Penale

Olocausto e negazionismo, la libertà di espressione incontra il limite invalicabile del dato storico

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 3808/2022

di Pietro Alessio Palumbo

La prospettiva del revisionismo dell'Olocausto ebraico a sostegno della liceità del "negazionismo" in quanto espressione della libera manifestazione del pensiero posta in essere per mezzo della critica storica dei fatti si basa sulla riproposizione di argomentazioni ampiamente smentite da documenti ufficiali della Comunità Internazionale e delle autorità giudiziarie internazionali. A cominciare, per citare solo la questione della «soluzione finale», dai risultati del processo di Norimberga. Secondo la prima sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n.3808/2022) da ciò deriva che non può presumersi "buona fede" in chi commette reato di negazione della Shoah e divulga idee fondate sulla superiorità o sull'odio raziale o etnico. Infatti la nostra disciplina normativa di riferimento è cristallina nei precetti, maieutica nei metodi e didattica nei mezzi; ed è inoltre "indubbio" che ormai chiunque può giovarsi degli strumenti scolastici e culturali messi a sua disposizione dallo Stato «affinché simili eventi non possano mai più accadere».

Revisionismo e Negazionismo
La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato che è indubitabile che esiste un legame di continuità tra la politica nazista di occultamento delle prove del genocidio, come accertata dalle truppe alleate alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e le attività di alcuni autori (che si definiscono storici) che tentano di convincere il mondo che la Shoah sia una «grande impostura del ventesimo secolo». Secondo costoro, Auschwitz e le camere a gas naziste non sarebbero altro che un'invenzione della propaganda alleata, di matrice sionista; ovvero i morti sarebbero molti di meno. Tuttavia mentre ogni storico che si rispetti è revisionista, nel senso che è disposto a rimettere costantemente in gioco le proprie conoscenze qualora l'evidenza documentaria lo induca a rivedere le sue posizioni, il negazionista è colui che nega l'evidenza storica stessa, come accade in questo caso per l'Olocausto ebraico.

Tesi "negazioniste" e libertà di espressione
L'espresso riferimento al negazionismo è stato inserito nella fattispecie normativa incriminatrice in adempimento di precise indicazioni del Consiglio d'Europa. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato alcune questioni centrali in ordine all'ambito della riflessione sul reato di negazionismo e sulla possibile ammissibilità di limitazioni alla libertà di espressione. Vi sono infatti numerosi e autorevoli approdi giurisprudenziali che hanno ritenuto non in contrasto con la citata libertà, le sanzioni imposte dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d'Europa alle espressioni offensive della memoria e dell'identità dei sopravvissuti dell'Olocausto. Con riferimento diretto al tema del negazionismo la Corte ha dichiarato irricevibile la richiesta presentata dall'autore di un libro in cui propugnava tesi negazioniste ritenendo possibile per gli Stati, in presenza di certe condizioni, la limitazione di tale tipologia di manifestazione del pensiero. Di fronte alle affermazioni rispetto alle quali il ricorrente lamentava una palpabile infrazione della libera manifestazione del pensiero, la Corte ha effettuato una distinzione che merita di essere ricordata perché richiamata quale precedente in altre sentenze sul negazionismo.

I paletti del giudice europeo
I giudici di Strasburgo hanno individuato una categoria di «fatti storici chiaramente stabiliti» - come l'Olocausto -; e una categoria di fatti rispetto ai quali è tuttora in corso un dibattito tra gli storici su come sono avvenuti e su come vanno interpretati. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha affrontato la questione dei limiti al dibattito storico sugli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e, pur considerando necessario per qualsiasi Paese il dibattito aperto e sereno sulla propria storia, ha affermato l'esclusione della garanzia della libertà di espressione per il discorso negazionista sull'esistenza dell'Olocausto. Secondo tale interpretazione spetta alla Corte, a partire dall'obiettivo perseguito, dal metodo utilizzato e dal contenuto delle affermazioni, valutare se siano stati rimessi di nuovo in discussione «fatti storici». Lo scopo di queste tesi negazioniste - secondo la Corte - non sarebbe la ricerca della verità, quanto piuttosto quello (inaccettabile) di riabilitare il regime nazionalsocialista e, di conseguenza, accusare di falsificazione storica le stesse vittime di questo regime. Affermazioni di questo genere, secondo la Corte, mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo e sono tali da turbare gravemente l'ordine pubblico. Offendendo i diritti altrui, questi comportamenti sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani. Per cui i loro autori perseguono obiettivi proibiti e si deve concludere che le affermazioni negazioniste non rientrano nella tutela della libertà di espressione.

Il giudizio della "Storia", il dolo generico, il Giorno della Memoria
Secondo la Corte di Cassazione la Storia ha già "giudicato". Per cui le tesi negazioniste nulla hanno a che vedere con la critica e l'analisi storica di un fenomeno che, lungi dall'essere oggetto di controversie storiografiche, deve piuttosto considerarsi storicamente avvenuto e addebitabile ai regimi nazisti e fascisti che hanno governato l'Europa tra la terza e la quinta decade dello scorso secolo. Ne deriva che sono manifestamente infondate se non insensate o persino illogiche le argomentazioni basate sulla mancanza di dolo in chi propina le "ricostruzioni storiche" in argomento. Infatti le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a "dolo generico". Non può opporsi che c'è «buonafede» con riguardo a chi diffonde e divulga ideologie sulla "negazione" dell'Olocausto ebraico. Secondo la Suprema Corte di Cassazione premesso che la presunta buonafede coinciderebbe con l'ignoranza del precetto poiché la legge frappone un ostacolo formale e specifico alla propaganda delle ideologie in argomento, nella vicenda vi è piuttosto da evidenziare che l'esistenza dell'elemento psicologico si desume dalla stessa scelta di compiere le condotte di cui si discute in coincidenza con il "Giorno della Memoria" e dunque in pieno e sordo contrasto con la distinta previsione normativa che ha istituito tale importante momento di ricordo. La normativa del 2000 sulla istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, stabilisce che la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria". Ciò al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte; nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione del "Giorno della Memoria" vengono organizzate cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Tutto ciò in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell'Europa tutta affinché simili eventi non possano mai più accadere. La disciplina si inquadra in una prospettiva mondiale che vede l'intera Comunità Internazionale impegnata a contrastare il negazionismo dell'Olocausto ebraico. Il Giorno della Memoria è infatti una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. È stato così indicato con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2005 durante la 42a riunione plenaria. E non deve essere sottovalutato che la risoluzione fu preceduta da una Sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo Anniversario della Liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. Per la Suprema Corte non può farsi a meno di ricordare che si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe liberarono il più terrificante e spietato campo di concentramento; e documentarono, in modo definitivo e perciò incontrovertibile, l'orrore e la follia omicida che erano stati scientificamente e metodicamente attuati in quegli anni per sterminare un popolo e gli oppositori del regime nazista.

Gli insegnamenti nella scuola dell'obbligo e la "scelta" del rifiuto di fatti e dati storici
Da quanto descritto deriva che anche chi ha frequentato la sola scuola dell'obbligo e diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio raziale o etnico e sulla negazione della Shoah evidentemente "sceglie" di rifiutare ostinatamente quanto gli è stato insegnato sulla base di documenti storici. Nella vicenda durante la celebrazione del Giorno della Memoria l'imputato aveva svolto attività di propaganda, diffondendo col mezzo della stampa, in alcune vie del centro città, volantini e striscioni contro ogni presenza di giudaismo in Europa e negando l'Olocausto ebraico. Inoltre l'attività di perquisizione dell'abitazione dell'indagato e delle pertinenze di essa aveva portato al rinvenimento anche di numerosi altri volantini, sempre inneggianti «la superiorità della razza bianca», ovvero a contenuto discriminatorio; tuttavia per questi volantini a differenza di quelli affissi sulla pubblica via è stata esclusa la rilevanza penale per difetto della diffusione pubblica.

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