Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Opposizione al precetto per crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento
2.L'articolo 156 cod. civ. presuppone l'inadempimento
3.Interdizione per la persona affetta da Alzheimer
4.Nullità del preliminare di donazione
5.Genitore convivente col figlio maggiorenne e contributo al mantenimento
6.Adozione, opposizione alla dichiarazione di adottabilità e revoca dell'adozione
7.Assegno divorzile, onere della prova e sacrifici professionali
8.Successioni. Distinzione fra erede e legatario
9.Separazione e mantenimento diretto dei figli
10.Affidamento superesclusivo al padre per disinteresse della madre


1. PROCESSO CIVILE – Il contributo dovuto dal genitore non affidatario è direttamente connesso allo "status" genitoriale
La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione.
Tribunale di Napoli, Sezione XIV, sentenza 21 giugno 2022 – Giudice Balletti

2. SEPARAZIONE - Nei procedimenti ex articolo 156 comma 6 c.c. la decisione giudiziale ha una funzione di garanzia rafforzata del credito (Cc articolo 156 comma 6)
Nei procedimenti ex articolo 156 comma 6 c.c. la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso.
In tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'articolo 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni.
Tribunale Milano, Sezione IX, decreto 21 giugno 2022 -Pres. Rel. Secchi

3. INCAPACITA' – Interdizione per la persona affetta da Alzheimer (Legge 9 gennaio 2004 n. 6)
Il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze del soggetto carente di autonomia, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della procedura applicativa. Senza escludere però che come ulteriore criterio, il giudice può considerare anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.
Tribunale Lecce, Sezione I, sentenza 17 giugno 2022, n. 1831 – Pres. Est. Portaluri

4. DONAZIONE – Nulla la donazione se difetta la libera autodeterminazione dei donanti (Cc articolo 7 69)
Il preliminare di donazione è affetto da insanabile nullità, essendo la donazione un actus legitimus che non ammette preliminare.
La convenzione, con la quale un soggetto si impegna a dividere il suo patrimonio immobiliare fra i discendenti secondo i rami, con contestuale costituzione in suo favore di una rendita vitalizia, del tutto inadeguata al valore dei beni promessi, va qualificata come contratto preliminare di donazione (modale), ed è nulla per l'incompatibilità tra l'obbligo giuridico di donare e lo spirito di liberalità.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha dichiarato la nullità dell'atto di donazione accogliendo così la domanda degli attori nei confronti della figlia, convenuta, poiché la donazione posta in essere non era spontanea espressione della libera autodeterminazione dei donanti, ma atto adempitivo di una preesistente obbligazione a contrarre, assunta per il tramite del "preliminare di donazione".

NOTA
La donazione si contraddistingue sia per l'elemento soggettivo, il cosidetto " animus donandi " consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, sia per l'elemento oggettivo, costituito dall'incremento del patrimonio altrui e dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligazione.
L'opinione dominante in dottrina, aderente alla tesi tradizionale, ritiene che con la promessa di donazione si crea, per il donante, un vincolo giuridico del tutto incompatibile con lo spirito di liberalità, caratterizzato dall'assenza di ogni coazione. Per aggirare il problema della nullità del preliminare di donazione e dare giuridico rilievo alle sopravvenienze, raggiungendo così lo stesso risultato, si potrebbe apporre alla donazione una condizione, un termine od un modus, attraverso i quali si dà valore proprio ai motivi individuali

Tribunale Bari, Sezione I, sentenza 17 giugno 2022, n. 2403 – Giud. Carra

5. MANTENIMENTO FIGLI - Il genitore convivente col figlio maggiorenne riceve il pagamento del contributo al mantenimento (Cc articoli 315bis, 316, 316bis, 337bis, 337ter, 337sexies)
In mancanza di accordo fra le parti, è il genitore convivente col figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, il soggetto legittimato a ricevere dall'altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie.
Tribunale di Bologna, sentenza 10 marzo 2022 – Pres. Perla, Giud. Rel. Neri

6. ADOZIONE - Opposizione alla dichiarazione di adottabilità e revoca dell'adozione (Cc articolo 330; Legge 4 maggio 1983, n. 184)
Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Deve essere tentato, comunque, un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima e la dichiarazione dello stato di adottabilità.
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 4 gennaio 2022 n. 3 – Pres. Benassi, Cons. Rel. Rossino

7. DIVORZIO – Nessun assegno divorzile se non si prova il sacrificio di prospettive reddituali e professionali (Cc articolo 316 bis, 337 ter, 337 septies; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
La funzione riequilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte naturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all'età dell'avente diritto
Tribunale Castrovillari, sentenza 17 giugno 2022, n. 139 – Pres. Di Pede, Giud. rel. ed est. Caronia

8. SUCCESSIONI – Distinzione fra erede e legatario e institutio ex re certa (Cc articoli 588, 752 e 704)
In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'articolo 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
In caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame.
Nel caso di specie al momento del decesso, la de cuius non viveva con nessuno degli eredi i quali non risponderanno in solido dei debiti ereditari, bensì pro quota, ai sensi dell'articolo 752 c.c., secondo cui "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti".
Tribunale Trani, Sez. lavoro, sentenza 16 giugno 2022, n. 1212 - Giud. Dibenedetto

9. SEPARAZIONE – L'equipollenza economica e tempi paritari non giustificano un assegno perequativo (Cc articolo 337 ter)
In tema di mantenimento dei figli minori, nel caso di una sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale dei genitori, nonché, dei tempi paritari che il minore trascorre presso ciascun genitore, non può essere avanzata alcuna pretesa di assegno perequativo a carico del padre per il mantenimento ordinario del figlio minore.
Tribunale Bologna, Sezione I, decreto 9 maggio 2022, n. 5348 – Pres. Perla, Giud. Rel. Porreca

10. AFFIDAMENTO – Affidamento superesclusivo al padre se la madre non ha contatti con i figli (Cc articolo 337 quater)
Lecito l'affidamento super-esclusivo dei figli al padre se la madre è assente dalla vita dei figli interrompendo volontariamente ogni contatto con i minori da diversi anni.

NOTA
L'interesse del provvedimento si appunta sulla motivazione che, in conformità a quanto dispone l'articolo 337 quater cod. civ., giustifica in modo puntuale la scelta, «allo stato», di un affidamento monogenitoriale definito «superesclusivo».
Il Dlgs 28 dicembre 2013 n. 154 attuativo della riforma sullo status unico della filiazione, ha modificato l'affidamento esclusivo, tramutandolo in un istituto certamente poliedrico rispetto a quello rigido previsto originariamente dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54. Fino al 2013 infatti, l'affidamento condiviso e quello esclusivo erano misure antitetiche nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Merito del legislatore del 2013 è quello di avere riportato anche l'affidamento esclusivo nella regola della paritetica condivisone delle responsabilità genitoriali. Oggi non giustifica più l'affidamento esclusivo all'altro genitore l'addebito della separazione o aver dato vita ad una convivenza dopo la separazione dal coniuge (cfr. Trib. Napoli, 27.1.1986, in Giur. merito, 1986, I, 1007 ss.; analogamente Trib. Genova, 22.9.1988, in Dir. fam e pers., 1990, 611 ss.); né intrattenere una relazione omosessuale. E' sintomatico della maggiore sensibilità alla famiglia che è cambiata.
In questo senso, l'articolo 337-quater c.c., ha attuato il dettato costituzionale relativo al diritto e al dovere di entrambi i genitori di istruire, mantenere ed educare i figli, stabilendo che anche in caso di affidamento a un solo genitore le decisioni di maggior interesse debbano essere adottate di comune accordo, salvo che non sia diversamente stabilito, nell'ottica di una piena e completa attuazione del principio di bigenitorialità. Lo schema legale dell'affidamento esclusivo come descritto dall'articolo 337 quater c.c., comma 2, con decisioni di maggior interesse attribuite ad entrambi, non è pertanto sensibilmente differente dall'affidamento condiviso con poteri disgiunti sulle questioni di ordinaria amministrazione.
L'affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento a entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli; 2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcol, di sostanze stupefacenti ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che "la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare ed a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse" (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 29 marzo 2012, n. 5108).

Tribunale di Ferrara, decreto 1 luglio 2022 - Pres. Scati, Giud. est. e rel. Sangiuolo

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