Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 13 e il 17 marzo 2023

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di querela di falso e sindacato del giudice; (ii) spese processuali e condanna del rappresentante della parte; (iii) mediazione delegata e sindacato in sede di legittimità; (iv) riscossione dei contributi dovuti all'AGCOM e giurisdizione applicabile; (v) violazione del diritto di difesa e nullità della sentenza; (vi) notificazioni e termine breve per impugnare; (vii) espletamento di più consulenze tecniche e ruolo del giudice; (viii) mediazione obbligatoria, parte onerata e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (ix) difensore, pluralità di parti ed aumento della misura del compenso.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE – Cassazione n. 7218/2023
L'ordinanza consolida il principio secondo cui ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c. per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione, che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 7266/2023
La decisione riafferma che l'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.

MEDIAZIONE DELEGATA – Cassazione n. 7269/2023
La pronuncia rimarca che l'opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione.

GIURISDIZIONE – Cassazione n. 7278/2023
L'ordinanza ribadisce che le controversie aventi ad oggetto la riscossione dei contributi dovuti per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla cognizione del giudice tributario.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 7329/2023
Cassando con rinvio l'ordinanza impugnata, la pronuncia ribadisce che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 7448/2023
Enunciando il principio di diritto, la sentenza afferma che la notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione della impugnazione proposta dal terzo.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 7593/2023
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando tuttavia adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Cassazione n. 7728/2023
Prestando adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, l'ordinanza ribadisce che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

DIFENSORI – Cassazione n. 7774/2023
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza rimarca che la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, compete anche quando il difensore patrocina le spese di una sola parte processuale in presenza di più contraddittori.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Querela di falso – Funzione – Proposizione in via principale – Preliminare vaglio della rilevanza del documento – Necessità – Esclusione – Accertamenti necessari – Oggetto – Individuazione. (Cpc, articoli 221 e 222)
Il giudizio di querela di falso, tanto in via principale che incidentale, si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. Ove, peraltro, la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'articolo 222 cod. proc. civ., per il caso di querela incidentale, dopo avere prescritto l'interpello della controparte, ma deve, ai soli fini del riscontro della fondatezza o non della querela, controllare che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione ("res dubia"), che di esso sia stato fatto uso, anche al di fuori di un determinato processo e che, per il suo contenuto, esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, mentre non ha rilievo l'ammissione della falsità da parte del soggetto nei cui confronti la querela è stata proposta (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato in sede di gravame la pronuncia di rigetto della querela proposta dalla società ricorrente avverso numerosi avvisi di cartelle esattoriali recanti firme di ricezione illeggibili e comunque non riconducibili alla predetta società; nella circostanza, infatti, osserva la decisione in epigrafe, evidente risulta l'errore in cui è incorsa la corte d'appello laddove, in presenza di una querela di falso presentata in via principale, ha svolto il giudizio di rilevanza previsto invece dall'articolo 222 cod. proc. civ. solo in relazione al giudizio di querela di falso incardinato in via incidentale e per il quale tale giudizio di rilevanza del documento – attinto dalla querela – è rimesso comunque al solo giudice della causa di merito e giammai al giudice della querela). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 marzo 2015, n. 5102; Cassazione, sezione civile L, sentenza 3 giugno 2011, n. 12130; Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 ottobre 2008, n. 24725; Cassazione, sezione civile I, sentenza 27 luglio 1992, n. 9013).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 marzo 2023 n. 7218 – Presidente Valitutti; Relatore Amatore

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna di rappresentanti o curatori – Presupposti – Gravi motivi – Enunciazione specifica da parte del giudice – Necessità – Fattispecie relativa a giudizio di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento. (Cpc, articoli 88, 91, 94 e 96)
L'articolo 94 cod. proc. civ. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma; tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'articolo 88 cod. proc. civ., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'articolo 96, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto contro la sentenza con la quale la corte d'appello aveva respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di una società di fatto, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui i ricorrenti avevano lamentato la condanna comminata alla rifusione ex articolo 94 cod. proc. civ. delle spese relative al gravame pronunciata a carico del legale rappresentante della società reclamante, in quanto, nella circostanza la corte territoriale aveva affermato "…l'imprudente valutazione della controversia che ha esposto il rappresentato ad inutili ed evitabili esborsi…", locuzione da ritenere idonea a giustificare siffatta condanna). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 maggio 2020, n. 9203).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 marzo 2023 n. 7266 – Presidente Nazzicone; Relatore Falabella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Ordine del giudice ad esperire il tentativo di conciliazione – Sindacato in sede di legittimità – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di appalto. (Cpc, articolo 360; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione civile e commerciale di cui al D.lgs. n. 28 del 2010, l'opportunità di disporla nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di appalto, nel ritenere incensurabile la pronuncia impugnata, che aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, non avendo il ricorrente, in veste di appellante, esperito il tentativo di mediazione delegata disposto dal collegio nel corso del gravame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con cui, lamentando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente medesimo aveva censurato la corte del merito per aver disposto l'avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l'espletamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31209; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12896; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27433).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 marzo 2023 n. 7269 – Presidente Manna; Relatore Fortunato

Procedimento civile – Giurisdizione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Contributi di funzionamento – Natura fiscale – Configurabilità – Conseguenze – Giurisdizione del giudice tributario – Sussistenza – Fondamento. (Legge n. 287/1990, articolo 10; Legge 448/2001, articolo 12; Dlgs 546/1992)
I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'articolo 12 della legge n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento (Nel caso di specie, chiamata a pronunciarsi sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, la Suprema Corte, richiamando gli enunciati principi, ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario rimettendo le parti innanzi a quest'ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 30 luglio 2021, n. 21961; Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 4 giugno 2020, n. 10577).
Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 marzo 2023 n. 7278 – Presidente D'Ascola; Relatore Crucitti

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio d'appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa a procedimento sommario di cognizione. (Costituzione, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 132, 156, 702 e 702-ter)
La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata avendo il giudice del gravame definito il giudizio in anticipo rispetto al termine concesso all'udienza di comparizione alle parti per il deposito delle memorie difensive; al riguardo, precisa il giudice di legittimità, anche se il procedimento era sommario ex articolo 702 cod. proc. civ. e la corte d'appello non sarebbe stata tenuta a concedere termini per memorie finali e repliche, risulta decisivo osservare che l'attività autorizzata si è tradotta in un supplemento di garanzie difensive, che ciò non era vietato né vi era riconnessa alcuna nullità ex articolo 156 cod. proc. civ. e la stessa corte del merito aveva ritenuto opportuno concedere tali termini, per cui era tenuta a rispettarne la scadenza ed a deliberare una volta completato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 14 marzo 2023 n. 7329 – Presidente Valitutti; Relatore Tricomi

Procedimento civile – Impugnazioni – Notificazione dell'atto di impugnazione – Equipollenza alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – Configurabilità – Condizioni – Impugnazione proposta da una delle parti della causa – Necessità – Impugnazione proposta da un terzo – Idoneità – Esclusione – Principio enunciato con riferimento al rimedio dell'opposizione di terzo. (Cpc, articoli 325, 326, 327, 335 e 404)
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'articolo 325 cod. proc. civ. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione della impugnazione proposta dal terzo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la corte del merito, nel dichiarare inammissibile, per tardiva proposizione, tanto l'appello principale quanto quello incidentale tardivo "ad adiuvandum" proposto dalla odierna ricorrente, aveva omesso di considerare che la notifica per equipollente della sentenza impugnata non poteva estendersi al rimedio dell'opposizione proposta dal terzo, il quale non è stato parte del processo da cui è scaturita la sentenza medesima; infatti, osserva la Corte regolatrice, se è innegabile che il terzo che propone opposizione non mira ad accelerare la formazione del giudicato, ma mira piuttosto ad ottenere l'eliminazione dal mondo giuridico della sentenza pronunciata "inter alios" che contenga una statuizione incompatibile con il suo preteso diritto, allora ritenere che la proposizione di impugnazione ex articolo 404 cod. proc. civ. da parte del terzo possa essere equiparata alla notifica della sentenza impugnata finirebbe per sacrificare irragionevolmente la posizione delle parti processuali e non sarebbe in linea con la "ratio legislativa" sottesa all'articolo 326 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2021, n. 28131; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26427; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26427; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 marzo 2019, n. 6278; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 gennaio 2019, n. 474; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 luglio 2002, n. 11092).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 15 marzo 2023 n. 7448 – Presidente Lombardo; Relatore Mocci

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica d'ufficio – Espletamento di più consulenze tecniche – Ammissibilità – Adesione del giudice alle risultanze di uno degli elaborati prodotti – Motivazione specifica – Necessità – Fattispecie relativa ad appalto di lavori condominiali. (Cpc, articoli 191, 195, 196 e 360)
In tema di consulenza tecnica di ufficio, se lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine ad un professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, – e, "a fortiori" la convocazione del consulente tecnico d'ufficio dei fatti già provati dalle parti medesime – è tuttavia necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze di uno degli elaborati prodotti, non si limiti ad un'adesione acritica ad esse, ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni dell'altro consulente incaricato – ed "a fortiori" dell'ultima integrazione resa dallo stesso consulente – salvo che, aderendo alle ultime risultanze depositate, queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale con considerazioni non specificamente contestaste dalle parti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un Condominio ed il ricorrente appaltatore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest'ultimo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte territoriale, nel quantificare l'importo dovuto a titolo di corrispettivo per l'appalto, aveva aderito acriticamente alle risultanze della prima integrazione peritale, riconoscendo un credito di 20.176, 86 euro, omettendo qualsiasi riferimento alle ragioni che la avevano indotta a disattendere le ultime risultanze dell'ultima integrazione, che aveva invece riconosciuto un residuo dovuto di 25.884,80, oltre IVA, proprio all'esito dell'ulteriore convocazione del consulente d'ufficio nominato disposta dal giudice, che evidentemente non aveva ritenuto satisfattive le conclusioni del precedente supplemento, anche alla luce delle osservazioni svolte dalle parti; la carenza di argomentazioni spendibili sulle mancata adesione alla quantificazione del corrispettivo ancora dovuto dal Condominio sulla scorta dell'ultima integrazione peritale, conclude l'ordinanza in esame, determina il denunziato vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31511; Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 luglio 2021, n. 19372; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 agosto 2013, n. 19572).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 marzo 2023 n. 7593 – Presidente Orilia; Relatore Trapuzzano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 645, 648 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite e successivamente riaffermato in altri successivi arresti, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva confermato la pronuncia di improcedibilità dell'opposizione emessa in primo grado per non avere l'ingiunto, che ne era onerato, instaurato la procedura di mediazione conciliativa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso; il rinvio, osserva il giudice di legittimità, è dovuto in quanto ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone e la stessa parte ricorrente riconosce che il procedimento di mediazione si è concluso prima della successiva udienza fissata dal tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 16 marzo 2023 n. 7728 – Presidente Chiara; Relatore Falabella

Procedimento civile – Difensori – Onorari – Tariffe professionali – D.M. n. 55/2014 – Liquidazione del compenso – Aumento nella misura del 30 per cento – Assistenza prestata dall'avvocato ad un solo soggetto contro più soggetti – Spettanza. (Dm 55/2014, articolo 4)
In tema di onorari di avvocato, l'articolo 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 non si applica nel caso in cui il professionista difenda più parti aventi la stessa posizione processuale ovvero una sola parte contro più parti ma in processi introdotti separatamente e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto il giudice del merito, nel liquidare le spettanze professionali del ricorrente, aveva escluso l'aumento del 30%, sul presupposto che l'invocata disposizione trovava applicazione unicamente quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale e non quando quest'ultimo patrocina le spese di una sola parte processuale nei confronti di più contraddittori). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 novembre 2019, n. 31030).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 marzo 2023 n. 7774 – Presidente Manna; Relatore Giannaccari

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