Civile

Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l'18 e il 22 luglio 2022

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello sono state chiamate a pronunciarsi in tema di sinistri stradali, e conseguenti responsabilità ai fini risarcitori, ripartizione delle spese per la coibentazione dell'edificio condominiale, e infine in tema di corresponsione degli alimenti.
Da parte loro i Tribunali hanno trattato le materie della petizione ereditaria, dell'impugnazione delle delibere assembleari di una srl, del diritto di critica, del contratto autonomo di garanzia, della responsabilità medica, della tutela dei crediti a fronte del sequestro di quote societarie a norma del Codice Antimafia, del subappalto.


CIRCOLAZIONE STRADALE
Circolazione stradale – Sinistri stradali – Presunzione di pari responsabilità

(Cc, articolo 2054)
Osserva la Corte d'Appello di Milano che, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, II, c.c..
Tale presunzione di colpa ha carattere residuale ed opera così soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.
Quando invece sussistono elementi per attribuire la colpa dello scontro ad uno dei conducenti, la prova liberatoria per il superamento della cennata presunzione di cui all'articolo 2054, II, c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto atteso che solo ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno dei conducenti, l'altro è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Conseguentemente, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino ove prevalente, dell'altra parte, deve dimostrare in concreto -anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente -di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.
Corte di Appello di Milano, sezione III, sentenza 19 luglio 2022 n. 2542

CONDOMINIO
Condominio – Cappotto termico – Spese – Ripartizione
(Cc, articoli 1117, 1121, 1123)
La Corte d'Appello di Ancona, nel suo intervento qui in esame, tratta il tema della ripartizione delle spese per l'esecuzione dei lavori di coibentazione (cd. cappotto termico) dell'edificio condominiale.
In punto di diritto si afferma così il principio per il quale tali lavori (unitamente all'installazione di un ponteggio strumentale all'esecuzione dei medesimi), in quanto finalizzati alla coibentazione dell'edificio condominiale ed al miglioramento della sua efficienza energetica, vanno ricompresi tra le opere destinate al vantaggio comune dei proprietari, inclusi quelli dei locali terranei.
Ne consegue che, laddove la realizzazione di detti lavori sia stata deliberata dall'assemblea, trova applicazione l'articolo 1123, I, c.c. secondo cui le spese sono sostenute da tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
Ciò si giustifica in quanto le opere, gli impianti (e/o i manufatti) che, come il cappotto termico sovrapposto sui muri esterni dell'edificio, sono finalizzati alla coibentazione del fabbricato in funzione di protezione dagli agenti termici, vanno ricompresi tra quelli destinati al vantaggio comune e goduti dall'intera collettività condominiale (articolo 1117, n. 3, c.c.), inclusi i proprietari dei locali interrati.
Con la precisazione che la realizzazione di un cappotto termico sulle superfici esterne dell'edificio condominiale, in quanto volta a migliorare l'efficienza energetica dello stesso, non dà luogo ad opera che possa ritenersi suscettibile di utilizzazione separata, agli effetti dell'articolo 1121, I, c.c., né, una volta eseguita, configura una cosa che è destinata a servire i condomini in misura diversa, oppure solo una parte dell'intero fabbricato, sicchè le relative spese possano intendersi da ripartire in proporzione dell'uso o da porre a carico del solo gruppo dei condomini che ne trae utilità.
Corte di Appello di Ancona, sezione II, sentenza 21 luglio 2022 n. 974

ALIMENTI
Alimenti – Stato di bisogno – Sussistenza
(Cc, articoli 433, 438)
La Corte d'Appello di Bari si sofferma in sentenza sull'obbligo di prestare gli alimenti sottolineando così come quello sancito ex articolo 433 c.c. sia un diritto personalissimo ed intrasmissibile, dunque, azionabile unicamente dal soggetto che versa in stato di bisogno.
Di conseguenza a chiedere gli alimenti può essere esclusivamente l'interessato, con la precisazione che il diritto qui in esame sorge solo quando ricorrano i presupposti individuati ex articolo 438 c.c. e, segnatamente, solo quando il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ossia al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, mediante le risorse economiche di cui dispone, né sia in grado di procurarsene altre.
Tale ultima disposizione codicistica, invero, impone al Giudice di valutare, in ordine all'an di tale corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno, sia della impossibilità di mantenersi.
Quale presupposto di legittimità, lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto.
E cioè a dire, la valutazione circa lo stato di bisogno tiene conto non solo dell'entità dei guadagni di cui il soggetto che si assume bisognoso è eventualmente percettore, bensì di tutte le risorse economiche a sua disposizione.
Il diritto agli alimenti, pertanto, è legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, per la mancanza di mezzi insufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
Corte di Appello di Bari, sezione III, sentenza 21 luglio 2022 n. 1207

SUCCESSIONI E DONAZIONI
Petizione ereditaria – Natura giuridica – Finalità
(Cc, articolo 533)
Osserva in sentenza il Tribunale di Sassari come la petizione ereditaria (cd. petitio hereditatis) sia una speciale azione reale concessa all'erede - al di fuori delle altre azioni possessorie e petitorie - con la funzione di ripristinare nell'erede la situazione patrimoniale quale era presso il defunto non incontrando i termini previsti per le azioni possessorie e dispensando oltretutto l'attore dalla cd. probatio diabolica in ordine alla proprietà dei beni che invece caratterizza l'azione di rivendica.
È stato infatti chiarito che la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Se ne è fatta derivare la conseguenza, per un verso, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario, e, per l'altro verso, che è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni,
La petitio hereditatis trova la sua disciplina nell'articolo 533 c.c. e rappresentano suoi elementi costitutivi: a) la legittimazione attiva che spetta all'erede; b) l'oggetto che può essere costituito o dall'intero asse ereditario o solamente da una parte, da un solo bene o da una quota; c) la legittimazione passiva che sorge in capo al convenuto che si trovi nel possesso del bene ereditario di cui parte attrice chiede la restituzione.
Tribunale di Sassari, sezione I, sentenza 18 luglio 2022 n. 781

SOCIETÀ
Società - Delibera assembleare - Impugnazione

Secondo quanto afferma in sentenza il Tribunale di Bari, in tema di controversie in materia di società (s.r.l.) ed impugnazione della delibera assembleare, chi agisce per l'annullamento della stessa ha l'onere di allegare l'esistenza di vizi del procedimento o del contenuto della delibera impugnata che giustifichino la richiesta di annullamento della stessa.
Con riguardo in particolare alla delibera che approvi il bilancio l'attore ha l'onere di allegare le ragioni specifiche che inducano a ritenere che i bilanci approvati siano carenti dei presupposti di veridicità, chiarezza e correttezza e che potrebbero giustificarne la dichiarazione di nullità.
Quindi, incombe sull'attore l'onere della prova relativo tanto alle ragioni che giustifichino in maniera specifica l'eventuale dichiarazione di nullità della delibera di approvazione, quanto alle specifiche poste di bilancio che si assumano violative dei principi di veridicità, chiarezza e correttezza.
Infatti, nell'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio, il socio deve assumere di avere subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ed è, in particolare, onerato della indicazione di quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando poi al Giudice, nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio sulla sussistenza dell'interesse della parte all'impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali.
Si sottolinea così che è principio consolidato quello secondo cui è rilevabile la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi.
Non solo. Precisa ancora il Tribunale che le deliberazioni di una Srl possono essere impugnate quando sono invalide, dovendosi distinguere tra "nullità" e "annullabilità" delle delibere: nello specifico, sono annullabili le deliberazioni assunte in violazione di regole legali e di norme statutarie, mentre sono nulle le deliberazioni adottate in mancanza di convocazione, in mancanza di un verbale regolarmente redatto, oltre che con un oggetto impossibile o illecito.
Tribunale di Bari, sezione specializzata Imprese, sentenza 19 luglio 2022 n. 2921

DIRITTO DI CRITICA
Diritto di critica – Presupposti
(Costituzione, articolo 21; Cp, articolo 51)
L'adito Tribunale di Milano osserva in sentenza che, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argumenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (articolo 21 Cost.; articolo 51 c.p.).
Con la precisazione che, in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive.
Quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, dovendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.
Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica.
Tribunale di Milano, sezione I, sentenza 19 luglio 2022 n. 6374

CONTRATTI
Contratto autonomo di garanzia – Natura giuridica – Finalità
(Cc, articolo 1322)
Osserva in sentenza il Tribunale di Bologna come il contratto autonomo di garanzia (espressione dell'autonomia negoziale ex articolo 1322 c.c.) permetta al creditore di tutelarsi rispetto a un rischio fondamentale: quello del rifiuto di pagamento e/o insolvenza del debitore.
Per far fronte a tale inconvenienza, il garante (che generalmente è o una banca o una compagnia assicurativa), operando su ordine del debitore della prestazione principale, si impegna a versare al beneficiario, il creditore garantito, l'importo stabilito alla sola condizione che la controparte gliene faccia richiesta, pattuendo che il garante rinunci formalmente e preventivamente ad opporgli qualsivoglia eccezione.
Tale condizione deriva dal fatto che l'obbligazione assunta dal garante ha carattere autonomo rispetto al debito dell'obbligato principale verso il creditore (essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore).
Si è così precisato che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, escluso il caso in cui vi sia un'evidente discrasia dell'intero contenuto della convenzione negoziale rispetto al contratto autonomo di garanzia.
Nel momento in cui il garante versa l'importo a seguito dell'escussione del beneficiario della polizza, questi ha diritto di rivalsa nei confronti del mandante. Quest'ultimo, se il pagamento non è dovuto, potrà contare sull'azione di ripetizione nei confronti del creditore che abbia escusso il pagamento senza averne diritto.
In forza dell'autonomia di tale garanzia, neanche il garante potrà opporre circostanze di fatto o eccezioni inerenti al rapporto principale, ma potrà esclusivamente contestare al beneficiario eventuali condotte immediatamente abusive o fraudolente, valutate in chiave oggettiva. Non solo, per evitare l'escussione, il garante deve fornire anche un apparato probatorio pronto e immediato.
È il caso del c.d. exceptio doli generalis, eccezione che accorda alle parti contraenti la possibilità di opporsi all'altrui pretesa o eccezione che, sebbene in astratto fondata, sia in concreto espressione dell'esercizio doloso o scorretto di un diritto, non finalizzato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.
Tribunale di Bologna, sezione II, sentenza 20 luglio 2022 n. 1992

RESPONSABILITÀ SANITARIA
Responsabilità sanitaria – Medico – Diligenza
(Cc, articolo 1176)
Secondo il Tribunale di Napoli, in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, le conseguenze scaturenti dalla natura contrattuale della responsabilità sanitaria sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore.
La figura dei terzi protetti dal contratto ha un campo di applicazione che deve essere circoscritto - nell'ambito della responsabilità medica - al solo sottosistema in cui vengono in rilievo i "wrongful birth damages", sicché al di fuori di queste ipotesi l'azione per perdita/lesione del rapporto parentale è di natura solo aquiliana.
In ogni caso, il medico, che opera all'interno di una struttura sanitaria, poiché svolge un'attività a contenuto professionale, è tenuto nell'adempimento delle proprie obbligazioni, non già alla diligenza generica del buon padre di famiglia, bensì a quella più accurata e specifica del debitore qualificato, come prescrive l'art. 1176, II, c.c.; ciò comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro insieme, costituiscono la conoscenza della professione medica.
Quanto al profilo inerente al grado di colpa di cui il medico deve rispondere si consideri che il disposto dell'art. 2236 c.c. va interpretato nel senso che la limitazione di responsabilità alle sole ipotesi di dolo e colpa grave non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi che richiedono la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (perché trascendono la preparazione media o non ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare).
Tribunale di Napoli, sezione VIII, sentenza 21 luglio 20229 n. 7339

TUTELA DEL CREDITO
Tutela del credito – Sequestro preventivo – Procedura
(Dlgs 6 settembre 2011, n. 159)
Il Tribunale di Reggio Calabria si sofferma in sentenza sulla corretta esegesi dell'articolo 52 Dlgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) che detta la disciplina positiva per la tutela dei terzi creditori, e segnatamente per i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro (in sede di applicazione di misure di prevenzione), nonché per i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro.
Tale quadro normativo delinea una specifica procedura che, volta a rendere possibile la soddisfazione dei creditori, prescrive, però, al fine di tutelare l'interesse pubblico, il previo accertamento ad opera del Giudice delegato, oltreché dell'esistenza del credito, anche della circostanza che lo stesso non fosse strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto od il reimpiego o che, comunque, il creditore ignorasse in buona fede tale nesso di strumentalità.
Se per procedersi al soddisfacimento del credito è necessario verificare o il mancato collegamento tra l'attività illecita ed il credito vantato, o la buona fede del creditore, allora non potrà che essere il Giudice delegato, secondo la disciplina prevista dal Codice Antimafia, a porre in essere tale vaglio.
Pertanto, il credito vantato nei confronti di società sottoposta a sequestro in sede di applicazione di misure di prevenzione potrà essere fatto valere soltanto secondo le modalità indicate dal Codice Antimafia e non secondo le procedure ordinarie, in quanto l'interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia deve in ogni caso essere soddisfatto, seppur con pregiudizio per il terzo titolare di un diritto di credito nei confronti della predetta società.
Con la precisazione secondo cui, nel caso di sequestro di parte delle quote e non dell'intero complesso aziendale o dell'intero patrimonio sociale, conservando la società la propria personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, i creditori non hanno l'onere di attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli articoli 52 e ss. Codice Antimafia. Onere che scatta, invece, nel caso di sequestro dell'intero patrimonio sociale, recte della totalità delle quote.
Tribunale di Reggio Calabria, sezione I, sentenza 21 luglio 2022 n. 901

APPALTO
Appalto – Subappalto – Rapporti
(Cc, articoli 1667, 1668, 1670)
Secondo il Tribunale di Torino la natura di contratto derivato, o subcontratto, del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto.
Trovano così applicazione, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve; b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva; c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.
Non solo. L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'articolo 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore, che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.
La denuncia eventualmente effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo della comunicazione effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato.
Tribunale di Torino, sezione III, sentenza 21 luglio 2022 n. 3228

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