Famiglia

Mandato circoscritto e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica

Con il nuovo rito unificato novità in arrivo dal 30 giugno 2023

di Giorgio Vaccaro

La riforma del processo civile (legge delega 206/2021, attuata dal decreto legislativo 149/2022) introduce una serie di novità nel campo della disciplina generale della consulenza tecnica d’ufficio e, in particolare, per il suo utilizzo nel processo di famiglia.

Intanto, la legge 206/2021 (articolo 1, comma 34) è intervenuta, con norme in vigore dallo scorso 22 giugno, sulle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, inserendo, tra le categorie che devono sempre essere comprese nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale, quelle «della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense». In questi casi, «la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti : 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

Inoltre, il decreto legislativo 149/2022 ha inserito, nel libro II del Codice di procedura civile, il titolo IV-bis, dedicato al nuovo procedimento unico in materia di persone, minorenni e famiglie, che sarà operativo dal 30 giugno 2023. Qui (articolo 473-bis.25) si chiarisce che il giudice, quando dispone una Ctu, «precisa l’oggetto dell’incarico», mentre è fatto obbligo al consulente di porre in essere «le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti» solo «nei limiti in cui hanno a oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali». Inoltre, la norma raccomanda che le perizie siano «fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica». Diventa inoltre possibile (articolo 473-bis.26) nominare un coordinatore familiare «su istanza congiunta delle parti». Viene anche regolato (articolo 473-bis.27) l’intervento dei servizi sociali nei procedimenti a tutela dei minori: il giudice deve indicare «in modo specifico l’attività a essi demandata» e fissare i termini entro cui i servizi sociali devono depositare una relazione periodica sull’attività svolta. Le parti potranno depositare memorie e «prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto» dai servizi sociali.

Si precisa infine (articolo 473-bis.44) che, nel contesto degli accertamenti in tema di violenza domestica o di genere, il giudice, se nomina un Ctu, deve sceglierlo «tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica o di genere», ma non vengono specificati i criteri per attestare questa specializzazione.

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