Civile

Dalla Cassazione le prime indicazioni operative per l'attuazione della riforma del processo civile di legittimità

Nella nota organizzativa della Presidenza si i raccomanda l’utilizzazione di <b>criteri interpretativi uniformi</b> ed <b>omogenei</b> tra tutte le sezioni della Corte, allo scopo di evitare disparità di trattamento

di Aldo Natalini

Da Piazza Cavour le prime indicazioni metodologiche per l’attuazione della riforma del giudizio civile di cassazione introdotta dal Dlgs n. 149/2022 e dell’Ufficio per il processo della Corte di cassazione rinnovato dal coevo Dlgs n. 151/2022 .

La nota della Prima presidenza datata 12 dicembre 2022 – diramata il 13 dicembre a tutti gli uffici della Suprema corte – è il frutto di tre riunioni con i Presidenti titolari delle sezioni civili e prelude a prossimi incontri con la Procura generale e con i rappresentanti dell’Avvocatura per l’aggiornamento dei protocolli a suo tempo sottoscritti.

Si tratta di un documento organizzativo – facente seguito al provvedimento organizzativo degli uffici del processo (Upp) della Corte di Cassazione adottato dalla Prima presidenza qualche giorno fa (vedi decreto n. 141/2022) – ove si raccomanda l’utilizzazione di criteri interpretativi uniformi ed omogenei tra tutte le sezioni della Corte, allo scopo di evitare disparità di trattamento che risulterebbero quanto mai gravi nell’ambito della Corte di legittimità, il cui fine è garantire l'interpretazione uniforme della legge.

 

La “schedatura” del ricorso civile di legittimità

L’odierna nota organizzativa – ai fini della speditezza dei successivi adempimenti di cancelleria – valorizza il contenuto del ricorso per cassazione per come evincibile dalla nota di iscrizione a ruolo e quella di deposito. Si sottolinea a tal fine l’importanza di queste informazioni, predisposte dagli stessi avvocati patrocinanti in cassazione, dalla cui precisione e completezza dipende la corretta e tempestiva assegnazione alla sezione competente tabellarmente e, in definitiva, la celerità delle procedure di assegnazione del ricorso: è «necessario valorizzare queste informazioni e comunicare agli avvocati che sono importanti e pertanto debbono essere fornite con precisione, pena perdite di tempo che nuocciono in primo luogo a loro e ai clienti (es. assegnazione a sezione errata)».

Le informazioni evincibili dalla nota di iscrizione a ruolo (parti, difensori, oggetto, valore della causa, provvedimento impugnato, data di notifica e deposito del ricorso) vengono poi acquisite nel registro SIC e sono eventualmente integrate dalla cancelleria.

Il ricorso per cassazione – che, dopo essere stato notificato, perviene in cancelleria civile centrale di Piazza Cavour, in forma cartacea o digitale (dal 1° gennaio 2023 solo in forma digitale) – rimane “fermo” per un certo periodo in cancelleria, in attesa di controricorso ed eventuale ricorso incidentale; se pervengono questi atti, i relativi dati informativi vengono inseriti nel registro SIC.

Nella compilazione scheda “SIC” viene indicato il “codice” scelto tra quelli elaborati dalla Corte per individuare la materia (i codici, fermi al 2013, sono stati aggiornati e sono collegati ai codici del merito). Il codice indirizza la scelta della sezione civile tabellarmente competente ratione materiae.

In base alle suindicate informazioni il ricorso per cassazione viene trasmesso dalla cancelleria centrale (non più alla Sezione sesta civile), ma direttamente alla sezione competente per materia, tranne quando ricorrano le condizioni previste dall’articolo 374 Cpc.

In ciascuna sezione semplice della Corte, sempre in base ai codici, il fascicolo viene indirizzato all’area di competenza: qui viene lavorato dall’articolazione dell’Ufficio per il processo civile (Upp).

 

I compiti dell’Upp in Cassazione

Ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 151/2022 in Corte di cassazione vi sono due Upp, uno per il civile ed uno per il penale, entrambi diretti e coordinati del Primo Presidente avvalendosi dei magistrati della Corte.

Per il civile, l’Upp della Corte è articolato per sezioni e sub-articolato per aree.

Compito non esclusivo ma fondamentale dell’Upp di area è lo spoglio dei fascicoli civili, attività che culmina nella redazione dell’apposita “scheda” di spoglio che è unica per tutte le sezioni.

Nella scheda – curata dai compilatori addetti all’Upp – sono inseriti dati formali (es. numero di pagine e di motivi del ricorso per cassazione), nonché una sintesi dei motivi, eventualmente in base ai dati fomiti dagli avvocati in applicazione del protocollo sottoscritto con il CNF e l’Avvocatura dello Stato.

La scheda deve contenere l’indicazione del valore “ponderale” del ricorso.

 

I tre binari processuali possibili

Dalla scheda deve risultare l’indicazione del “binario” processuale preferibile tra i tre possibili:

1) sintetica proposta” di definizione del giudizio di legittimità, quando sia ipotizzabile “inammissibilità, improcedibilità, manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto” (articolo 380-bis Cpc);

2) udienza pubblica, quando “la questione di diritto è di particolare rilevanza”, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater Cpc (vedi l’articolo 375, comma 1, Cpc).

3) adunanza camerale in tutti gli altri casi (vedi l’articolo 375, comma 2, Cpc, il quale prevede una serie di ipotesi, l’ultima delle quali, al n. 4-quater, contempla “ogni altro caso in cui [la Corte] non pronuncia in pubblica udienza”).

Le udienze pubbliche sono riservate, per espressa disposizione di legge, alle cause che presentino due requisiti:

- pongano “questioni di diritto

- e siano altresì “di particolare rilevanza”.

Tutto ciò che non presenta i requisiti per l’udienza pubblica e che non sia oggetto di sintetica proposta, deve essere trattato in adunanza camerale.

Nelle adunanze camerali dovranno essere trattate anche le istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, i ricorsi per revocazione ed opposizione di terzo, salvo che la questione di diritto non sia di particolare rilevanza, nel qual caso verranno inseriti in udienza pubblica (articolo 375, secondo comma, nn. 4 e 4-ter, Cpc), nonché – in via esclusiva – le correzioni di errore materiale (articolo 375, comma 2, n. 4-bis, Cpc).


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