Civile

L’assoluzione non libera il rimborso

di Laura Ambrosi

Il contribuente assolto in sede penale non ha diritto al rimborso delle somme versate per conciliare gli avvisi di accertamento emessi. Si tratta, infatti, di procedimenti distinti e non vincolanti tra loro. Ad affermarlo è la Ctr Toscana con la sentenza 994/13/2017 depositata il 13 aprile 2017 (presidente Mainini, relatore Viciani).

Il caso - L’agenzia delle Entrate notificava all’ex campione di ciclismo Mario Cipollini alcuni avvisi di accertamento che venivano impugnati dinanzi al giudice tributario. Durante il processo, le parti concludevano una conciliazione i cui pagamenti avvenivano integralmente. In parallelo, poiché le contestazioni avevano anche valenza penale, si svolgeva il relativo giudizio che si concludeva con una sentenza favorevole al contribuente.

Di conseguenza, veniva presentata istanza di rimborso per tutte le somme versate in sede di conciliazione, nel presupposto che la pubblica amministrazione fosse tenuta ad adeguarsi al giudicato penale poiché si trattava dell’unico pronunciamento divenuto definitivo sulla fondatezza della pretesa.

Il ricorso - L’Agenzia non rispondeva all’istanza di rimborso e il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto. La Ctp adita respingeva il ricorso e sulla decisione veniva proposto appello, lamentando che i giudici avessero travisato il contenuto della norma sulla conciliazione. L’Agenzia, nella propria costituzione in giudizio, ribadiva l’insussistenza di un vincolo di dipendenza tra il processo tributario e penale e che la conciliazione aveva natura “novativa” rispetto alle originarie pretese.

Il collegio di secondo grado, innanzitutto, ha ricordato che, secondo un orientamento costante della Corte di cassazione, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario, poiché in quest’ultimo:

- vige la limitazione della prova;

- possono valere anche presunzioni non idonee a supportare una pronuncia penale di condanna (6337/2002, 10945/2005 e 2499/2006).

La Ctr, inoltre, ha affermato che il giudicato penale non esplica alcuna efficacia nel giudizio tributario e, pertanto, l’esistenza di un provvedimento penale favorevole al contribuente non impedisce al giudice tributario una valutazione dei fatti conforme alle tesi dell’amministrazione (Cassazione 10269/2005 e 27919/2009).

Nessuna autorità di cosa giudicata può così attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione e ciò anche se i fatti accertati in sede penale sono gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente.

Il giudice tributario deve procedere a una autonoma valutazione, secondo le regole proprie della distribuzione dell’onere della prova. La Ctr può eventualmente anche fondare il proprio convincimento sugli elementi probatori acquisiti nell’ambito del processo penale, senza però che ciò possa considerarsi in qualche modo vincolante.

Nel caso in esame, la conciliazione attivata dal contribuente nell’ambito del processo tributario si era perfezionata e il pagamento era avvenuto integralmente, con la conseguenza che era stata correttamente dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’accordo di conciliazione – hanno precisato i giudici toscani – è un atto giuridicamente diverso e autonomo dagli originari avvisi di accertamento impugnati, a ulteriore conferma che a nulla poteva rilevare il giudizio penale intervenuto.

Ctr Toscana 994/13/2017

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