Civile

Dal 14 maggio in vigore i nuovi parametri per le notifica e le spese esecutive degli atti degli enti locali

La struttura del decreto ricalca, senza grandi stravolgimenti le disposizioni previgenti riorganizzandole e sistematizzandole in maniera più compiuta. Il decreto è diviso in tre capi, il primo concernente le spese di notifica, il secondo le spese esecutive ed il terzo le disposizioni finali

di Tommaso Ventre*

Quasi un anno fa sembrava di imminente emanazione il provvedimento oggi in commento.

Spese di elaborazione e di notifica degli atti tributari, in dirittura d'arrivo i decreti attuativi

Un provvedimento che avrebbe dovuto adeguare un pezzo importante del sistema di riscossione locale in attuazione delle previsioni dell'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha cristallizzato il principio nel nostro ordinamento secondo cui i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore.

Con il decreto non regolamentare del 14 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.100 del 29-04-2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha individuato le misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

La struttura del decreto ricalca, senza grandi stravolgimenti le disposizioni previgenti riorganizzandole e sistematizzandole in maniera più compiuta. Il decreto è diviso in tre capi, il primo concernente le spese di notifica, il secondo le spese esecutive ed il terzo le disposizioni finali.

Dalle premesse del decreto emerge in primo luogo come la misura delle spese di notifica sia stata determinata attraverso una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012 tenuto conto dell'incremento dei costi applicati da Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio, mentre la misura delle spese esecutive a carico del debitore sia stata determinata con riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, attualizzati tenendo conto degli incrementi registrati dall'indice Istat- indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021.

Quanto alle spese di spedizione, partendo dagli atti "cartacei" il decreto, all'articolo 2, stabilisce l'importo di 7,83 euro come costo ripetibile per ciascuna delle notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Le raccomandate semplici hanno un costo ripetibile di 6,51 euro mentre le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 hanno un costo ripetibile fissato in 11,55 euro mentre le notifiche eseguite all'estero hanno un costo ripetibile di 12,19 euro. Infine i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019 hanno un costo ripetibile di 1,33 euro.

In relazione alle "notifiche digitali" l'articolo 1, comma 2, richiama per la "notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale" quanto previsto nel decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022, mentre l'articolo 2, comma 1, per le notifiche effettuate "direttamente" mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata stabilisce che l'importo ripetibile è fisato in 2 euro.

Come principio generale il decreto chiarisce che non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta (ndr per previsione di legge o di regolamento) su richiesta.

Considerato poi che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva la misura di tali oneri a carico dei debitori è affidata al secondo capo ed in particolare all'articolo 5, che rimanda quale parte integrante alla tabella A allegata.

Tale tabella ricalca la tabella A del precedente d.m. ed è suscettibile di una maggiorazione graduata in funzione dell'entità del credito, individuato dal Ministero quale parametro adeguato per rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo.

La vera novità del decreto si sostanzia nei meccanismi di previsione del rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che risultino funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva.

Occorre segnalare che l'ambito operativo della tabella B è molto più ampio della tabella B del previgente d.m. e prevede anche gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale "nella definizione delle procedure esecutive al fine di agevolare il recupero del credito".

L'ampliamento della portata delle spese riconoscibili è poi dimostrata dalla norma di chiusura, l'articolo 7, comma 3 secondo cui "E', altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso".

Tutta questa apertura non è né giustificata né auspicabile rappresentando una voce sottoposta a forti valutazioni discrezionali che può essere addebitata arbitrariamente in capo al debitore con la conseguenza di un elevato livello di spese senza un controllo preventivo. Su questo fronte però potrebbero opportunamente intervenire gli enti locali definendo nei propri regolamenti le tipologie di spese ammissibile la cui quantificazione deve sempre invece seguire i parametri dell'articolo 7.

In relazione alla quantificazione degli oneri il decreto prevede che il rimborso degli stessi spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.Su questo fronte sorgono, tuttavia, alcuni problemi applicativi che il Ministero non ha affrontato e che necessariamente dovranno essere chiariti.

Il primo problema riguarda il fatto che il Dm 13 agosto 2022 n. 147 «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247» ha incrementato i valori medi per tutte le attività del 5%. Su questo fronte si ritiene che il riferimento normativo non possa che essere alle tabelle vigenti al momento dello svolgimento della prestazione e quindi alle nuove misure, e a tale considerazione si perviene anche alla luce delle premesse ove viene considerato che tali spese sono "da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali".

Diversamente opinando, invece, ci si troverebbe, irragionevolmente ed immotivatamente, ad assumere a parametro di liquidazione di compensi dei valori obsoleti.

Il decreto avrebbe potuto/dovuto tenerne conto e forse sarebbe risultata preferibile una formulazione di ampio respiro che non necessitasse del continuo adeguamento alle spese vigenti.

Il secondo problema è che la formulazione utilizzata sembrerebbe rinviare ai valori "medi" ma tanto non è specificato in maniera chiara. Il meccanismo delineato dall'articolo 7 sembrerebbe essere orientato in tale prospettiva e, quindi, l'ente o il concessionario potrebbero avere avuto anche un costo superiore per una parcella, ad esempio redatta ai valori massimi, ma tale importo non sarebbe rimborsabile nella sua interezza ma solo per la parte relativa al valore medio ridotto del venti per cento.

L'ambito di operatività dei nuovi parametri è, ovviamente, applicabile agli atti emessi successivamente alla entrata in vigore del provvedimento (artt. 4 e 8) ovvero il 14 maggio 2023.

Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell'ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore. Anche su questo aspetto si ritiene che le spese addebitate possano essere ristorate sempre in applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 7, ovvero spese documentate e secondo i parametri forensi medi decurtati del venti per cento.

Infine il Ministero, senza darne motivazione, non ritiene di dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale


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