Civile

Per la revoca della donazione il grave pregiudizio al patrimonio può essere causato da un'ingiuria grave

La sezione II della Cassazione con la sentenza 9055/2022 pronuncia due principi di diritto

di Mario Finocchiaro

Il grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato dal donatario, richiesto, ex art. 801 Cc, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo altresì conto della situazione economica di quest'ultimo. Occorre comunque che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell'animosità e dell'avversione nutrite dal donatario avverso il donante, sicché può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante stesso in presenza di condotte consistenti [come nella specie], nel violento o occulto spoglio del possesso dei beni di quest'ultimo. L'ingiuria grave, quale presupposto per la revocazione per ingratitudine ex articolo 801 Cc, della donazione, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli articoli 594 (previgente; ora art. 4, comma 1, lettera a, decreto legislativo n. 7 del 2016) e 595 Cp e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva, il cui apprezzamento è peraltro riservato alla valutazione del giudice del merito. Tale presupposto ben può essere desunto da accadimenti che, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, possono essere ricondotti, come nella specie, ad atti persecutori espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento delle revocazione della donazione per ingratitudine. Questi i principi espressi dalla sezione II della Cassazione con la sentenza 21 marzo 2022 n. 9055.

I precedenti
In margine alla revocazione della donazione, per avere il donatario dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante, non risultano precedenti, nella giurisprudenza di legittimità.
In termini generali, sostanzialmente nella stessa ottica della pronunzia in rassegna e, in particolare, per l'affermazione che la ingiuria grave richiesta, ex art. 801 Cc , quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli art. 594 e 595 Cp , e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento; in altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante; e una tale ipotesi costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali «che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione», Cassazione, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20722, in Lanuovaproceduracivile.com, 2018. Non diversamente, Cassazione, sentenza 31 marzo 2012, n. 3875, in Famiglia e diritto, 2013, p. 135.

L'azione di revocazione
Per la precisazione che la natura personale dell'azione di revocazione, quale rimedio a tutela di interessi preminentemente morali del donante è testimoniata dal fatto che l'ingiuria grave, quale presupposto per la revocazione per ingratitudine, non è da intendersi in senso oggettivo, non dovendo integrare la condotta indicata dall'articolo 594 Cp, bensì in chiave soggettiva, quale offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona del donante, così da evidenziare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficato l'agente, Cassazione, sentenza 31 maggio 2012, n. 8752, in Famiglia e diritto, 2013, p. 137, con nota di Cordiano A., L'ingiuria nella revocazione per ingratitudine: gravità della lesione e tutela del patrimonio morale del donante.
Sulle condizioni perché possa configurarsi ingiuria grave, tale da giustificare la revocazione, per ingratitudine della donazione, cfr., per i giudici di merito, sempre nel senso che l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 Cc, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli art. 594 e 595 Cp e consiste in un comportamento (esteriorizzato, dunque reso palese a terzi) suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva, Appello dell'Aquila, sentenza 19 maggio 2021, in Guida al diritto, 2021, fasc. 28, p. 44 (con nota di Cianciolo V., Disinteresse e indisponibilità non violano l'identità personale), secondo la quale - peraltro - tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudi¬ne; ciò detto, l'ingiuria grave richiamata dall'art. 801 Cc (ingiuria che, come detto, deve essere resa conoscibile a terzi), non può essere, è evidente, genericamente allegata dal donante nelle sue manifestazioni vaghe, ma richiede, viceversa, una puntuale e circostanziata esplicitazione, sia in termini di tempo che di luogo, attraverso fatti concreti e specifici.

Quando scatta la revoca per l'ingiuria grave
Sempre in margine all'ingiuria grave, che giustifica la revocazione della donazione per ingratitudine si è precisato, in giurisprudenza:
- la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario integra il presupposto dell'ingiuria grave, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, soltanto se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima e di avversione nei confronti del donante, Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 24965, in Foro it., 2018, I, c. 3489, nonché in Giurisprudenza italiana, 2019, p. 2628, con nota di De Biase A., Relazione extraconiugale e revocazione della donazione per ingratitudine; sentenza 31 ottobre 2016, n. 22013, in Famiglia e diritto, 2017, p. 413 (con nota di Coppola G., Infedeltà del coniuge donatario, e diritto alla dignità personale del coniuge donante) che ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito. Sempre in quest'ultimo senso, altresì, Cassazione, sentenza 28 maggio 2008, n. 14093 in Guida al diritto, 2008, fasc. 30, p. 58 (con di nota di Leo M., L'esercizio dell'azione giudiziaria non può avvenire in via surrogatoria), in Vita notarile, 2008, p. 1251 (con nota di Palazzolo G., L'infedeltà coniugale come causa d'ingratitudine) in Giustizia civile, 2008, I, p. 2115 (con nota di Marini R., Adulterio della moglie e moralismo del giudice), che confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell'ingiuria grave la condotta della moglie che aveva trattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli;
- ai fini della revocazione per ingratitudine prevista dall'articolo 801 Cc, in presenza di una pluralità di atti offensivi tra loro strettamente connessi, perché possa iniziare a decorrere il termine decadenziale di cui all'articolo 802 Cc deve guardarsi al momento in cui questi atti raggiungono un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerati, secondo una valutazione di normalità, Cassazione, sentenza 18 ottobre 2016, n. 21010, in Famiglia e diritto, 2017, p. 120, con nota di Castiglioni A. , Revocazione della donazione per ingiuria grave - Il termine di decadenza dell'azione inizia a decorrere dal fatto che supera il livello di tollerabilità; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, p. 340, con nota di Bardaro L., L'esordio del termine di decadenza ai fini dell'azione di revocazione della donazione per ingratitudine; in Riv. not., 2017, p.er 347, con nota di Musolino G., La revocazione della donazione per ingiuria grave;

Non sono ingiuria grave
- il rifiuto del donatario di prestare qualsiasi forma di aiuto e di assistenza al donante, che ha formulato reiterate richieste in tal senso, non integra gli estremi dell'ingiuria grave quale presupposto per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, essendo al riguardo necessario un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario tale da ripugnare alla coscienza comune, Cassazione, sentenza 10 novembre 2011, n. 23545, in Famiglia e diritto, 2012, p. 571, con nota di Gelli R., L'abbandono in solitudine della benefattrice non costituisce presupposto per la revoca della donazione alla nipote «ingrata»;
- non costituiscono ingiuria grave verso il donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine ai sensi dell'artcolo 801 c.c., né il rifiuto di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell'immobile oggetto di donazione (tale richiesta equivalendo a una pretesa di restituzione del bene legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa), né quei comportamenti di reazione legittima (perché attuata attraverso gli strumenti offerti dall'ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo finalizzati a sostenerla, Cassazione sentenza 16 marzo 2004, n. 5333, con nota di Sacchettini E., Il mancato rispetto della forma solenne non intacca la validità del trasferimento;
- non costituisce offesa grave ai sensi dell'articolo 801 c.c. la vendita da parte del donatario dell'appartamento ricevuto in donazione, né la presentazione all'autorità di pubblica sicurezza di un esposto contro il donante, ove tale iniziativa sia volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario (nella specie il donante aveva cambiato la serratura dell'appartamento impedendone al donatario l'accesso), Cassazione, sentenza 29 maggio 1998, n. 5310;

I comportamenti del donatario
- devono ravvisarsi nel comportamento del donatario, gli estremi dell'ingratitudine per avere questi più volte gravemente ingiuriato la donante rivolgendole l'appellativo di «puttana», «delinquente», «disgraziata», «disonesta», e per averla minacciata di morte e di prenderla a calci, anche come reazione al rifiuto della predetta di rendere disponibile l'oggetto della donazione alla scadenza prevista, Cassazione, sentenza 28 agosto 1997, n, 8165;
- i comportamenti del donatario (nella specie, interruzione degli studi, uso di stupefacenti e commissione di reati) che, pur potendo comportare dolorose reazioni nell'animo del donante, non sono tuttavia volti direttamente a colpirlo, non giustificano la revoca della donazione elargita in epoca anteriore, Cassazione, sentenza 5 novembre 1990, n. 10614, in Arch. civ., 1991, p. 299, nonché in Giurisprudenza italiana, 1991, I, 1, c. 676.

I principi generali
Sempre in applicazione dei principi, generali, sopra ricordati la S.C. ha ritenuto, in particolare, di dover confermare:
- la pronuncia di merito con cui è stato escluso che possa essere oggetto di revocazione per ingratitudine la donazione di una somma di denaro da parte dei genitori alla figlia per l'acquisto di un immobile destinato a casa familiare, laddove la donataria abbia intimato formalmente al padre di allontanarsi dal suddetto immobile a causa della sopravvenuta conflittualità tra i genitori che, in pendenza di un giudizio di separazione personale tra i medesimi, rendeva insostenibile la prosecuzione della convivenza nella stessa abitazione, Cassazione, sentenza 31 marzo 2011, n. 7487, in Famiglia e minori, 2011, fasc. 6, p. 38, con nota di Finocchiaro M., Non revocabile la donazione se la figlia metta alla parta il padre che le compra casa, nonché in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2011, I, p. 857, con nota di Costa C., Il donatario e il dovere di non commettere atti di ingratitudine;
- la decisione dei giudici di merito che non ha ritenuto rappresenti ingiuria grave l'aver presentato denuncia-querela contro il donante in quanto, all'esito del giudizio penale, non sia stata dimostrata l'infondatezza dell'accusa, Cassazione, sentenza 5 novembre 2001, n.13632, in Giustizia civile, 2002, I, p. 2838;
- la decisione dei giudici di merito che hanno escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, ritenendo non provate la segregazione dell'attrice da parte dei donatari e una violenza fisica da lei subìta e hanno ricondotto ad una incompatibilità di carattere tra le parti, evidenziatosi con la convivenza, lo stato di tensione tra esse insorto, Cassazione, sentenza 24 giugno 2008, n. 17188, in Giustizia civile, 2009, I, p. 148, con nota di Marini R., Ingiuria grave e revocazione delle donazioni per ingratitudine;
- la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza degli estremi dell'ingratitudine, nel comportamento del donatario che aveva schiaffeggiato per due volte la madre donante, essendo l'episodio maturato a seguito di provocazione in un contesto di rapporti familiari deteriorati per contrasti riconducibili alle scelte di vita del donatario, disapprovate dai genitori donanti, Cassazione, sentenza 5 aprile 2005, n. 7033, in Rivista del notariato, 2005, p. 1037.

La giurisprudenza di merito
Sempre al riguardo, in sede di merito, si osservato:
- la ingiuria grave richiesta dall'articolo 801 Cc quale presupposto per la revocazione di una donazione per ingratitudine è connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento del donatario che deve essere rivolto, in modo diretto ed esplicito, contro la sfera morale e spirituale del donante, attraverso manifestazioni con potenzialità offensiva non solo oggettiva ma anche soggettiva, tali da rivelare un reale e perdurante sentimento di avversione; nel caso di specie nulla di gravemente ingiuriante è stato provato a carico della convenuta e l'osservazione attorea circa l'implicita revocazione della liberalità desumibile dalla revoca di un precedente testamento deve essere respinta perché inammissibile in quanto domanda nuova ed estranea alla causa petendi, Tribunale di Modena, sentenza 6 agosto 2009, in Questioni diritto famiglia, 2010, fasc. 3, p. 43, con nota di Amati Marchionni M.A., La revocazione di donazione per ingratitudine dovuta ad ingiuria grave: il sottile limite tra giustizia morale e libertà del donatario;
- il comportamento previsto dall'articolo 801 Cc, ai fini della revocazione di una donazione per ingratitudine, deve essere ingiusto soggettivamente ed oggettivamente nel senso che deve essere diretto volontariamente ad oltraggiare in modo grave ed essere oggettivamente idoneo ad arrecare notevole offesa o danno, Appello di Roma, sentenza 12 luglio 1990, in Arch. civ., 1991, p. 299;
- costituisce causa di revocazione per ingratitudine della donazione l'ingiuria grave del donatario al donante manifestatasi nell'attribuzione degli epiteti di ladro e truffatore, nel lancio di scarpa e nell'impedirgli l'ingresso in un edificio, Tribunale di Spoleto, 3 marzo 1994, in Rass. giur. umbra, 1994, p. 689;
- l'ingiuria grave prevista dall'articolo 801 Cc quale motivo di revoca della donazione deve consistere in un consapevole e volontario attentato al patrimonio morale del donante, che riveli un chiaro moto di avversione nei suo confronti; la valutazione dell'estremo della gravità non può ispirarsi a parametri assoluti, ma deve essere rapportata all'ambiente, all'istruzione, al temperamento, all'educazione delle parti, alle modalità soggettive ed oggettive ed alle circostanze di tempo e luogo; pur essendo assimilabile alle fattispecie penali dell'ingiuria e della diffamazione per identità di bene giuridico tutelato, la nozione civilistica di ingiuria grave trascende l'ambito penalistico, ricomprendendo qualsiasi atto o comportamento che, comunque, determini lesione della sfera morale del donante, Appello Reggio Calabria, 4 marzo 1991, in Giur. merito, 1993, p. 57, con nota di Azzariti G., Revoca di donazione per ingratitudine;
- per configurarsi la fattispecie dell'ingiuria grave, la condotta rilevante deve essere caratterizzata da una specifica manifestazione di avversione ed animosità nei confronti del donante, non essendo sufficiente al contrario una condotta meramente omissiva che per la sua neutralità non appare di norma idonea a dare conto dello specifico animus del soggetto inerte, Tribunale di Napoli, sentenza 14 giugno 2004, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, I, p. 711, (con nota di D'Antonio V., La revocazione della donazione per ingratitudine), sul rilievo che nel caso deciso, ai convenuti si è imputato unicamente di essersi disinteressati delle sorti dell'attrice e di aver presentato domanda di interdizione della donante.

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