Amministrativo

Processo amministrativo, no alla discussione da remoto per "ragioni prudenziali" legate al Covid-19

Stretta della Cga, decreto del 5 gennaio 2022, n. 2, sulle udienze a distanza a causa dell'emergenza sanitaria

di Francesco Machina Grifeo

Mentre gli avvocati amministrativisti continuano a chiedere un'estensione delle udienze da remoto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana arriva una interpretazione restrittiva della possibilità di ricorrere al processo a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

Con la decreto del 5 gennaio 2022, n. 2 (Pres. De Nictolis), la Cga ha infatti stabilito che non è possibile accogliere l'istanza di discussione da remoto della causa semplicemente per ragioni prudenziali legate alla pandemia da covid-19 in corso, essendo invece sempre necessari documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all'udienza.

Con una stringatissima pronuncia i giudici amministrativi hanno ricordato che l'art. 16 comma 5 Dl n. 228 del 2021 ha solo differito al 31 marzo 2022 il termine di scadenza del periodo emergenziale (individuato al 31 dicembre 2021) originariamente fissato dall'art. 7-bis Dl n. 105 del 2021 ma non ne ha modificato i presupposti applicativi.

L'articolo 7-bis "Misure urgenti in materia di processo amministrativo" prevedeva infatti che: "Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

Mentre l'art. 16, co. 5, prevede che: "All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».

Per cui, conclude il decreto, la pandemia da Covid-19 costituisce solo la cornice e l'antefatto storico del citato art. 7-bis, ma non costituisce di per sé sola il suo presupposto applicativo, che esige invece documentati e oggettivi impedimenti dei singoli a partecipare all'udienza, e non la mera preoccupazione soggettiva.

In un intervento sul "Dubbio" di oggi Daniela Anselmi e Federico Smerchinich della Associazione avvocati amministrativisti liguri "Carlo Raggi" – Unaa richiamano l'attenzione sulla inadeguatezza della normativa attuale che non tiene conto per esempio dei casi di quarantena fiduciaria per contatto con soggetti positivi al covid- 19, oppure della "scoperta da parte dell'avvocato di essere positivo solamente a ridosso dell'udienza stessa", così come della "positività improvvisa di magistrati o dipendenti dei tribunali amministrativi e altre ulteriori situazioni eccezionali che non consentono, a legislazione vigente, di svolgere regolarmente un'udienza in presenza". E chiedono di "reintrodurre sino al 31 marzo 2022 l'udienza da remoto come metodo ordinario di trattazione orale delle cause nella giustizia amministrativa". O in alternativa propongono di ricorrere "all'udienza mista, con avvocati o magistrati contestualmente in presenza e/ o collegati da remoto".

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