Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, domanda di mediazione ed impedimento decadenza; (ii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (iii) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (iv) negoziazione assistita, società e rituale adesione all'invito di controparte; (v) proposta di conciliazione del giudice, contenuto e caratteri; (vi) mediazione obbligatoria e sanzione per mancata partecipazione senza giustificato motivo; (vii) usucapione ed accordo di mediazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGA TORIATribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2022, n. 1329
La sentenza, resa all'esito di un giudizio d'appello relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, ribadisce che, al fine di impedire la decadenza prevista per la proposizione dell'azione giudiziaria, rileva non già la mera presentazione della domanda di mediazione presso l'organismo adito, ma la comunicazione della stessa ad opera di parte istante alle controparti chiamate.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 29 dicembre 2022, n. 4850
La pronuncia afferma che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte opposta al procedimento avviato ad impulso di parte opponente non comporta l'improcedibilità della domanda monitoria, ma solo l'applicabilità, a carico di quest'ultima, della pena processuale e pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 5 gennaio 2023, n. 8
La sentenza ribadisce che nel procedimento di mediazione obbligatoria la parte in tanto può validamente farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste, in quanto quest'ultimo sia munito di apposita procura sostanziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITACorte di Appello di Milano IV, Sezione civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 30
La decisione, a fronte dell'invito alla negoziazione assistita rivolto ad una società, afferma l'inesistenza dell'adesione espressa da quest'ultima non attraverso il proprio legale rappresentante ma mediante una persona non qualificata e priva di delega.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 74
La sentenza presta adesione all'orientamento giurisprudenziale incline a ritenere che il giudice possa elaborare la proposta di conciliazione ex articolo 185-bis c.p.c. anche in sede di precisazione delle conclusioni o, addirittura, dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione, rimettendola in istruttoria proprio a tal fine.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 24 gennaio 2023, n. 822
La decisione rimarca che la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria non può essere applicata dal giudice a carico della parte rimasta contumace nel giudizio di merito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 25 gennaio 2023, n. 1192
La decisione afferma che l'accertamento dell'usucapione conseguito al di fuori del processo, con un accordo di mediazione reso pubblico ex n. 12-bis dell'articolo 2643 c.c. avrà gli effetti di cui all'articolo 2644 c.c. soltanto laddove sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni, mentre avrà meri effetti prenotativi, ai sensi dell'articolo 2650, comma 2, c.c. laddove il soggetto passivo partecipante all'accordo medesimo non risulti legittimato in base ad un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari ovvero non partecipino all'accertamento negoziale tutti coloro che appaiono titolari della proprietà del bene usucapito – o dell'altro diritto reale di cui trattasi sullo stesso – sulla base di legittimi titoli trascritti.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza – Momento rilevante – Comunicazione della domanda di mediazione alle controparti – Necessità – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali. (Cc, articolo 1137; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto da quello della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale. In particolare, l'onere di siffatta comunicazione della presentazione della domanda di mediazione incombe sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma (cfr., art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010), che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al "momento della comunicazione alle altre parti" della suddetta domanda di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di delibere dell'assemblea condominiale ex articolo 1137, 2 comma, cod. civ., il giudice d'appello, nel rigettare il gravame, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera assembleare; nella circostanza, infatti, i condomini appellanti non avevano dimostrato di aver comunicato la presentazione della domanda di mediazione alla controparte entro il termine stabilito dalla legge, non risultando a tal fine rilevante, come prospettato da quest'ultimi, la data di avvio del procedimento di mediazione avvenuto mediante invio di una PEC all'organismo di mediazione adito).
Tribunale di Teramo, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2022, n. 1329 – Giudice Mastro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento di mediazione avviato ad impulso di parte opponente – Mancata ingiustificata partecipazione di parte opposta – Conseguenze – Improcedibilità della domanda monitoria – Configurabilità – Esclusione – Applicazione pena processuale e pecuniaria – Sussistenza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articolo 116; Dlgs., n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte opposta al procedimento avviato ad impulso di parte opponente non comporta l'improcedibilità della domanda monitoria, quanto, piuttosto, l'applicabilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, tanto dell'articolo 116 cod. proc. civ. quanto della condanna di quest'ultima, ingiustificatamente assente, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, nel disattendere l'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti per mancato assolvimento dell'onere di instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria incombente sulla banca opposta che, non comparsa nel procedimento promosso da controparte, aveva determinato l'immediata chiusura dello stesso con verbale di esito negativo, il giudice adito, rigettando l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha condannato tuttavia quest'ultima al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 8, comma 4-bis, del citato Dlgs n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Bari, Sezione IV civile, sentenza 29 dicembre 2022, n. 4850 – Giudice De Palma

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Comparizione personale delle parti nel procedimento – Sostituzione – Ammissibilità – Difensore – Forma – Procura alle liti – Idoneità – Esclusione – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; la parte, tuttavia, può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (Nel caso di specie, in cui l'attore aveva agito in giudizio per ottenere la cancellazione della segnalazione nella centrale rischi con condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni, il giudice adito ha rigettato nel merito la domanda e dichiarato in rito improcedibile la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca convenuta per ottenere la condanna dell'attore al pagamento di importi ritenuti ancora dovuti, in quanto nel procedimento di mediazione avviato in corso di causa, dinanzi al mediatore era per quest'ultima comparso soltanto il difensore munito tuttavia non già di apposita procura speciale, bensì della sola procura alle liti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 aprile 2022, n. 13029; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 5 gennaio 2023, n. 8 – Giudice Sodani

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito a stipulare la convenzione rivolto alla controparte dall'attore – Parte convenuta – Società – Adesione espressa non dal legale rappresentante ma da persona non qualificata e priva di delega – Inesistenza – Conseguenze – Condizione di procedibilità della domanda attorea – Avveramento – Sussistenza. (Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 132 del 2014, la convenzione di negoziazione assistita – accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia – è redatta, a pena di nullità, in forma scritta, ed è conclusa con l'assistenza obbligatoria di un avvocato, sin dall'avvio della procedura, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Alla luce di tale normativa, deve ritenersi "tamquam non esset" la manifestazione di voler aderire al procedimento formulata non dal legale rappresentante della società convenuta, bensì da parte di una persona non qualificata e priva di delega, comunicazione parificabile al più ad una mera dichiarazione di intenti e non ad una formale adesione all'invito alla negoziazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una compagnia di assicurazioni ed una società di capitali, la corte territoriale, nel rigettare l'appello proposto da quest'ultima, soccombente in prime cure, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui la stessa aveva censurato la sentenza gravata per non aver il giudice "a quo" pronunciato l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ad opera della controparte in seguito all'adesione alla negoziazione manifestata dalla medesima).
Corte di Appello di Milano IV, Sezione civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 30 – Presidente Marchetti – Relatore Lupo

Procedimento civile – Trattazione della causa – Art. 185-bis c.p.c. – Proposta di conciliazione formulata dal giudice – Contenuto e caratteri – Formulazione in sede di precisazione delle conclusioni – Ammissibilità. (Cpc, articolo 185-bis)
La proposta di conciliazione prevista dall'articolo 185 cod. proc. civ., può essere formulata dal giudice anche in sede di precisazione delle conclusioni o, addirittura, dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione, rimettendola in istruttoria proprio a tal fine. Tuttavia, indipendentemente dalle modalità e dalla fase del processo in cui il giudice formula la proposta, quest'ultima è comunque inevitabilmente condizionata al rispetto di criteri valutativi normativamente fissati ("natura del giudizio, valore della controversia, esistenza di questioni di facile e pronta soluzione"). Essa dovrà, pertanto, essere alquanto dettagliata, così da evidenziare le criticità delle reciproche posizioni delle parti che, solo in tal modo, saranno in grado di valutare la proposta stessa e, nel caso, giustificarne l'eventuale rifiuto (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni a seguito del comportamento asseritamente ritenuto illegittimo dall'attrice rispetto all'effettivo operato della banca convenuta cui, in "vocatio", è stata abbinata una istanza risarcitoria, il giudice adito ha escluso tanto la possibilità di formulare una proposta ex articolo 185–bis cod. proc. civ. quanto quella di fare ricorso al procedimento di mediazione non essendo la lite ascrivibile alle controversie insorte in materia di contratti bancari).
Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 13 gennaio 2023, n. 74 – Giudice Rosso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo – Art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010 – Irrogazione pena pecuniaria – Parte contumace nel giudizio di merito – Applicabilità – Esclusione. (Cc, articolo 948; Cpc, articoli 171 e 291; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione in tanto può essere applicata in quanto ricorrano due condizioni: da un lato, che la controversia risulti soggetta a mediazione obbligatoria, costituendo la stessa condizione di procedibilità della domanda, e dall'altro che la parte si sia costituita nel giudizio di merito (Nel caso di specie, relativo ad un controversia soggetta a mediazione obbligatoria, nel rigettare la domanda attorea di rivendica di un bene immobile ex articolo 948 cod. civ., non essendo stata dimostrata l'esistenza del diritto di proprietà in capo all'attore, il giudice adito non ritenuto di non irrogare la sanzione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in quanto la società convenuta, pur non avendo partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione ritualmente avviato dall'attore, era rimasta contumace in giudizio).
Tribunale di Napoli, Sezione IX civile, sentenza 24 gennaio 2023, n. 822 – Giudice Pizzi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Accertamento usucapione – Accordo di mediazione – Oggetto – Efficacia – Condizioni. (Cc, articoli 2643 2644 e 2650; Dlgs, n. 28/2010, articolo 12)
All'usucapione non "giudizialmente dichiarata" ex articolo 2643, 12-bis, cod. civ. secondo cui si devono rendere pubblici, per mezzo dei "registri immobiliari", anche gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato si deve attribuire natura di acquisto, se non a titolo, piuttosto che originario, derivativo "tout court", di un "tertium genus", con peculiarità proprie, dissimili ed intermedie tra quelle delle altre due categorie. Invero, dal momento che l'usucapione, come modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, è un effetto legale e non può, per definizione, essere ricollegato ad una volontà negoziale, il contenuto dell'accordo accertativo non potrà che avere ad oggetto il riconoscimento dei fatti che fungono da presupposto essenziale per il perfezionamento dell'usucapione e le parti non potranno far sorgere un titolo di acquisto originario sostituendo l'assenza dei presupposti di legge con un atto volitivo finalizzato a riconoscere l'esistenza della proprietà o di altro diritto reale a favore di un soggetto a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di legge. Pertanto, in particolare, per la sola, caratteristica "opponibilità" a terzi, ex articolo 2644 cod. civ., dell'accordo – e non anche per quella della sentenza –, è necessaria la continuità, a norma dell'articolo 2650 cod. civ., delle trascrizioni pregresse in favore della "parte conciliante" coinvolta dal lato passivo dell'usucapione; inoltre, sostanzialmente, la posizione giuridica di quest'ultima condiziona quella della "parte conciliante" acquirente, alla quale resta precluso il beneficio della cosiddetta "usucapio libertatis" (tipico, invece, della sentenza di accertamento); infine, l'onere delle dichiarazioni richieste dalla normativa urbanistica all'interno dell'atto – come quella di conformità catastale oggettiva per le unità immobiliari urbane – incombe, non già sul soggetto che "perde" il diritto – e che, infatti, si presuppone non lo abbia esercitato per un ben prolungato intervallo di tempo –, ma sul soggetto che lo "acquista". In altri termini, l'accertamento dell'usucapione conseguito al di fuori del processo, con un accordo di mediazione reso pubblico ex n. 12-bis dell'articolo 2643 cod. civ., avrà gli effetti di cui all'articolo 2644 cod. civ., soltanto laddove sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni, mentre avrà meri effetti prenotativi, ai sensi dell'articolo 2650, comma 2, cod. civ., laddove il soggetto passivo partecipante all'accordo medesimo non risulti legittimato in base ad un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari ovvero non partecipino all'accertamento negoziale tutti coloro che appaiono titolari della proprietà del bene usucapito – o dell'altro diritto reale di cui trattasi sullo stesso – sulla base di legittimi titoli trascritti.
Tr ibunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 25 gennaio 2023, n. 1192 – Giudice D'Avino

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