Civile

Il processo telematico non è un obbligo in caso di subentro nella prosecuzione di un processo

Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 1174/2022

di Mario Finocchiaro

La disposizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c) del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, secondo cui a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, non trova applicazione in caso di prosecuzione di un processo con la costituzione in giudizio dell'avente causa dalla parte deceduta nel corso del giudizio. L'istituto del subentro, infatti, regola la sostituzione di un soggetto con un altro soggetto, non trasformando questo nel soggetto precedente, bensì conferendogli soltanto il ruolo di quest'ultimo nel processo, in tal modo istituendo una successione - e non quindi, una immedesimazione che comporti l'assorbimento dell'originaria distinta soggettività - processuale. Lo ha precisato la sezione III della Cassazione con l'ordinanza 1174/2022. Nel caso in cui si è verificato un subentro - ha osservato la S.C. - non si è dinanzi ad una parte già costituita, tale d'altronde non potendosi definire una parte subentrante proprio quando attua il subentro in un processo. Saranno proprio gli effetti del subentro che renderanno tale parte costituita in detto processo, effetti che, ragionevolmente, non possono incidere a livello retroattivo, ovvero rendere già costituito in precedenza il soggetto che solo in questo momento subentra.

Nessun precedente
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
In margine all'articolo 44, comma 2, lettera d) del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 114 del 2014 (che ha introdotto il comma 9-ter all'articolo 16-bis del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legfge n. 211 del 2012), nel senso che il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, può essere depositato in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, fermo restando che l'eventuale vizio dell'atto introduttivo del giudizio è sanabile per raggiungimento dello scopo della costituzione del rapporto processuale, eventualmente mediante concessione di un termine all'altra parte per svolgere le proprie difese, Cassazione, sentenza 17 luglio 2019, n. 19151.

Decorrenza delle disposizioni del processo telematico
Per l'affermazione che ai sensi dell'articolo 16 bis, 1º, 2º e 3º comma, decreto legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012 (modificata dall'articolo 4, 2º comma, legge n. 114 del 2014 e dall'art. 19, 1º comma, legge n. 132 del 2015) e dell'articolo 44 decreto legge n. 90 del 2014, convertito nella citata legge n 114, le disposizioni concernenti il processo telematico hanno trovato applicazione, per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, a decorrere dal 31 dicembre 2014, mentre anteriormente e fino a tale data era possibile solo depositare atti e documenti; ne consegue che il potere di autentica esercitato dal difensore, ai sensi della disciplina sul processo digitale, per attestare la conformità all'originale della copia di una ordinanza emessa, prima del 31 dicembre 2014, in un giudizio iniziato prima del 30 giugno 2014, non ha giustificazione normativa e il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso tale ordinanza è improcedibile stante il mancato deposito di idonea copia autentica del provvedimento impugnato, Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2016, n. 2791.

Validità del deposito per via telematica
In termini generali per il rilievo che nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'articolo 16 bis del decreto legge n. 179 del 2012, inserito dall'articolo 1, comma 19, n. 2, della legge n. 228 del 2012, introdotta dal decreto legge n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti, Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1717, che ha considerato tempestivo - nel regime vigente alla data successiva del 30 giugno 2014 - il reclamo proposto in via telematica e non cartacea, preso in carico dall'ufficio giudiziario, avverso il diniego del Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia del familiare a supporto del figlio minore ex art. 31 decreto legislativo n. 286 del 1998.

La giurisprudenza di merito
Per i giudici di merito, nel senso che con riferimento alla contestata ammissibilità di produzioni documentali fatte in udienza, per non averle la parte depositate in via telematica, si è osservato, da parte di un giudice di merito, che le suddette produzioni documentali sono state ammesse dal giudice istruttore in udienza e che in relazione a tali documenti trova applicazione l'articolo 87 disp. att. Cpc, norma che non è stata in alcun modo modificata dall'articolo 16, 1° comma, decreto legge n. 179 del 2012, Tribunale di Milano, 9 maggio 2018, in La nuova procedura civile.com, 2018 ove il rilievo che è pacifico che i documenti per i quali sorge un interesse della parte a produrli in udienza devono essere sottoposti al vaglio di ammissibilità del giudicante all'udienza stessa e, se ammessi, potranno essere versati in atti e di ciò se ne darà indicazione nel verbale di udienza, così come appunto previsto dall'articolo 87 disp. att. Cpc. Il deposito telematico rileva, a mero fine di completezza del fascicolo telematico, ma non può influire sulla ammissibilità stessa dei documenti; pertanto, dato che nel caso di specie la difesa del convenuto sui documenti in questione ha esercitato in modo pieno il suo diritto di difesa, verbalizzando già in udienza la sua opposizione, nessuna lesione del suo diritto di difesa e del contraddittorio si è determinata, con la conseguenza che prive di pregio sono le contestazioni di ammissibilità avanzate dalla difesa del convenuto quanto alle produzioni documentali fatte dalla difesa di parte attrice in udienza, per non averle la parte depositate in via telematica; le regole processuali codicistiche prevalgono in ogni caso sulle esigenze sottese al processo telematico e ciò tanto più se viene garantito il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

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