Civile

Spese di elaborazione e di notifica degli atti tributari, in dirittura d'arrivo i decreti attuativi

Nel provvedimento di imminente emanazione, le tipologie di spesa oggetto di rimborso e i costi a carico del debitore per le attività di elaborazione e di notifica degli atti della riscossione

di Tommaso Ventre*

Anche se con un po' di ritardo rispetto alle tempistiche originariamente individuate dal legislatore sono in arrivo due decreti attuativi di estrema rilevanza.

Il primo che concerne la disciplina del nuovo albo dei soggetti abilitati a svolgere attività nell'ambito della riscossione
dei tributi (concessionari e società di supporto), il secondo - di cui circola insistente voce di una imminente emanazione - invece concernente la definizione dei costi per l'elaborazione e la notifica degli atti ai sensi dell'art.1, comma 803 L. n. 160/2019.

Smarcata l'applicazione degli oneri della riscossione che permangono, a seguito della riforma operata del sistema di riscossione nazionale unicamente applicabili nell'ambito della riscossione locale, l'emanando decreto si dovrà occupare di individuare le tipologie di spesa oggetto di rimborso e di fissare i costi a carico del debitore per le attività di elaborazione e di notifica degli atti della riscossione.

Con tali atti vanno intesi non solo gli avvisi di accertamento in genere e le ingiunzioni fiscali (per la loro residuale applicabilità ) ma anche tutti quegli atti che precedono l'esecuzione forzata o le misure cautelari (solleciti, avvisi, accesso a Catasto e PRA ecc.) nonché gli atti relativi all'espropriazione, sia presso il debitore sia presso terzi.

Occorre poi chiarire che mentre le spese di elaborazione attengono ai costi sostenuti dall'ente creditore per la formazione e l'emissione degli atti ( e quindi elaborazioni informatiche ma anche costi di stampa, imbustamento, accoppiamento della ricevuta di ritorno al plico, preparazione alla postalizzazione ecc.) le spese di notifica riguardano invece il costo per la spedizione finalizzata alla ricezione da parte del debitore dell'atto.

È auspicabile quindi che venga del tutto superato il pregresso, e attualmente vigente sistema di quantificazione, separando nettamente il costo relativo alla predisposizione (materiale o immateriale che sia) dell'atto da quello relativo alla sua spedizione (materiale o immateriale che sia).

Sicché se si volessero correttamente individuare le voci di costo esse andrebbero accuratamente distinte. La prima voce di costo dovrebbe essere relativa ai costi per la predisposizione informatica degli atti che dovrebbe tenere conto del costo degli strumenti utilizzati e del costo operativo del personale che procede alla elaborazione. A questo costo andrebbe poi aggiunto il costo per la spedizione elettronica nel caso di utilizzo della pec o della piattaforma digitale delle notifiche, ovvero il costo per la spedizione cartacea che potrebbe essere anche opportunamente diversificato in funzione dell'atto da spedire ( avviso semplice, raccomandata, atto giudiziario, ecc.). Rimarrebbe poi da definire il costo per la loro trasposizione analogica dal momento che, a fronte della stampa dei fogli potrebbe essere ritenuta unica, implica l'utilizzo di una busta diversa ovvero di una cartolina ecc. che richiedono lavorazioni e materiali che hanno un proprio diverso costo.

La seconda macro voce di costo dovrebbe essere invece relativa alla spedizione dell'atto. E quindi avremmo la spedizione informatica che, a dispetto di quanto potrebbe essere banalmente ritenuto comporta comunque un costo derivante dalla gestione dell'intero processo di notifica e non dalla mera consegna materiale dell'atto. Infatti per procedere a tale attività il creditore deve dotarsi di adeguati strumenti software e hardware e deve utilizzare personale qualificato.

Oltretutto su questo canale di notifica si innesta in maniera imponente il nuovo corso della piattaforma digitale sicchè ci sarà da considerare un doppio percorso sia in relazione alla spedizione via pec tradizionale sia in relazione alla notifica tramite piattaforma, oltre naturalmente alla previsione di un periodo di interregno.

Stando alla tradizionale notifica a mezzo pec questa produce e richiede la conservazione di una ricevuta di accettazione, di una ricevuta di avvenuta consegna nonché del messaggio di PEC di spedizione. Andrebbe poi considerato anche il costo della marcatura temporale per avere la "garanzia di data certa" e per mantenere pro futuro la validità della firma digitale apposta sull'atto successivamente alla scadenza.

Nel caso di fallimento della notifica digitale per saturazione della casella del ricevente i costi vanno inolte ulteriormente aumentati dal momento che occorrerà tentare una seconda notifica dopo 7 gg dal tentativo della prima, depositare presso Infocert l'atto di cui si è tentata la notifica e infine inviare una raccomandata informativa di avvenuto deposito al destinatario dell'atto. Tutte operazione che richiedono tempo di lavorazione eseguito da personale.

Attualmente questi costi non sono considerati dall'ordinamento per gli atti tributari. La disciplina delle notifiche dei verbali del Codice della strada a mezzo PEC se da una parte riconosce un quantum per i diritti di procedimento della notifica esclude esplicitamente le spese di notificazione.

A questo si aggiunga che è in corso di pubblicazione il decreto relativo ai costi per la notifica per il tramite della piattaforma digitale che, stante le prime informazioni pubblicate dovrebbe fissare in due euro il costo della notifica nella nuova versione online con un extra aggiuntivo di 1,40 euro per chi rimarrà legato alla consegna cartacea perché non ha una casella di posta elettronica certificata (pec) o un servizio elettronico di recapito certificato.

In questo caso il decreto però prevederebbe che il costo «ripetibile» a carico del contribuente per gli atti fiscali o le cartelle esattoriali potrà essere di un euro per la notifica digitale o di 2,40 per quella tradizionale cartacea con la conseguenza che l'ente creditore sopporterà il costo di un euro nel caso di invio cartaceo.

Su questo fronte occorrerà infine prevedere un coordinamento con la quantificazione dei costi ripetibili che verrà riconosciuta dal Ministero in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di giungere alla definizione di un unico costo standard ripetibile onde evitare una ingiustificabile disparità di trattamento tra i soggetti notificanti e ripetere l'errore già fatto della diversa previsione degli oneri di riscossione.

Sotto il profilo delle spese postali invece occorrerà tenere conto non solo del mero costo vivo di spedizione dell'atto, ma anche della necessità di effettuare più notifiche, anche alternative, ai soggetti destinatari degli atti, alla stessa stregua della notifica degli atti giudiziari che, a partire dal 2019 ha ricompreso nella tariffa di spedizione anche il costo della ulteriore raccomandata informativa (CAD e CAN) anche qualora tale servizio non venga effettivamente erogato al destinatario dell'atto.

Il parametro di riferimento del costo non può che essere il listino delle poste italiane che pur a fronte di un mercato liberalizzato rappresentano l'unico operatore in grado di assicurare la copertura nazionale dei servizi soprattutto per quanto riguarda le raccomandate EU relative ai comuni periferici, dal momento che anche gli altri operatori postali privati utilizzano tale canale di trasmissione per i cap non coperti. Situazione ancor più a macchia di leopardo per gli atti giudiziari se si considera che gli operatori privati raggiungono solo il 5% dei cap portando ad escludere intere regioni dalla copertura del servizio A.G.

Al fine della quantificazione delle spese relative all'invio di ulteriori atti (CAN e CAD) si potrebbe prevedere una maggiorazione percentuale del listino di riferimento facendo ricorso alle statistiche delle notifiche che richiedono tali ulteriori adempimenti.

In conclusione le norme di attuazione potrebbero, rectius dovrebbero, fare lo sforzo di disciplinare una norma adattabile ai costi vigenti facendo riferimento al vigente listino di poste italiane al momento della spedizione. In questo modo si eviterebbe la necessità di produrre decreti di adeguamento e si otterrebbe una piena rispondenza del costo sostenuto con quello ripetibile per legge. Naturalmente andrebbe anche disciplinata una norma che preveda che ove l'ente creditore utilizzi una modalità di spedizione più economica rispetto a quella prevista dal listino di riferimento di poste italiane al debitore potranno essere richiesti solo tali costi inferiori.

Il meccanismo proposto potrebbe sembrare, prima facie, complesso da applicare ma gli strumenti oggi a disposizione degli enti creditori consentono con molta facilità di adempiere a questo sforzo operativo che consentirebbe una equa ripetizione dei costi ed una efficiente attività di notifica.

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*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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