Amministrativo

Magistrati onorari, no alla proroga fino a 70 anni per chi è già cessato

Lo ha chiarito il Tar Napoli, sezione I, sentenza 30 maggio 2022, n. 3647 (Pres. Salamone, Est. Palliggiano) respingendo il ricorso di un Vpo di Nola e confermando la locale giurisdizione amministrativa

di Francesco Machina Grifeo

Il Tar Napoli, sentenza n. 3647, detta una serie di principi in materia di cessazione dal servizio e dei diritti dei magistrati onorari. Secondo il Tribunale – che ha rigettato il ricorso di un vice procuratore onorario contro la nota del ministero della Giustizia che gli comunicava la cessazione automatica dall'incarico una volta raggiunto il sessantottesimo anno di età - non è percorribile la strada della conferma dell'incarico fino al settantesimo anno d'età da parte di coloro il cui rapporto di servizio si sia esaurito prima dell'entrata in vigore della legge n. 234/2021.

Ma andiamo per ordine. Per prima cosa la decisione individua la differenza tra la magistratura cosiddetta togata e quella onoraria "più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento che trova fondamento nell'art. 106 della Costituzione". I due rapporti, di pubblico impiego ed onorario, prosegue il Tribunale, si distinguono per i seguenti principali aspetti:

a) il pubblico impiegato è selezionato tramite pubblico concorso, secondo una valutazione di carattere tecnico-discrezionale; il funzionario onorario è individuato sulla base di una scelta politico-discrezionale, senza intenti propriamente selettivi;
b)
il pubblico impiegato è inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, il funzionario onorario ha con questa solo un rapporto funzionale ed individuale, connesso all'incarico da svolgere;
c)
il pubblico impiegato soggiace allo "Statuto" del pubblico impiego, come disciplinato principalmente dal Dlgs 165/2001 e dai regolamenti di settore;
d)
il funzionario onorario deve attenersi esclusivamente alla disciplina contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico, il quale fonda ed esaurisce il rapporto;
e)
il pubblico impiegato ha un rapporto d'impiego di durata tendenzialmente a tempo indeterminato; il funzionario onorario ha un rapporto a termine con possibilità di rinnovo.

Tornando alla questione della cessazione dal servizio, il Tar ricorda che l'articolo 1, comma 629, della legge n. 234/2021, nello stabilire che "I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età", rende di fatto "non ipotizzabile la possibilità di accedere alla conferma dell'incarico onorario fino al compimento del settantesimo anno d'età da parte dei magistrati onorari, il cui rapporto di servizio si sia già esaurito prima dell'entrata in vigore della novella legislativa". La disposizione, dunque, giova ribadirlo, non trova applicazione nei confronti di coloro che siano già cessati, alla data di entrata in vigore della legge dalla carica di VPO (la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo).

Passando poi alla seconda doglianza relativa alla presunta incompetenza del Tar Napoli, la sentenza afferma che rientra nella giurisdizione amministrativa (in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati), la controversia avente ad oggetto la domanda di un vice procuratore onorario, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con ilministero della Giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai Magistrati togati e per l'inserimento nell'organizzazione di un ufficio di Procura.

Mentre l'articolo 135 comma 1 lettera a) Cpa, nell'attribuire la competenza funzionale al Tar Lazio, sede di Roma, a conoscere "le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'art. 17, primo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195" (la legge attiene specificamente al funzionamento del CSM ed ai provvedimenti adottati) introduce una norma di carattere speciale, derogatoria di quella generale, in quanto tale insuscettibile di applicazione, oltre la fattispecie normativa espressamente richiamata.

Infine, la normativa comunitaria richiamata dalla ricorrente (in specie, le direttive 1999/70/CE e 1997/81/CE) non può trovare applicazione nel caso controverso, riguardando non i funzionari onorari ma i lavoratori subordinati, e quindi due situazioni ben distinte e non omologabili sul piano disciplinare.

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