Civile

Cessione d'azienda e agevolazioni fiscali relative alla piccola proprietà contadina (PPC)

La legislazione relativa alla piccola proprietà contadina (PPC) ha la finalità di incentivare la formazione, l'espansione e l'accorpamento delle piccole realtà agrarie prevedendo, in costanza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi che gli acquisti di terreni agricoli, immobili e le relative pertinenze beneficino di una fiscalità indiretta di vantaggio

di Alessandro Buroni*

La cessione d'azienda a titolo oneroso, costituita da terreni e relative pertinenze, posta in essere a favore di un imprenditore agricolo professionale (IAP), è assoggettata ad imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed ad imposta catastale nella misura dell'uno per cento ex art. 2, comma 4-bis del D.L. n. 194/2009 (conv. in L. n. 25 del 2010) (Cass. civ., Sez. V, Ord., 16/07/2020, n. 15157)

La legislazione relativa alla piccola proprietà contadina (PPC) ha la finalità di incentivare la formazione, l'espansione e l'accorpamento delle piccole realtà agrarie prevedendo, in costanza di determinati presupposti soggettivi ed oggettivi che gli acquisti di terreni agricoli, immobili e le relative pertinenze beneficino di una fiscalità indiretta di vantaggio

.Il presupposto soggettivo ex artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 99/2004, circoscrive il beneficio agli acquisti di terreni e relative pertinenze posti in essere da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP), individuali o collettivi, iscritti nella rispettiva sezione previdenziale ed assistenziale dell'INPS.

Il presupposto oggettivo previsto dall'art. 2, comma 4 bis, D.L. n. 194/2009 (conv. in L. n. 25/ 2010) precisa come possano essere oggetto di agevolazione "gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti".

Per sterilizzare l'eventuale intento speculativo degli acquirenti, questi devono condurre direttamente i terreni per almeno cinque anni e per il medesimo periodo, il compendio agricolo acquisito non può essere ceduto dal proprietario. Qualora una di tali condizioni venga meno entro cinque anni dall'atto di trasferimento, l'acquirente decadrà dai benefici fiscali. In conseguenza dell'esclusione dalle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà contadina, l'Amministrazione Finanziaria procederà all'applicazione in misura proporzionale dell'imposta di registro sul valore ascritto all'immobile oggetto di compravendita.

La giurisprudenza di legittimità è stata chiamata ad esprimersi a fronte di un'interpretazione particolarmente restrittiva operata dall'Amministrazione Finanziaria, volta a circoscrivere il concetto di "trasferimento a titolo oneroso".

In particolare l'Amministrazione ritenendo tassativa l'elencazione degli atti giuridici fornita dalla norma, tende a disconoscere i vantaggi fiscali previsti dalla disciplina qualora, il trasferimento di terreni e soprattutto delle relative pertinenze avvenga a seguito di operazioni contrattuali che, pur raggiungendo il medesimo risultato giuridico non sono formalmente incluse nell'elencazione fornita dal legislatore.

Alla luce di tale premessa, la Suprema Corte di recente ha di recente espresso un importante principio circa la compatibilità tra l'istituto della cessione d'azienda agricola e la riduzione della fiscalità indiretta, prevista dalla disciplina relativa alla piccola proprietà contadina (Cass. civ., Sez. V, Ord., 16/07/2020, n. 15157).

Il ragionamento operato dalla Corte prende le mosse dall'interpretazione dell'art. 1, L. n. 604/1954, previgente regolatrice della materia, incentrata sulla figura del coltivatore diretto. Detta norma prevedeva un elencazione di atti indicati nominativamente definiti "atti inerenti" finalizzati "alla formazione o… all'arrotondamento della piccola proprietà contadina". Dal tenore letterale con cui la norma è stata formulata emerge chiaramente la ratio della stessa. Secondo la lettura fornita dalla Corte, la finalità resa palese dal legislatore è quella di non escludere dal beneficio fiscale alcun atto che sia finalizzato al trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Pertanto la nozione di "atti inerenti" alla formazione della piccola proprietà contadina deve ritenersi inclusiva di tutti gli atti idonei, diretti a tale scopo.Mutatis muntandis pedissequo ragionamento è stato svolto dalle Corte in riferimento all'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 (conv. in Legge n. 25/2010) norma che ha riformulato i benefici fiscali relativi alla piccola proprietà contadina. Il fulcro del precetto è rinvenibile nel presupposto oggettivo che si realizza attraverso "atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti".

Anche in tale circostanza, non assume rilievo lo strumento contrattuale concretamente posto in essere per realizzare l'effetto traslativo contemplato. La Corte operando un'interpretazione costituzionalmente orientata, vista la ratio della norma, nega che l'elencazione fornita debba valutarsi di natura tassativa, al contrario deve ritenersi che la disposizione includa tutti gli atti che comportino il trasferimento di diritti reali su beni immobili (Cass. civ., Sez. V, Ord., 16/07/2020, n. 15157, cit.).

Alla luce del principio appena espresso non può negarsi come l'effetto della cessione d'azienda sia il trasferimento dei beni che la compongono, ivi inclusi gli immobili, nella fattispecie terreni, fabbricati e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti. A queste condizioni deve ritenersi che anche la cessione d'azienda debba essere incluso tra gli atti suscettibili di essere ricondotti all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione fiscale, conseguentemente scontare l'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e l'imposta catastale nella misura dell'uno per cento

A fortiori sulla base di circostanze di fatto del tutto analoghe a quelle che precedono, è stato riconosciuto identico beneficio fiscale anche alla cessione a titolo oneroso di un ramo di azienda agricola comprensivo di terreni e relative pertinenze (Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/06/2021, n. 15987).

Per concludere al ricorrere di tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, i benefici per il trasferimento di terreni agricoli e loro pertinenze, considerata la portata ampia e non tassativa della norma agevolativa ex art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009 (conv. in L. n. 25/2010) e avuto riguardo alla sottesa ratio legis, spettano anche nel caso in cui il trasferimento avvenga in conseguenza di cessione di azienda a titolo oneroso.

*di Alessandro Buroni, Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale School University Foundation

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