Amministrativo

Cessione dei diritti di immagine: nuovi sviluppi anche per i lavoratori sportivi

Anche le "sportpersons", oltre ad artisti e imprenditori, devono prestare particolare attenzione al recente orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla tassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di immagine.

di di Federica Stramezzi e Leone Zilio*

Anche le "sportpersons", oltre ad artisti e imprenditori, devono prestare particolare attenzione al recente orientamento assunto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla tassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di immagine.

Nello specifico l'Agenzia delle Entrate ha classificato come fiscalmente rilevanti in Italia, e dunque assoggettabili a ritenuta, i compensi erogati, anche a favore degli sportivi, per la cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica del diritto all'immagine, al pari di quanto previsto per i compensi relativi alle prestazioni artistiche, costituenti redditi di lavoro autonomo. In altre parole, sono da considerarsi alla stregua di componenti positivi "aggiuntivi" di reddito di lavoro autonomo, conseguiti da parte del titolare nell'ambito dello svolgimento della propria attività professionale abituale, i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all'immagine.

La risposta all'interpello numero 139 del 3 marzo 2021, prende spunto dal chiarimento richiesto da un'impresa operante nel settore della produzione e della distribuzione di video, opere cinematografiche e programmi televisivi, che sta realizzando in Italia un film che vede come protagonista un'attrice fiscalmente residente in Spagna.

In fase di trattativa, il corrispettivo pattuito tra le parti era stato ripartito in due quote, di cui i) il 60 per cento da corrispondersi a titolo di remunerazione della prestazione artistica professionale resa dall'attrice, mentre ii) il 40 per cento a titolo di remunerazione per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione dell'immagine. In particolare, la società istante si rivolgeva all'Amministrazione Finanziaria per chiedere quale fosse la corretta qualificazione fiscale dei compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine da parte dell'artista non residente e di conseguenza il corretto regime di tassazione da applicare, posto che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevedono all'art. 17 che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo o da uno sportivo siano imponibili nello Stato in cui tali prestazioni sono svolte, mentre all'art. 12 che le remunerazioni corrisposte per la concessione in uso di un diritto d'autore per opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, siano soggette ad una ritenuta nella misura massima del 4 per cento.

In linea generale, secondo quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 lett. d) del TUIR, i compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo esercitate in Italia, anche in forma non abituale, sono fiscalmente rilevanti nel territorio dello Stato e devono pertanto essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento, come prevista dall'art. 25 comma 2 del DPR 600/1973.

Nel caso di specie, a parere dell'Agenzia, il criterio territoriale rileva anche in ordine ai compensi relativi allo sfruttamento al diritto all'immagine, quali "elementi immateriali riferibili alla attività artistica di attrice", in quanto intimamente connessi con l'attività artistica professionale. I corrispettivi derivanti dalla cessione di tali diritti sono quindi assimilabili a redditi di lavoro autonomo nel presupposto che l'attività artistica venga esercitata quale professione abituale, ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del Tuir.

La rilevanza fiscale in Italia si traduce quindi nell'assoggettamento alla ritenuta definitiva a titolo d'imposta pari al 30 per cento dell'intero corrispettivo pattuito tra la casa di produzione e l'attrice spagnola, a nulla rilevando pertanto il luogo in cui avverrà effettivamente lo sfruttamento economico di tali diritti, ma rilevando invece il luogo in cui verrà svolta l'attività professionale connessa. Il criterio di collegamento ai fini dell'attrazione dei diritti all'immagine nella potestà impositiva italiana è dato quindi dal luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa principale.

Nella sua analisi l'Agenzia delle Entrate richiama anche le disposizioni convenzionali, che, nello specifico, all'art. 17 della Convenzione contro le Doppie Imposizioni Italia-Spagna, in deroga a quanto previsto agli artt. 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), prevedono che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo o di uno sportivo siano imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistico-sportive sono rese.

La posizione dell'Agenzia richiama anche quanto previsto dal Commentario del modello OCSE, che precisa come spesso gli artisti ritraggano, direttamente o indirettamente, una parte sostanziale del proprio compenso in forma di corrispettivo per l'uso o la concessione in uso dei loro diritti all'immagine, ma senza fornire indicazioni precise circa i criteri di determinazione della localizzazione.

Il Fisco italiano, considerando i compensi per la cessione del diritto di immagine quali parte integrante del compenso per l'attività artistica o sportiva in senso stretto, prevede quindi l'adozione per i primi dello stesso criterio territoriale previsto per i secondi, in virtù del nesso, evidente nel caso in oggetto, tra la concessione dei diritti di sfruttamento dell'immagine e la prestazione artistica, comprovato anche dalla natura accessoria e strumentale della cessione dei diritti di immagine rispetto alla prestazione professionale espressa dalla suddivisione percentuale del compenso pattuito.

Nell'attuale mancanza di linee guida chiare e univoche in ambito internazionale, la posizione espressa dall'autorità fiscale italiana diventa cruciale, poiché prende una posizione definita all'interno del dibattito in corso circa i criteri di allocazione dei redditi di provenienza artistico-sportiva tra gli Stati.

Alla luce di quanto sopra delineato possiamo affermare che questo nuovo importante tassello interpretativo, utile a delineare rischi e opportunità fiscali delle performance internazionali anche degli sportivi, comunque titolari di un reddito di lavoro autonomo, avrà certamente un ruolo rilevante nella negoziazione o revisione, se già in essere, dei tipici accordi relativi allo sfruttamento economico dei diritti di immagine degli sportivi e nello specifico dei contratti di sponsorizzazione e di endorsement.

* Federica Stramezzi, dottore commercialista e senior associate Rödl & Partner
Leone Zilio, avvocato e associate, Rödl & Partner

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