Per la distruzione del fondale marino scatta la ricettazione per il mediatore tra il "datteraro" e il ristoratore
Il danneggiamento è l'ineludibile reato presupposto vista la necessità di rompere le rocce per prelevare i frutti di mare
L'attività di chi agevola la compravendita dei datteri di mare costituisce il reato di ricettazione. Questi frutti di mare sono, infatti, oggetto di divieto assoluto di pesca e non solo a livello nazionale, ma anche unionale e internazionale. Per cui se pescati, venduti, somministrati o mangiati sono sempre di provenienza illecita determinando la sanzionabilità delle condotte tenute, a partire dal pescatore fino al consumatore. Assume quindi la figura di ricettatore chi li intermedia sul mercato, come afferma la sentenza della Corte di cassazione n. 41599/2021.
Danneggiamento di cosa di pubblica utilità
Il reato presupposto del danneggiamento è pienamente applicabile a chi preleva i molluschi scientificamente denominati "Lithopaga Lithopaga", in quanto la frantumazione degli scogli danneggia il fondale marino, che è cosa di pubblica utilità e rientra tra i beni protetti dall'articolo 635, comma 2, n. 1 del Codice penale.
Dalla sentenza emerge - quanto già affermato dal rapporto annuale 2020 della guardia costiera e da inchieste giornalistiche - che il giro d'affari illegale attorno agli agognati , in quanto gustosissimi, molluschi si profila come quello degli stupefacenti per le caratteristiche di condotta e linguaggio cripatato adottati dai protagonisti di quello che è un vero e proprio spaccio di beni proibiti dalla legge.
Il ricorrente - che contestava la misura cautelare degli arresti domiciliari - sosteneva che non vi fossero dei reati alla base della compravendita dei datteri di mare, ma solo contravvenzioni legate alla violazione delle regole della pesca e della cattura delle specie ittiche. Ma la Cassazione ribadisce che l'unica metodica di pesca con cui si possano catturare i molluschi in questione determina il danneggiamento del fondo marino cioè il reato presupposto di chi li spaccia (rectius, li ricetta). All'imputato erano stati unitamente contestati anche i reati di inquinamento e di distruzione ambientale.
La misura cautelare non è illegittima anche se adottata circa due anni dopo i fatti contestati, in quanto mira a fermare la scaltra condotta del ricorrente ampiamente emersa dalle investigazioni e dalle intercettazioni telefoniche, che depongono per una consueta e risalente abitudine a intermediare i molluschi tra i pescatori campani e i ristoratori anche di altre regioni.
Il ricorrente, infine, sosteneva che i molluschi che trattava sul mercato del pesce e della ristorazione fossero in realtà solo quelli legali e l'espressione captata con cui parlava di "cosi" non riguardasse i protettissimi datteri di mare. E a riprova dell'assenza dell'illecito spaccio il difensore faceva rilevare con il ricorso la circostanza dell'avvenuta ripresa del popolamento dei datteri di mare e la mancanza di prova di un costante, e soprattutto attuale, danneggiamento delle rocce che li custodiscono.
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