del regolamento (CE) n. 765/2008 che definisce il quadro giuridico per l'organizzazione e il funzionamento del sistema europeo di accreditamento, spiega EA, si intende per "organismo nazionale di accreditamento l'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato … a svolgere attività di accreditamento". Poiché il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'UE, l'UKAS ha cessato di essere un organismo nazionale di accreditamento. Pertanto, i relativi certificati non saranno più considerati una prova di "accreditamento" ai sensi del Regolamento (CE)n. 765/2008 nell'UE e i certificati e i rapporti emessi dagli Organismi di Valutazione della Conformità (CAB) accreditati da UKAS non sono più riconosciuti dal sistema normativo dell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2021. (Così, ad esempio, gli Organismi Notificati ai fini della Marcatura CE, del Sistema di Scam-bio di Emissione dell'UE, dei Regolamenti dell'UE in materia di alimenti e man-gimi, del Regolamento in materia di sicurezza informatica dell'UE denominato Cybersecurity Act e di altre normative dell'Unione Europea).

Neppure, chiarisce ancora EA, si può fare ricorso agli accordi multilaterali che organi extra UE possono stipulare con altri organismi di accreditamento nazionale.

Così ricostruito il quadro, per il Cds "si deve concordare" con le posizioni assunte da European Accreditation, che è l'organismo europeo "deputato alla regolazione e alla vigilanza nel settore del sistema degli accreditamenti sulle certificazioni di qualità".

In ordine al settore degli appalti pubblici, dunque, "non ha pregio la qualità di membro effettivo EA (stato di full member) in capo a UKAS, né la circostanza che quest'ultimo abbia stipulato specifici accordi multilaterali con EA (MLA, os-sia Multilateral Agreements)…". In particolare, "l'adesione attraverso simili accordi di UKAS all'EA conservano una loro validità per gli ambiti volontari (o "non normativi") ma non anche per quelli obbligatori (o "normativi") come il settore dei pubblici appalti".

Del resto, conclude la decisione, "non è qui in discussione l'affidabilità dei certificati UKAS nei rapporti commerciali all'interno del libero mercato ed il valore de-gli Accordi multilaterali, quanto la loro spendibilità del settore regolamentato degli appalti pubblici".

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