Penale

Nel diritto internazionale il ne bis in idem è derogabile

Il divieto di doppio giudizio ha un valore di natura solo tendenziale

di Giovanni Negri

Il ne bis in idem, il principio giuridico che esclude due processi penali per i medesimi fatti, non rappresenta un dogma né una consuetudine di diritto internazionale, piuttosto, come affermato dalla Corte costituzionale, «un principio tendenziale cui si ispira oggi l’ordinamento internazionale».

Per questo, una volta affermata la giurisdizione nazionale sulla base delle norme di diritto interno, la magistratura italiana può procedere nei confronti di un cittadino straniero già giudicato in patria, a meno che non esista una convenzione specifica tra Stati.

A puntualizzare natura e limiti del ne bis in idem è ora la Cassazione, con la sentenza 32932 della Prima sezione penale, depositata ieri, con la quale è stato giudicato infondato il ricorso di un cittadino albanese condannato dalla Corte d’assise d’appello per i reati di omicidio volontario e tentato omicidio.

La Cassazione ricorda che la Consulta ha sottolineato come l’ordinamento italiano si ispira ai principi di territorialità e obbligatorietà della legge penale, sulla base dei quali è possibile rinnovare in Italia il giudizio, indipendentemente dall’esito del processo già svolto all’estero, aprendo quindi alla possibilità di un nuovo giudizio anche in caso di precedente assoluzione.

Una posizione che non è incrinata, avverte la Cassazione, dalla evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha condotto al riconoscimento nel più limitato contesto dell’Unione europea del principio del ne bis in idem.

Decisiva in questo senso la Carta di Nizza, proclamata una prima volta nel 200 e poi, in versione allargata, nel 2007, con la quale il divieto a un doppio giudizio si consolida ulteriormente sino a diventare un vero e proprio diritto a tutela dell’imputato.

E allora, quanto ad ambiti di operatività, il principio del ne bis in idem è articolato:

- nel diritto interno dalla Corte costituzionale come principio generale riconducibile, non essendo espressamente previsto, agli articoli 24 e 11 della Costituzione;

- nel diritto internazionale come principio tendenziale, ma non generale, accertata la tuttora forte differenza nella valutazione dei medesimi fatti da parte di diversi ordinamenti giuridici;

- nel diritto dell’Unione europea come principio generale, suscettibile quindi di pieno riconoscimento nell’ordinamento interno sulla base della valorizzazione del percorso di cooperazione internazionale tra gli Stati membri.

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