Penale

Nuove indagini preliminari senza efficacia retroattiva

Queste le indicazioni nella relazione sulla riforma Cartabia dell'ufficio del Massimario della Cassazione

di Giovanni Negri

La nuova disciplina delle indagini preliminari non si applica ai procedimenti in corso, e le nuove condizioni di procedibilità per alcuni reati non devono avere come immediata conseguenza la scarcerazione di chi è soggetto a misura cautelare. Queste le indicazioni che arrivano, su due punti capitali, dalla Cassazione sul regime transitorio della riforma Cartabia del processo penale. Si tratta di due elementi che sono stati alla base della decisione del Governo Meloni di rinviare l’entrata in vigore della riforma al 30 dicembre e sui quali ora la Cassazione fornisce un orientamento agli uffici giudiziari .

Sul fronte delle indagini preliminari, dove la riforma interviene in maniera assai significativa sulla durata, sulla proroga, sui rimedi per l’inerzia della pubblica accusa, la Cassazione si confronta con la canonica regola del tempus regit actum per concluderne che, nel caso di fattispecie complesse, nelle quali il compimento dell’atto e i suoi effetti si protraggono nel tempo, la sua applicazione «rischierebbe di condurre a esiti irragionevoli se dovesse giustificare la soluzione favorevole all’immediata applicazione del novum».

Basti pensare alle soluzioni contro la stasi dei procedimenti che, se di immeidata applicazione, avrebbe un impatto molto rilevante sugli atti d’indagine compiuti precedentemente sulla base delle vecchie regole, rendendoli sanzionabili sulla base del nuovo meccanismo. In questo modo si determinerebbe una retroattività della nuova disciplina che va esclusa, se non espressamente prevista dal legislatore.

Il sistema così, al di là degli effetti di possibile paralisi delle Procure per l’immediata applicazione della riforma a procedimenti che risulteranno già scaduti al 30 dicembre, deve essere letto coerentemente, conclude la Cassazione, nel suo complesso, e quindi non potrebbe applicarsi se non ai nuovi fascicoli iscritti dopo quella data.

Inedita è poi, avverte la Cassazione, la questione relativa alla nuova condizione di procedibilità a querela per alcuni reati (in testa molte ipotesi di furto aggravato ora procedibili d’ufficio), e al suo impatto sulle misure cautelari in corso al 30 dicembre: da sciogliere c’è il nodo dell’immediata applicazione, con conseguente scarcerazione, oppure della conservazione della misura in attesa delle decisioni della parte lesa dal reato. Va infatti ricordato che la parte offesa, sulla base della disciplina transitoria già delineata, avrà a disposizione tre mesi di tempo per proporre querela a fare data dal 30 dicembre per i reati commessi anteriormente.

Il Massimario intanto osserva che una buona prassi operativa degli uffici giudiziari potrebbe essere quella di sfruttare lo slittamento di alcune settimane dell’entrata in vigore della riforma, anticipando gli adempimenti informativi che saranno richiesti a partire dal 30 dicembre, procedendo già, via via che saranno iscritti procedimenti per reati destinati a divenire procedibili a querela, «ad interloquire con le persone offese interessate in ordine alla loro volontà querelatoria, “incartando” immediatamente l’eventuale loro volontà punitiva in vista di una richiesta di misura cautelare o rispetto a quelle già in essere».

Comunque, al netto di eventuali correttivi che potrebbero essere introdotti per meglio chiarire questo passaggio, nella fase di conversione del decreto legge, «in questo “limbo di procedibilità” che si creerà dal 31 dicembre 2022 fino alla scadenza del termine delle procedure informative ex articolo 85, la misura dovrebbe dunque essere mantenuta, ferme le esigenze cautelari ex articolo 274 Codice di procedura penale, potendo essere revocata ex articolo 299 Codice di procedura penale solo all’esito dell’acquisita e definitiva volontà non querelatoria».

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