Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 9 ed il 13 gennaio 2023

di Federico Ciaccafava


Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) revocazione, errore di fatto e sentenza della Corte di cassazione; (ii) spese processuali, modifica e giudizio di appello; (iii) termini per deposito comparse conclusionali e memorie e nullità della sentenza; (iv) decreto ingiuntivo, accordo transattivo e tutela del debitore ingiunto; (v) servizio postale e prova del perfezionamento del procedimento notificatorio; (vi) equa riparazione, riduzione della misura dell'indennizzo e procedure concorsuali; (vii) appello, motivi di gravame e sospensione del giudizio; (viii) esecuzione in forma specifica di preliminare, comunione legale e litisconsorzio necessario.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 287/2023
L'ordinanza ribadisce che, in sede di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non ricorre errore di fatto revocatorio ex articolo 395, n. 4, c.p.c. ove la Corte medesima, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 335/2023
Cassando la sentenza impugnata, la pronuncia riafferma che, in caso di conferma della sentenza impugnata nel giudizio di appello, la decisione sulle spese processuali può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.

SENTENZACassazione n. 369/2023
La pronuncia ribadisce che la decisione della controversia senza assegnazione da parte del giudice alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica o senza attendere la loro scadenza determina di per sé la nullità della sentenza per avere impedito lo svolgimento, con completezza, del diritto di difesa.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 372/2023
La decisione, cassando la sentenza impugnata, afferma che, ove dopo la notifica del decreto ingiuntivo, intervenga tra le parti un accordo transattivo contenente l'espressa rinuncia del creditore ingiungente ad azionare il titolo esecutivo, il rimedio con cui il debitore ingiunto può far valere il fatto estintivo del credito, integrato dalla transazione, è costituito dall'opposizione al decreto ingiuntivo (articolo 645 c.p.c.) e non già dall'opposizione all'esecuzione (articolo 615 c.p.c.).

NOTIFICAZIONICassazione n. 531/2023
L'ordinanza, applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite per dirimere un contrasto giurisprudenziale, riafferma che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articoli 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

EQUA RIPARAZIONE Cassazione n. 734/2023
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che la riduzione prevista dall'articolo 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 89/2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 891/2023
La decisione afferma l'ammissibilità del gravame con cui l'appellante si sia limitato a dedurre, quale vizio di impugnazione, la sola mancata sospensione del giudizio di primo grado.

LITISCONSORZIO NECESSARIO Cassazione n. 904/2023
L'ordinanza riafferma che in tema di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 383, comma 3, c.p.c.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Revocazione – Motivi – Errore di fatto – Sentenza della Corte di cassazione – Presupposti – Omessa descrizione di un motivo di ricorso poi valutato e deciso – Rilevanza ai fini della revocazione – Configurabilità – Esclusione.
(Cpc, articoli 391-bis e 395)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, integra errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione, conseguente ad una svista, dell'inesistenza del motivo stesso, sicché non sussiste detto errore di percezione ove la Corte, pur non esplicitando il riferimento di una determinata valutazione a ben individuati motivi di ricorso, tuttavia fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con quei motivi, tale che in questa restino assorbite anche le questioni poste dai motivi apparentemente trascurati (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento del giudice del merito che, decidendo sul reclamo ex articolo 2192 cod. civ., aveva dichiarato cessata la materia del contendere e, pronunciandosi sulle spese del giudizio sulla base della regola della soccombenza virtuale, aveva condannato la ricorrente medesima al pagamento delle spese in favore delle controparti; nella fattispecie, osserva il giudice di legittimità, risulta evidente che la decisione, sviluppata attraverso l'esame congiunto dei motivi si fonda sulla valorizzazione delle inammissibili ragioni di merito svolte in ordine alla ravvisata soccombenza virtuale, e cioè al merito della vicenda, le uniche poste a fondamento della richiesta di riforma della statuizione sulle spese, di modo che non solo non si evince alcun errore percettivo o la pretermissione di motivi, ma la costruzione logico giuridica seguita nella sentenza impugnata rende evidente le ragioni di assorbimento delle specifiche questioni relative alle spese, per il loro carattere indiretto, mediato e conseguenziale rispetto all'eventuale accoglimento delle – inammissibili – censure riguardanti la soccombenza virtuale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 agosto 2017, n. 19510; Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25560).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 gennaio 2023, n. 287 – Presidente Bisogni – Relatore Tricomi

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di appello – Potere del giudice di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese – Presupposti – Conferma sentenza impugnata – Modifica decisione sulle spese – Specifico motivo d'impugnazione – Necessità. (Cpc, articoli 91, 92, 323 e 336)
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo di censura ritenuto fondato e, decidendo nel merito, ripristinato la statuizione in punto di spese di lite disposta dal giudice di prime cure; nella circostanza, infatti, la corte territoriale, pur confermando la decisione impugnata, aveva erroneamente modificato la statuizione concernente le spese processuali del primo grado di giudizio pur in assenza di specifica impugnazione riguardante il relativo capo della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 13 luglio 2020, n. 14916; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 ottobre 2019, n. 27606; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 335 – Presidente Rubino – Relatore Condello

Procedimento civile – Sentenza – Giudizio di appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 156, 159, 160, 190 e 352)
La violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, accogliendo l'impugnazione con la quale parte ricorrente aveva lamentato di non avere potuto illustrare né precisare le conclusioni né confutare l'unico motivo di appello proposto in quanto il giudice del gravame aveva trattenuto la causa in decisione senza concedere i termini ex articlo 190 cod. proc. civ., la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 369 – Presidente Frasca – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Notifica del decreto ingiuntivo – Transazione intervenuta tra le parti con rinuncia all'azione – Tutela del debitore ingiunto – Rimedi esperibili – Opposizione all'esecuzione – Esclusione – Opposizione a decreto ingiuntivo – Necessità – Fondamento. (Cc, articoli 1965 e 2909; Cpc, articolo 100, 615 e 645)
In tema di procedimento d'ingiunzione, nel caso in cui, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, intervenga tra le parti un accordo transattivo contenente l'espressa rinuncia del creditore ingiungente ad azionare il titolo esecutivo, il rimedio con cui il debitore ingiunto può far valere il fatto estintivo del credito, integrato dalla transazione, è costituito dall'opposizione al decreto ingiuntivo e non dall'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. Infatti, in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revocato il decreto ingiuntivo opposto: nella circostanza, infatti, con la predetta sentenza, la corte distrettuale, nel ritenere inammissibile il gravame per carenza di interesse ad agire in capo all'appellante-opponente, aveva confermato la pronuncia con la quale il tribunale aveva respinto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposta dal ricorrente che aveva dedotto di aver raggiunto con l'intimante un accordo transattivo con rinuncia all'azione e di aver corrisposto allo stesso intimante la somma pattuita). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 ottobre 2012, n. 17903; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 febbraio 2012, n. 2155; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 maggio 2008, n. 13085; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 febbraio 2005, n. 3026; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 settembre 2004, n. 18255; Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 settembre 2000, n. 12664; Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 aprile 2000, n. 4531; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 marzo 1990, n. 2267; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 dicembre 1988, n. 6605; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 giugno 1967, n. 5294).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 10 gennaio 2023, n. 372 – Presidente Bisogni – Relatore Falabella

Procedimento civile – Notificazioni – Servizio postale – Irreperibilità relativa del destinatario – Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. – Necessità – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa irrogata dalla Consob. (Cost., articoli 3, 24 e 111; Legge, n. 890/1982, articolo 8; Dlgs., n. 58/1998, articolo 195; Cpc, articoli 140, 142 e 149)
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (articolo 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cosiddetto C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale, nel dichiarare inammissibile in quanto tardiva, l'opposizione da promossa dal ricorrente contro una sanzione irrogatagli dalla Consob mediante notificazione della delibera, aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento procedimento notificatorio, la prova della sola spedizione al destinatario della raccomandata di avviso di deposito risultante dall'annotazione del relativo numero di spedizione sulla ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione dell'atto e non anche la prova dell'effettiva ricezione di detta raccomandata, cosiddetto CAD, da parte del medesimo destinatario, mediante la produzione della relativa ricevuta di ritorno). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 25 novembre 2021, n. 36562; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 15 novembre 2021, n. 34346; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 aprile 2021, n. 10012).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 gennaio 2023, n. 531 – Presidente Di Marzio – Relatore Campese

Procedimento civile – Giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo – Misura dell'indennizzo – Art. 2-bis, comma 1-bis della legge Pinto – Riduzione dell'indennizzo per elevato numero delle parti – Procedure concorsuali – Applicabilità – Esclusione – Limite. (Legge, n. 89/2001, articoli 2 e 2–bis)
La riduzione di cui al comma 1-bis dell'articoo 2-bis, legge n. 89/2001, non si applica alle procedure concorsuali, salvo l'ipotesi che il richiedente l'indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralità di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben può costituire parametro di riduzione per la complessità della stessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile il decreto impugnato con cui la corte d'appello, nel rideterminare l'equo indennizzo dovuto al creditore concorsuale intimato per la non ragionevole durata d'una procedura fallimentare in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente ministero della Giustizia, aveva ritenuto inapplicabile la norma "de qua" alle procedure fallimentari). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 17 settembre 2021, n. 25181).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 gennaio 2023, n. 734 – Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Deduzione di mancata sospensione del giudizio di primo grado senza addurre questioni di merito – Ammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 100, 112, 132, 295, 342, 353, 354 e 360)
In tema di appello, se è vero che è ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito, avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex articoli 353 e 354 cod. proc. civ., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito, è altrettanto vero, che, ove si faccia questione della mancata sospensione del giudizio, il vizio denunciato assume una particolare dimensione, dal momento che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite. In tale prospettiva, pertanto, l'appellante ben può limitarsi ad invocare la predetta sospensione, spiegando, nel proprio atto di impugnazione, che l'esito favorevole della causa pregiudicante è suscettibile di determinare l'accoglimento della pretesa fatta valere nella causa pregiudicata, che andrebbe proprio per tale ragione sospesa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile il gravame, aveva ritenuto che, data la natura processuale della censura proposta dall'appellante, incentrata unicamente sulla pendenza di un giudizio dallo stesso promosso nei confronti dell'appellato e sulla conseguente necessità di sospendere il processo ex articolo 295 cod. proc. civ., era onere dell'appellante medesimo impugnare anche nel merito la sentenza di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 gennaio 2019, n. 402; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24612; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 14 dicembre 1998, n. 12541).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 891 – Presidente Acierno – Relatore Falabella

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge – Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge – Configurabilità – Omessa integrazione del contraddittorio – Conseguenze – Fondamento. (Cc, articoli 182, 184, 2932; Cpc, articoli 102 e 383)
In tema di esecuzione in forma specifica ex articoo 2932 cod. civ. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 383, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 marzo 2019, n. 8040; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 agosto 2007, n. 17952).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 gennaio 2023, n. 904 – Presidente Di Virgilio – Relatore Grasso

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