Amministrativo

Corte conti, Carlino: non limitare la responsabilità erariale - Pnrr, vigilare su mala gestio

Pnrr, non solo la mala gestio connotata da dolo, ma anche la grave negligenza devono essere sanzionate dalla giurisdizione della Corte dei conti

di Francesco Machina Grifeo

"Alla luce dei risultati sinora conseguiti, permangono perplessità sulle norme che hanno previsto limitazioni alla perseguibilità delle condotte gravemente colpose, ancorché produttive di danno e, quindi, pregiudizievoli per gli interessi della collettività". Lo ha detto il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino , nel corso della cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2023 ( la Relazione ) alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, affrontando un tema su cui è tornato molto criticamente anche il Procuratore Generale Canale e su cui invece ha espresso una posizione diversa la presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi.

"Va rilevato – ha aggiunto Carlino - che la limitazione della perseguibilità di tali illeciti non tocca soltanto gli amministratori e i dipendenti pubblici, ma anche i privati sottoposti alla giurisdizione contabile, che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione di programmi di spesa finanziati con pubbliche risorse". Ed occorre evitare che "l'indebolimento della responsabilità erariale possa creare situazioni propizie alla dispersione delle risorse pubbliche, specialmente di quelle legate al PNRR, così determinando un clima favorevole per l'infiltrazione della criminalità organizzata".

"Il Pnrr - ha aggiunto - deve essere una grande occasione di rilancio e di rinnovamento del Paese e nessuno spazio di azione deve essere lasciato al malaffare, e a maggior ragione in ambito finanziario; a tal fine, è necessario che, nelle ipotesi patologiche, non solo la mala gestio connotata da dolo, ma anche la grave negligenza trovino puntuale sanzione nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti".

"Lo sviluppo del Paese – ha proseguito - va conseguito mediante il concreto dispiegarsi dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione, poiché le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi e sanitari, tra i diversi territori, creano ingiustizie e limitano il diritto all'uguaglianza". "È dunque auspicabile un approccio integrato tra PNRR e politiche di coesione, come prospettato nello stesso programma di Governo, con la valorizzazione dei talenti e delle competenze dei cittadini".

Giudizio positivo sull'attività svolta dalla Corte: "Nell'anno appena trascorso la celebrazione dei giudizi di competenza e l'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva sono avvenuti nel rispetto della tempistica prevista dalla legge e con l'impiego sempre più intenso delle tecnologie per la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività". Carlino ha poi affermato che la diffusione di fenomeni corruttivi e di frodi sulle erogazioni pubbliche "rende ancor più necessaria la presenza sul territorio delle Procure regionali, delle Sezioni giurisdizionali e delle Sezioni di controllo della Corte dei conti". "Assumono, in tal senso, significativo rilievo le verifiche svolte dalle Sezioni centrali e regionali di controllo sui fondi comunitari, ivi compresi quelli del PNRR, al fine di monitorare l'impiego delle ingenti risorse provenienti dall'Unione europea, nonché la qualità della spesa e la tempestività della realizzazione dei singoli interventi".

Venendo al nuovo codice degli appalti, il cui schema è stato recentemente trasmesso dal Governo alle Camere, Carlino ha ricordato che "costituisce uno dei traguardi intermedi del PNRR". Ed ha richiamato alcune norme contenute nel codice e nel decreto legislativo n. 149 del 2022 (art. 8, c. 1), le quali prevedono "al fine di rendere meno labile il confine tra colpa lieve e grave, una più puntuale perimetrazione della colpa grave, allineando i contenuti e l'ambito di operatività dell'elemento psicologico della responsabilità amministrativa a quelli di altre figure di responsabilità professionale". "De jure condendo – ha aggiunto -, ritengo che sia proprio quest'ultima la via da perseguire per una riforma del sistema della responsabilità amministrativa, e cioè una più specifica definizione del concetto di colpa grave nonché, limitatamente alle condotte colpose, l'espressa individuazione di forme di parametrazione e riduzione dell'entità del danno, rapportate alle effettive condizioni economiche del responsabile ovvero alla sussistenza di circostanze obiettive che abbiano ostacolato il corretto adempimento degli obblighi di servizio".

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