Penale

Frodi carosello e dolo di evasione in presenza di Amministratori di diritto e di fatto

L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione dei reati cui la stessa è finalizzata

di Paolo Comuzzi

Con la decisione del giorno 10.5.2023 n. 19609 la Corte di Cassazione penale conferma, senza dubbio alcuno, la custodia cautelare in carcere per gli amministratori di diverse società i quali avevano strutturato un meccanismo (certamente fraudolento) caratterizzato da una progressione di condotte poste in essere mediante l'uso strumentale della disciplina fiscale di favore accordata ai c.d. esportatori abituali.

Tralasciando gli aspetti connessi alla custodia cautelare in carcere diciamo che la decisione che qui si commenta è interessante considerato che nelle motivazioni, i giudici di legittimità si soffermano sull'elemento soggettivo richiesto sia per la contestazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), sia per i reati fiscali strumentali alla frode (artt. 5, 8 e 11 del DLgs. 74/2000).

Andando nei dettagli diciamo che il soggetto che ricorre per Cassazione formula considerazioni critiche sulla decisione del Tribunale del riesame di Venezia che "…ha confermato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari che aveva applicato nei confronti dei ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere per reati tributari (artt. 5, 8 e 11 DLgs. 10 marzo 2000, n. 74) e nei confronti dell'O. e dell'E. anche per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) …".

In maggior dettaglio possiamo dare conto che il ricorrente indica che "…debba ritenersi erronea, in diritto, l'attribuzione del ruolo di gestore della Alfa e della Beta, in quanto l'attività di asserito reclutamento delle "teste di legno" e l'ausilio materiale offerto al coindagato P. in occasione delle trasferte in S., presso lo studio notarile L., mal si concilierebbero con il concetto di esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri, od anche uno solo di essi, tipici e inerenti alla qualifica o alla funzione di un amministratore di fatto di una S.r.l. Deduce che, nell'ordinanza genetica, non sono stati indicati il ruolo e le attività dell'E. nelle fasi in cui le due aziende avrebbero realizzato le attività commerciali e il trasferimento di liquidità funzionali a realizzare la frode fiscale …".

Sempre il ricorrente fa notare che "…rispetto alla contestazione di cui all'articolo 5 decreto legislativo n. 74 del 2000, in disparte gli interrogativi da porsi circa l'analisi della posizione del ricorrente, e quand'anche si volesse ritenere che egli fosse stato consapevole della finalità illecita che i correi intendevano perseguire, tanto non basterebbe certo a giustificare la sua corresponsabilità, a titolo di concorso nel reato di omessa dichiarazione, perché si sarebbe dovuto accertare il suo contributo causale penalmente rilevante rispetto allo specifico reato.
E questo contributo non poteva certo ritenersi integrato per aver accompagnato il P. a sottoscrivere un atto di cessione di quote …" e prosegue affermando anche che "… quanto poi alla violazione dell'articolo 8 decreto legislativo n. 74 del 2000 … l'ordinanza impugnata ha ricostruito la gravità indiziaria in ragione della ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio, circostanza che, di per sé, ad avviso del tribunale veneziano, varrebbe a comprovare anche la responsabilità per i delitti fine, ove accertata la consapevolezza dello scopo che l'associazione intendeva perseguire …".

Infine l'istante afferma anche che "… quanto, infine, alla violazione dell'articolo 11 decreto legislativo n. 74 del 2000, sarebbe mancata, ad avviso del ricorrente, una doverosa verifica circa l'esistenza di elementi indiziari gravi che avrebbero consentito di affermare l'esistenza ,… , del necessario dolo di concorso. Attesa l'indeterminatezza della norma in tema di condotta illecita, infatti, l'elemento soggettivo assume un ruolo centrale nella selezione degli episodi meritevoli di rilievo penale …".

La Corte di Cassazione formula considerazioni che vanno a contrastare quanto asserito dal ricorrente e possiamo riassumere queste considerazioni secondo quanto portato nel seguito:

• in primo luogo i giudici affermano che "…il contributo, in qualsiasi modo offerto nel corso della vita di una società cd. "cartiera", votata alla realizzazione di frodi carosello, comporta, da parte dell'agente, la consapevolezza, anche se delineata nelle linee essenziali e cronologicamente determinate in relazione agli anni di imposta rispetto ai quali le frodi sono realizzate, dell'apporto recato a coloro che sono tenuti ad osservare gli adempimenti fiscali o a non alterare la veridicità delle operazioni fiscalmente rilevanti, rappresentando l'omessa dichiarazione e la frode fiscale lo sviluppo ampiamente prevedibile del meccanismo fraudolento creato e supportato in funzione dell'esistenza stessa della struttura associativa …":;

• in secondo luogo il collegio indica senza alcun dubbio che "… il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione (Cass. Sez. 2, n. 32901 del 9.5.2007) …";

• in terzo luogo la Corte chiarisce in modo esplicito che "…l'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione dei reati cui la stessa è finalizzata, ne consegue che mentre la responsabilità per i reati - fine richiede la prova che l'associato abbia materialmente o moralmente dato un obiettivo contributo alla realizzazione degli stessi (ipotesi, come detto, comunque sussistente nel caso di specie), al contrario per i reati strumentali, connaturati alla esistenza stessa dell'associazione in quanto "mezzi" per l'attuazione del programma criminoso cui è finalizzato il vincolo associativo, la responsabilità degli associati prescinde dalla effettiva partecipazione materiale agli stessi ma si basa sulla affectio societatis, e cioè sulla adesione alla realizzazione del comune scopo criminoso che richiede una predisposizione comune di mezzi necessari per l'attuazione del programma, e postula quindi la consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di concorrere alla predisposizione di tali mezzi. E pertanto non si tratta di responsabilità oggettiva ma di responsabilità del singolo associato per fatto proprio, sorretto dalla coscienza e volontà di partecipare alla commissione del predetto reato "strumentale" (Cass. Sez. 2, n. 32901 del 9.5.2007) …";

• in quarto luogo la Cassazione stabilisce che "…risponde del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (Cass. Sez. 3, n. 38780 del 14.5.2015), ossia il dolo specifico che, nei reati tributari eli cui agli artt. 5 ed 8 DLgs. n. 74 del 2000, è integrato, in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, quando l'esistenza può essere desunta dal complesso dei rapporti intercorrenti tra l'amministratore di diritto e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. (Cass. Sez. 3, n. 2570 del 28.8.2018) …".

Si tratta di una decisione che nelle sue linee essenziali è certamente condivisibile e che possiamo assumere come un valido precedente.

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