Civile

In presenza di circolari poco chiare se il contribuente non versa il tributo può essere dispensato da sanzioni e interessi

Da versare invece il tributo oggetto della pretesa dell'Amministrazione

di Giampaolo Piagnerelli

«La presenza di circolari amministrative ingeneranti un'interpretazione erronea della disciplina tributaria – ancorché non vincolanti, né esimenti dal pagamento del dovuto (imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato) - può tuttavia incidere sull'affidamento del contribuente, così da giustificare la non debenza delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori». Alla base del principio espresso dalla Cassazione (sentenza n. 13289/23), una sas con sede a Massa Carrara, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana il 18 settembre 2018, n. 1612/5/2018. Al contribuente era stato recapitato un avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzione amministrativa per l'omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per l'anno 2009, per l'importo di 2.914,24 euro a titolo di imposta, di 262,28 euro a titolo di interessi moratori e di 874,27 euro a titolo di sanzione amministrativa, per un totale complessivo di 4.079,59 euro. La somma si riferiva a una concessione rilasciata dall'Autorità portuale di Marina di Carrara per un"manufatto ad area scoperta" nel porto di Marina di Carrara. La società nell'appello ha eccepito come sanzioni amministrative e interessi moratori non dovessero essere versati in funzione di circolari amministrative non chiare.

La motivazione degli Ermellin i

Sul punto i Supremi giudici hanno ritenuto che ricorressero almeno tre convergenti evenienze che giustificassero l'eliminazione degli accessori per sanzioni amministrative e interessi moratori sulla base di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 2000, n. 212. Queste evenienze vanno così individuate:

1 ) L'effettiva e manazione negli anni di circolari e risoluzioni evidenzianti il dubbio interpretativo e apparentemente legittimanti il mancato pagamento del tributo regionale qualora ricollegato a canoni concessori stabiliti in via contrattuale e non sulla base dei criteri di legge generali e astratti;

2) Il dato oggettivo della mancata richiesta di pagamento dell'imposta, da parte della Regione Toscana, per moltissimi anni (fino al 2011) dalla sua introduzione con la legge regionale Toscana 30 dicembre 1971 n. 2. Mancata richiesta alla quale avrebbe fatto seguito, già nel 2012, senz'altro l'eliminazione del tributo per l'area portuale richiamata in precedenza (pur non comportante, come già evidenziato, alcun riconoscimento di infondatezza della pretesa da parte dell'amministrazione regionale);

3) La particolare situazione (certamente rilevante perché incidente sulla base imponibile del tributo e sulla sua esigibilità) nella quale venne a trovarsi la ricorrente nella annualità in questione, allorquando la concessione non era stata ancora rilasciata, protraendosi per anni in regime provvisorio e senza la determinazione dell'esatto canone dovuto fino a compimento di quella annualità, oltre che per le annualità successive. Determinazione che sarebbe poi intervenuta, con effetto retroattivo, soltanto con il rilascio della concessione il 17 marzo 2009.

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