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Infortunio in condominio: l’imprevedibilità limita la responsabilità

L’olio sul pianerottolo è evento che il custode non può prevedere

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di Fabrizio Plagenza

Responsabilità da cosa in custodia ex articolo 2051 del Codice civile al centro della sentenza 959/2022 del Tribunale di Terni. Il caso riguardava un signore «scivolato su una sostanza liquida non identificata posta sul pavimento subito fuori l’ascensore dello stabile condominiale», subendo la frattura del femore destro. Per tale motivo, chiedeva un cospicuo risarcimento al condominio, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile o, in subordine, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile. La questione viene affrontata dal Tribunale di Terni, partendo dal presupposto che, se è vero che con riguardo ai beni comuni è il condominio, in persona del suo amministratore, a dover vigilare sul relativo stato di manutenzione, essendone custode (Tribunale di Pisa, sentenza 1462/2022), possono verificarsi elementi accidentali che interrompono quel nesso di causalità.

Il fondamento della responsabilità ex articolo 2051 Codice civile si afferma sulla sola base del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, «senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza», in quanto la nozione di custodia considerata dalla norma non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Nel caso di specie risultava certo che «la caduta non era stata causata da un malfunzionamento dell’ascensore ma era stata provocata dalla presenza di una sostanza liquida oleosa posta vicino alla porta scorrevole dell’ascensore». Un evento che il custode non poteva prevedere.

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