Penale

Si allarga la non punibilità dei reati per tenuità del fatto

Chance ai reati con pena minima fino a due anni, come ha chiesto la Consulta

di Guido Camera

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si prepara ad allargare il campo. La riforma penale (legge 134/2021) delega infatti il Governo a rivedere (con decreti legislativi da emanare entro un anno) i limiti di pena per la concessione del beneficio previsto dall’articolo 131-bis del Codice penale e introdotto dal decreto legislativo 28/2015.
Si tratta di una modifica che, da un lato, recepisce le indicazioni date dalla Corte costituzionale e, dall’altro, si inserisce nel disegno generale della riforma di deflazionare il processo penale. Le potenzialità sono notevoli: sia in termini di adeguatezza del trattamento di reati in concreto privi di offensività, sia di efficacia deflattiva, visto che la non punibilità può essere riconosciuta anche durante le indagini preliminari. Ma andiamo con ordine.

Il beneficio e la sua applicazione

Se il fatto è di particolare tenuità, il reato non si estingue, ma viene esclusa la sanzione: per tale motivo, la Cassazione ha spiegato che, pur essendo una disciplina di favore, non può estendersi ai fatti coperti da giudicato (sentenza 46567/2016).
Il proscioglimento non elimina le sanzioni amministrative accessorie e compare per dieci anni nel casellario giudiziale. Le iscrizioni non risultano nei certificati, generale e penale, richiesti dai privati.

La misura riguarda oggi i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla prima. Non si tiene conto delle circostanze, tranne quelle a effetto o efficacia speciale, cioè che determinano un aumento superiore a quello comune o per cui è prevista una pena di specie diversa dall’ordinaria.

La Corte costituzionale, con la sentenza 156/2020, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 131-bis nella parte in cui non consente il riconoscimento del beneficio ai reati privi di un minimo edittale di pena detentiva: di conseguenza, la non punibilità è stata riconosciuta al reato di ricettazione attenuata, previsto dall’articolo 648 comma 2 del Codice penale, che ha un tetto massimo superiore a cinque anni, ma non fissa un minimo edittale.

Le prospettive di riforma

In questo contesto la legge delega interviene in due direzioni.

La prima incide sui limiti di pena per la concessione del beneficio: la non punibilità per particolare tenuità del fatto potrà essere riconosciuta ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Scompare invece il tetto massimo, che oggi è il criterio previsto dall’articolo 131- bis. Viene così recepita la sentenza 156/2020 della Corte costituzionale.Saranno esclusi dall’ampliamento i reati in materia di violenza domestica e contro le donne, di cui alla Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia dalla legge 77/2013: perciò stalking e revenge porn (articoli 612-bis e 612-ter del Codice penale) non potranno beneficiare della non punibilità, anche se la pena minima in astratto lo consentirebbe. Il legislatore delegato dovrà inoltre estendere il novero delle ipotesi oggi previste dall’articolo 131-bis comma 2, in cui l’offesa non potrà mai essere ritenuta di lieve entità.

La seconda direzione in cui la delega si muove è strettamente collegata alla contestuale introduzione della giustizia riparativa, che - in sintesi - consiste in percorsi di mediazione tra autore e vittima del reato gestiti da professionisti a tale scopo formati. La legge 134, infatti, prevede che i decreti legislativi dovranno «dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa».

Oggi non è così, visto che, per la Cassazione, sono irrilevanti i comportamenti tenuti dal reo dopo il delitto (sentenza 660/2020).L’ampliamento si applicherà ai procedimenti in corso, con il solo limite del giudicato (sentenza 23174/2018). Le aspettative, in termini deflattivi, sono perciò comprensibili. Basta pensare che, astrattamente, potrà rientrare nel beneficio un ampio catalogo di delitti, tra cui alcuni reati tributari, bancarotta preferenziale, falso materiale del pubblico ufficiale in atto pubblico, calunnia e falsa testimonianza.

La genesi e il bilancio

Dal 2015

L’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stato introdotto, come ricorda la relazione della commissione ministeriale di studio presieduta da Giorgio Lattanzi, all’esito di un dibattito almeno trentennale, che ha evidenziato lo scarso bisogno di pena per fatti in concreto minimamente offensivi.

Gli effetti deflattivi

Il beneficio può essere applicato già durante le indagini preliminari, portando all’archiviazione. E ciò, si legge nella relazione della commissione Lattanzi, consente di evitare la celebrazione di processi, magari per tre gradi di giudizio, per fatti di reato che l’ordinamento non ha interesse a perseguire e punire in ragione dell’esiguità dell'offesa. Nel 2019, su 26mila provvedimenti che hanno applicato l’articolo 131-bis del Codice penale, 15mila sono provvedimenti di archiviazione.


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